Incarto n. 15.2000.00063
Lugano 15 maggio 2000/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista l’istanza 4 maggio 2000 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
__________
(patr. dallo Studio legale __________)
nella società semplice composta dei soci
- __________
- __________
nell'esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno promossa dalla
__________
visto il pignoramento 23 giugno 1999 dell'interessenza dell'escusso nella società semplice __________ e __________, a valere anche per l'esecuzione n. __________ successivamente estinta per intervenuto pagamento;
richiamata la domanda di vendita 18 ottobre 1999 della creditrice e la successiva comunicazione della domanda di realizzazione del 19 ottobre 1999 riferita all'esecuzione n. __________;
preso atto che il 1. dicembre 1999 le parti sono state citate per l'esperimento di conciliazione;
considerato che nel corso dell’esperimento di conciliazione, tenutosi il 17 gennaio 2000, la precettante ha concesso a __________ una dilazione di pagamento fino alla fine di febbraio 2000, atteso che "entro questa data probabilmente verranno trovati degli accordi per il pagamento";
richiamato l'atto 6 marzo 2000, denominato "Urgente ultima diffida di pagamento", inviato dall'UEF di Locarno all'escusso con la comminatoria che, in caso di mancato pagamento dell'importo di "fr. 25'200.-- corrispondente alle quote scadute per il periodo dal 1. giugno 1999 al 29 febbraio 2000", l'organo d'esecuzione forzata avrebbe proceduto agli adempimenti d'ordine penale in relazione all'art. 169 CP;
preso atto dello scritto 6 marzo 2000 del patrocinatore dell'escusso all'UEF di Locarno e alla precettante, da cui risulta che il 1. marzo 2000 __________ avrebbe dato un ordine di pagamento per fr. 19'600.-- a favore dell'UEF di Locarno, importo superiore a quanto richiesto il 1. dicembre 1999 con altra "ultima diffida di pagamento";
rilevato che anche il termine di dieci giorni fissato dall'UEF di Locarno con provvedimento 7 marzo 2000 non ha sortito effetto alcuno;
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;
reso attento l'escusso della sua possibilità di evitare la conclusione della vicenda esecutiva con la realizzazione dell'interessenza, purché faccia fronte con tempestività allo scoperto ancora esistente, atteso che i tempi tecnici per procedere ai pubblici incanti consentono di fatto un'ulteriore dilazione;
visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),
PRONUNCIA
1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________ nella società semplice composta dei soci __________ ed __________, interessenza pignorata nell'esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno promossa dalla __________
2. Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria