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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.02.2000 15.2000.6

21 février 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·615 mots·~3 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00006

Lugano 21 febbraio 2000 /FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 13 gennaio 2000 di

                                         __________

                                         patr. dall’avv. __________

                                         contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l’avviso di pignoramento 3 gennaio 2000 nell’esecuzione n. __________  promosse nei confronti del ricorrente dalla

                                         __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 14 gennaio 2000, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo

viste le osservazioni 8 febbraio 2000 dell’UE di Lugano                          

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                     A.   La __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 881'878.60.

                                          In data 3 gennaio 2000 l’UE di Lugano ha notificato a __________ l’avviso di pignoramento, previsto per il giorno 19 gennaio 2000, nell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________

                                   C.   Con ricorso 13 gennaio 2000 __________ insorge contro l’emissione dell’avviso di pignoramento 3 gennaio 2000 sostenendo che le parti avrebbero concordato una sospensione di ogni procedura d’incasso forzato, sino al termine della causa in corso contro la società __________.

                                   D.   Con osservazioni 8 febbraio 2000 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato.

Considerando

in diritto:                   1.   Per l’art. 145 cpv. 1 LEF quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare dei crediti, l’ufficio d’esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio d’esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari. Il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima. L’avviso richiamerà le disposizioni dell’art. 91 LEF (art. 90 LEF).

                                    2.   Nel caso di specie l’UE di Lugano ha provveduto, nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________, ad eseguire in data 1° aprile 1998 il pignoramento dei beni di __________. Essendo tale pignoramento insufficiente a coprire il credito posto in esecuzione, l’UE ha inviato all’escusso l’avviso di pignoramento complementare 3 gennaio 2000. Il ricorrente postula l’annullamento dell’avviso di pignoramento sostenendo che fra le parti è stata concordata una sospensione della procedura. Orbene dagli atti non risulta alcun documento che possa confortare la tesi del ricorrente. La lettera 12 gennaio 2000 prodotta dal ricorrente non accenna in alcun modo ad una sospensione della procedura esecutiva n. __________ e la creditrice, chiamata ad esprimersi in merito, ha ritenuto di non formulare osservazioni al ricorso. In mancanza di elementi di segno contrario l’operato dell’UE di Lugano deve quindi essere ritenuto corretto. 

                                    3.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                          Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per epressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17, 90 e 145 LEF

pronuncia:               1.   Il ricorso 13 gennaio 2000 __________, è respinto.

                                    2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                    3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                    4.   Intimazione a:

                                          - __________

                                          Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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