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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2000 15.2000.57

26 juin 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,287 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00057

Lugano 26 giugno 2000 /FP/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 marzo 2000 di

__________ (rappr. dall'avv. __________)

  contro  

__________ e meglio contro il pignoramento di salario 18 novembre 1999/7 marzo 2000 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

__________)

viste le osservazioni      

–30 marzo 2000 di __________–19 aprile 2000 dell’UEF di __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                 A.      __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.

                                B.      Il 18 novembre 1999 l’UEF di __________ procedeva al pignoramento della quota del salario dell’escussa eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base del seguente calcolo:

                                          Reddito della debitrice                                         fr.   3'000.--

                                          Minimo base                                                          fr.      925.-locazione                                                                fr.      625.--

                                          AVS                                                                                         fr.           151.50

                                          AI/AD/CP                                                                fr.    167.10

                                          cassa malati                                                           fr.      266.-trasferte                                                                  fr.         53.-pasti fuori domicilio                                               fr.      180.-lavori faticosi                                                          fr.      120.-abbigliamento                                                        fr.         50.-totale                                                                       fr. 2’537.60

                                C.      Contro tale calcolo si è aggravata in data 9 marzo 2000 __________ postulando l’annullamento del pignoramento di salario. La ricorrente sostiene che sarebbe errato pignorare una quota eccedente il minimo vitale, in luogo di un importo fisso mensile. Inoltre l’escussa chiede il riconoscimento dell’importo di fr. 1250.-- quale minimo base, nonché il riconoscimento dell’importo mensile di fr. 1'250.-- a titolo di canone di locazione, in quanto il convivente dell’escussa non avrebbe alcun obbligo di contribuire al pagamento di tale importo, che verrebbe quindi interamente soluto dalla ricorrente. Inoltre gli importi per spese di trasferta, per pasti fuori domicilio e per abbigliamento professionale, riconosciuti dall’Ufficio,  sarebbero insufficienti. Inoltre la ricorrente sostiene che dal salario lordo andrebbero dedotte le somme effettive trattenute dal datore di lavoro.

                                D.      Delle osservazioni di __________ e dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:               1.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                2.      La ricorrente postula il pignoramento di un importo fisso mensile in luogo della quota del salario eccedente il minimo di esistenza. Tale richiesta non può essere accolta, in quanto per stessa ammissione dell'escussa, il reddito percepito risulta essere irregolare. Stabilendo una quota pignorabile fissa mensile vi sarebbe, o una parte di reddito che sfuggirebbe al pignoramento, arrecando quindi un pregiudizio ai creditori, oppure verrebbe intaccato il minimo vitale dell’escussa, a dipendenza delle fluttuazioni mensili del reddito. Inoltre dal pignoramento verrebbero escluse le gratifiche e le  eventuali mance percepite dall’escussa. Tali prestazioni costituiscono parte integrante del reddito e vanno quindi pignorate (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum ScKG,, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 e n. 50 ad art. 93 LEF).  

                                3.      Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito : Tabella) l’importo base  per persona singola che vive presso parenti è di fr. 925.--. In caso di conviventi senza figli in comune, il debitore viene considerato agli effetti della determinazione del minimo vitale, come persona sola vivente presso parenti (Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 24 ad art. 93 LEF). Nel caso di specie la ricorrente ha dichiarato di convivere con __________ e di non avere figli (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento 3 maggio 1999, sottoscritto dall’escussa). Di conseguenza l’UEF di __________ ha correttamente riconosciuto l’importo mensile di fr. 925.-- come prescritto dal punto 1.1 della Tabella.   

                                4.      In DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione del convivente alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell’escussa di esigere dal convivente che egli sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello della debitrice e verso il quale quest’ul-tima non può far valere nessun diritto al mantenimento.

                                          Ne consegue che la decisione dell’UEF di __________ di considerare nel calcolo del minimo vitale la partecipazione del convivente dell’escussa alle spese di locazione, nella misura del

                                          50 %, è da ritenere corretta.

                                5.      Secondo il punto 1.1 della Tabella l’importo base di fr. 925.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3). Per il personale di servizio è previsto inoltre un supplemento per il vitto variante da fr. 3.-- a fr. 6.-- per giornata lavorativa (Tabella punto 2.4.1)

                                          Nel caso di specie alla debitrice è stato riconosciuto per il vitto l’importo complessivo di fr. 300.--. Orbene dagli atti risulta che l'escussa, di professione cameriera, consuma i pasti principali sul luogo di lavoro, il cui costo viene dedotto dallo stipendio. Di conseguenza tale importo, pari a fr. 308.-- mensili, deve essere considerato nel minimo vitale dell’escussa in luogo dell’importo di fr. 300.-- riconosciuto dall’Ufficio.

                                          Per il personale di servizio la Tabella prevede al punto 2.4.2  un supplemento per spese di abbigliamento da fr. 20.-- a fr. 50.--. Nel caso di specie l’UEF di Vallemaggia ha quindi agito correttamente riconoscendo all’escussa a tale titolo l’importo mensile di fr. 50.--.

                                          Lo stesso dicasi per le spese di trasferta riconosciute integralmente dall’Ufficio nella misura di fr. 53.--, pari al costo dell’abbonamento “Arcobaleno”. La ricorrente abita infatti a __________ e utilizza il mezzo pubblico per recarsi al lavoro a __________.

                                6.      __________ sostiene che dal salario lordo andrebbero dedotte le somme effettive trattenute dal datore di lavoro. L’UEF di __________ ha considerato nel determinare il minimo di esistenza della debitrice i seguenti importi: AVS fr.  151.50, AI/AD/CP

                                          fr.  167.10. Tali importi risultano perfettamente corrispondenti al conteggio di stipendio prodotto in occasione del pignoramento di salario. La censura della ricorrente si rivela pertanto infondata.

                                7.      Sulla scorta di quanto espresso precedentemente il minimo di esistenza dell’escussa si presenta nel modo seguente:

                                          Minimo base                                                           fr.      925.-locazione                                                                 fr.      625.--

                                          AVS                                                                                         fr.           151.50

                                          AI/AD/CP                                                                fr.    167.10

                                          cassa malati                                                           fr.      266.-trasferte                                                                   fr.        53.-pasti fuori domicilio                                                fr.      308.-abbigliamento                                                         fr.        50.-totale                                                                        fr. 2’545.60

                                8.      Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

                                          Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF)

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:           1.      Il ricorso 9 marzo 2000 __________, __________, è parzialmente accolto.

                              1.1      Di conseguenza il minimo di esistenza di __________, __________, è determinato in fr. 2'545.60.-- mensili in luogo di fr. 2'537.60.

                                2.      Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                4.      Intimazione a:

                                          – __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                          La segretaria

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