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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.08.2000 15.2000.51

17 août 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,164 mots·~11 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00051

Lugano 17 agosto 2000 FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 11 febbraio 2000/14 marzo 2000 di

                                         __________

contro l'operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente dalla

                                         __________

                                         rappr. da __________

in materia di prosecuzione dell'esecuzione;

viste le osservazioni 28 marzo 2000 dell'UE di Lugano;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   La __________, rappresentata da __________ procede con precetto esecutivo n. __________ del 22 marzo 1999 dell'UE di Lugano contro __________ per il pagamento di fr. 409.20 oltre accessori per "canoni radiotelevisivi in conformità dell'art. 44 cpv. 1 ORTV - fatture del 1.1.98-31.12.98" e di fr. 80.-- per spese d'incasso.

                                  B.   Il 23 marzo 1999 l'escusso ha interposto tempestiva opposizione al precetto.

                                  C.   Il 28 gennaio 2000 l'Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi, Incasso legale, __________, ha chiesto in qualità di rappresentante della precettante la prosecuzione dell'esecuzione della __________ contro __________ sulla base della "decisione" 12 novembre 1999, prodotta non firmata e con dichiarazione di crescita in giudicato che appare siglata e oggetto di intervento correttivo.

                                  D.   Con avviso di pignoramento 3 febbraio 2000, ricevuto l'8 febbraio 2000 dall'escusso, l'Ufficio esecuzione di Lugano ha fissato il pignoramento per il 22 febbraio 2000.

                                         Con atto 11 febbraio 2000 __________ si è opposto al provvedimento, chiedendo l'annullamento del pignoramento per il fatto che al precetto esecutivo era stata interposta tempestiva opposizione.

                                         Con lettera 15 febbraio 2000 l'UE di Lugano, non considerando quale ricorso ex art. 17 LEF il pregresso atto 11 febbraio 2000 di __________, ha confermato l'avviso di pignoramento e trasmesso all'escusso "una copia della formale decisione di rigetto dell'opposizione del 12.11.99, emessa in conformità dell'art. 80 LEF e regolarmente cresciuta in giudicato, che ha permesso la continuazione della procedura esecutiva". La "sentenza" allegata è quella non firmata e la dichiarazione di crescita in giudicato appare siglata e oggetto di intervento correttivo.

                                  E.   Con ulteriore "ricorso alla decisione di rigetto dell'opposizione del 12.11.99 e all'avviso di pignoramento del 3.2.00", __________ ha chiesto l'annullamento della "decisione di rigetto dell'opposizione del 12.11.99 e dell'avviso di pignoramento", come pure la "cancellazione del mio nome tra i clienti della __________ " in considerazione del fatto che l'escusso non dispone di apparecchi per la ricezione di programmi televisivi o radiofonici, come peraltro comunicato alla __________ con lettera del 1 ottobre 1998 e con raccomandata del 23 febbraio 2000.

                                  F.   Con osservazioni 28 marzo 2000 l'UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame siccome tardivo, ritenuto comunque che l'avviso di pignoramento è stato reso in conformità del diritto esecutivo federale, atteso che alla domanda di proseguimento del 28 gennaio 2000 era allegata la decisione 12 novembre 1999 della __________ che rigettava l'opposizione al PE n. __________

                                  G.   La creditrice __________ non ha presentato osservazioni.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Il ricorso 14 marzo 2000 (recte: 11 febbraio 2000) di __________ è tempestivo e ricevibile limitatamente al solo provvedimento (avviso di pignoramento) 3 febbraio 2000 dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano, ricevuto l'8 febbraio 2000 dall'escusso, atteso che il gravame valido per il computo dei termini è lo scritto 11 febbraio 2000 e non l'atto denominato ricorso del 14 marzo 2000, come erroneamente ritenuto dall'organo d'esecuzione forzata.

                                         Irricevibile per carenza di giurisdizione è per contro il ricorso nella misura in cui postula l'annullamento del pronunciato di rigetto dell'opposizione, come pure la declaratoria di "cancellazione di __________ tra i clienti della __________ ".

                                   2.   Ove al precetto esecutivo sia stata interposta tempestiva opposizione, la domanda di prosecuzione presuppone che l'opposizione sia stata rigettata. Il giudizio di rigetto deve in tal caso essere allegato alla domanda di prosecuzione dell'esecuzione (Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 22 n. 14, p. 151 s.).

                                  a)   L'organo d'esecuzione non è legittimato a sindacare dal profilo materiale la "decisione" 12 novembre 1999 della __________, ma deve limitarsi all'esame - che gli compete - degli aspetti formali dell'atto che la precettante reputa decisione amministrativa di un'autorità legittimante il rigetto definitivo dell'opposizione. L'Ufficio d'esecuzione deve in particolare respingere la domanda di prosecuzione nell'ipotesi che si dia nullità della decisione di rigetto dell'opposizione (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 35 all'art. 79 LEF), ad esempio quando l'autorità amministrativa che ha preso la decisione sia assolutamente incompetente o d'acchito risulti che non v'è sentenza ma solo una semplice sollecitatoria (Ernst Brand, Zur Frage der Zulässigkeit der Fortsetzung einer Betreibung für öffentlichrechtliche Forderungen, gestützt auf Verwaltungsentscheide von Bundesorganen, in: BlSchK 1960, p. 133) o quando la sentenza sia priva di firma.

                                   3.   Nel caso di specie non è stata prodotta la sentenza, ma solo un atto denominato "copia" non firmata, peraltro munita di attestazione di crescita in giudicato che appare siglata e oggetto di intervento correttivo. Siffatta "decisione" è in tutta evidenza inidonea a legittimare la prosecuzione dell'esecuzione, il requisito della firma essendo presupposto indispensabile, invero ovvio, di validità del pronunciato. A nulla sussidia poi la dichiarazione di crescita in giudicato, siglata più che firmata, a prescindere dall'evidente manomissione di cui non sono noti i motivi, già per il fatto che non è stata dimostrata l'esistenza della decisione amministrativa che si vorrebbe sottesa all'esecuzione.

                                   4.   Ne consegue l'accoglimento del gravame con contestuale annullamento dell'avviso di pignoramento.

                                         Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

                                   5.   In via abbondanziale e a futura memoria, occorre evidenziare le manifeste carenze formali della cosiddetta decisione amministrativa 12 novembre 1999 della __________.

                                  a)   Il diritto federale può conferire espressamente alla creditrice la facoltà di emanare decisioni di merito con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione, consentendo in sostanza ad una parte di essere giudice in causa propria, a condizione che siano ossequiati i rigorosi presupposti enunciati nella disciplina legislativa. Siffatto istituto, contro cui si sono levate serie critiche dottrinali meritevoli di approfondimento (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, in: SJZ 1996 p.295; Tibère Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Enseignement de 3. cycle de droit 1989, Friborgo 1990, p.241-260; Jacques Reymond, Mainlevée et continuation de la poursuite, in: SJZ 1982, p.306-309; Gilliéron, nota a DTF 109 V 46, in: JdT 1985 II 95), costituisce in tutta evidenza un'eccezione nel sistema del diritto esecutivo, pur presentando innegabili vantaggi dal profilo pratico poiché consente un'accelerazione delle procedure, di regola senza pregiudizi irreparabili per la parte debitrice. L'eccezione si giustifica però solo nei casi in cui vi sia una chiara base legale espressa, come è il caso ad esempio degli art. 97 cpv. 4 LAVS e 30 cpv. 1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51 e 107 III 62-66), come pure dell'art. 88 cpv. 2 LAMal, con riferimento alla normativa ex art. 80 ss. e 85 ss. LAMal.

                                  b)   In presenza di chiara base legale e dandosene i presupposti, la parte precettante è legittimata, in virtù del suo potere giurisdizionale, a determinarsi sul merito della disputa di diritto amministrativo con possibilità di contestuale rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo, a condizione però che la decisione amministrativa sia stata preceduta dall'emissione di un atto siffatto (DTF 121 V 110 cons. 2; 119 V 331 cons. 2b; 109 V 49 cons. 3b; 107 III 64 cons. 3). I principi giurisprudenziali espressi in DTF 121 V 109-112 vanno condivisi, benché aspramente criticati da Pierre-Robert Gilliéron in JdT 1998 II 6 s., atteso che l'autore citato:

                                         ·      non vuole riconoscere il diritto dello Stato di disciplinare con efficacia privilegiando gli aspetti pratici a quelli dogmatici - un coacervo di dispute che trae origine, nella massima parte dei casi, da mancanza di liquidità degli assicurati;

                                         ·      misconosce che è nell'interesse degli assicurati evitare inutili spese giudiziarie in sede di rigetto dinanzi al giudice ex art. 80 ss. LEF, ritenuto che non solo le censure riferite al diritto amministrativo materiale ma anche l'accessorio del rigetto dell'opposizione possono formare oggetto di procedimento amministrativo e giudiziario fino al Tribunale federale;

                                         ·      confonde l'esigibilità del credito dedotto in esecuzione con il titolo di rigetto definitivo, ritenuto che se l'esigibilità del credito fondato sul diritto amministrativo materiale precede nel tempo l'emissione del precetto esecutivo, allora la procedura è corretta: in tal caso la decisione amministrativa potrà infatti determinarsi non solo sugli aspetti assicurativi ma anche su quelli esecutivi del rigetto definitivo.

                                  c)   Dalla documentazione prodotta dalla precettante all'organo d'esecuzione forzata, segnatamente dalla nota decisione non firmata del 12 novembre 1999, la base legale legittimante il diritto di emanare decisioni amministrative è indicata negli art. 41, 44 e 48 dell'Ordinanza sulla radiotelevisione del 6 ottobre 1997 (ORTV, in: RS 784.401). Quale rimedio giuridico contro le decisioni amministrative è precisato in calce al pronunciato: "La presente decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla sua notifica presso l'UFCOM, Ufficio federale delle comunicazioni, Bienne, mediante ricorso amministrativo".

                                  d)   Contrariamente alle certezze della precettante, nel caso di specie difetta in tutta evidenza anche la base legale, atteso che:

                                         ·    l'Ordinanza sulla radiotelevisione si fonda sulla delega legislativa dell'art. 74 cpv. 1 della Legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV, in: RS 784.40);

                                         ·    l'art. 74 cpv. 1 LRTV stabilisce che il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della legge ed emana le relative norme esecutive;

                                         ·    per quanto riguarda la disciplina della riscossione delle tasse di ricezione, la norma di delega ha un preciso contenuto di politica economica ma non si preoccupa per nulla di questioni di incasso delle tasse di ricezione, come emerge in tutta evidenza dal messaggio riferito all'art. 70 cpv. 1 LRTV, divenuto poi art. 74 cpv. 1, dove è detto testualmente (cfr. FF 1987 III 655, n. 28): "La competenza esecutiva comprende anche la facoltà del Consiglio federale di contrarre trattati internazionali. esso potrebbe infatti stipulare degli accordi a complemento della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei relativi accordi amministrativi alfine di incrementare la collaborazione nel campo dei mezzi di comunicazione. Questa delega di competenze non concerne i trattati sottoposti a referendum (art. 89 cpv. 3 Cost.)";

                                         ·    la norma di rinvio sulle questioni d'incasso legittima solo un'ordinanza dipendente di esecuzione e non di sostituzione (sul tema, cfr. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. I, Berna 2000, n. 1502 ss. e n. 1507 ss.);

                                         ·    in un'ordinanza di esecuzione non vi è spazio per concedere il diritto di emanare decisioni amministrative in causa propria, sul modello di quanto espressamente previsto nelle leggi federali in materia di assicurazioni sociali dianzi richiamate, le quali già rappresentano un'eccezione nel sistema del diritto esecutivo federale, perché consentono ad autorità amministrative di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta a precetti esecutivi fatti emettere su loro istanza quale parte precettante;

                                         ·    l'Ordinanza sulla radiotelevisione, segnatamente l'art. 48 cpv. 2 lett. c-d ORTV, è pertanto manifestamente inidonea a disciplinare la riscossione dei canoni radiotelevisivi sulla base di decisioni amministrative suscettibili di determinare uno actu il rigetto definitivo dell'opposizione;

                                         ·    perché si dia siffatta facoltà, occorre una norma esplicita in tal senso nella LRTV sul modello di quanto già da tempo praticato nel diritto federale delle assicurazioni sociali;

                                         ·    a titolo ancor più abbondanziale si può dire che a nulla sussidia anche l'art. 55 LRTV, peraltro nemmeno citato dalla precettante, che delega al Consiglio federale la disciplina dei dettagli sulle tasse di ricezione, con facoltà di delegare la riscossione di tali tasse a un'organizzazione indipendente (ufficio di riscossione quale ente esterno all'amministrazione federale, la cui designazione ufficiale è: "Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi", cfr. art. 48 cpv. 1 ORTV). De lege ferenda la soluzione potrebbe, se del caso, essere trovata nella modifica dell'art. 55 LRTV sul noto modello di cui già si è detto.

Richiamati gli art. 22, 79, 80 e 88 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF; 55 e 74 cpv. 1 LRTV; 41, 44 e 48 ORTV;

PRONUNCIA

                                   1.   Il ricorso 11 febbraio 2000/14 marzo 2000 __________, in quanto ricevibile, è accolto.

                               1.1.   L'avviso di pignoramento 3 febbraio 2000 dell'UE di Lugano nell'esecuzione n. __________ è annullato.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione: - __________

                                         Comunicazione: Ufficio esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                La segretaria

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