Incarto n. 15.2000.00047
Lugano 26 ottobre 2000 /FP/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nel procedimento disciplinare ex art 14 cpv. 2 LEF promosso d’ufficio nei confronti di
__________
per violazione della circolare n. __________ del 23 gennaio 1996 sulla tempestiva pubblicità degli avvisi d’incanto mobiliare;
visti gli incarti esecutivi n. __________ concernenti __________ e __________, __________
viste le osservazioni 17 marzo 2000 dell’UEF di Mendrisio;
richiamati i verbali 3 aprile 2000 di audizione di __________, __________ e __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sul Foglio ufficiale n. 20 di venerdì 10 marzo 2000 venivano pubblicati gli avvisi d’incanto relativi a vari beni mobili di proprietà di __________ e __________;
che gli incanti sono stati fissati entrambi per lunedì 13 marzo 2000;
che in data 23 gennaio 1996 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) ha emesso la circolare n. 7/1996 sulla tempestiva pubblicità degli avvisi d’incanto mobiliare;
che tale circolare prevede la pubblicazione del luogo, giorno e ora della vendita ai pubblici incanti in modo tale che tutti gli interessati abbiano almeno tre giorni pieni dal momento della ricezione della pubblicazione (FUC del martedì: asta non prima del lunedì successivo; FUC del venerdì: asta non prima di giovedì);
che la pubblicazione sul FUC è consigliabile, ritenuta la facoltà di estensione anche ad altre forme di comunicazione;
che nel caso in esame l’avviso d’incanto è stato pubblicato sul FUC di __________ e l’asta è stata indetta per lunedì 13 marzo 2000 alle ore 10:30;
che vi è quindi stata una palese violazione della circolare n. __________ della CEF;
che interrogato in proposito, l’Ufficiale __________ ha dichiarato di aver ordinato la pubblicazione in tempi così ristretti, poiché in precedenza i debitori __________ erano sempre riusciti a saldare le esecuzioni pendenti nei loro confronti, evitando di giungere alla pubblicazione dell’avviso d’incanto;
che il 7 marzo 2000 l’Ufficiale __________ è stato informato dal funzionario __________ dell’impossibilità dei debitori di far fronte ai propri debiti;
che alla luce di tale circostanza e poiché sollecitato da un creditore, l’Ufficiale ha quindi deciso di sottoscrivere la pubblicazione sul FUC del 10 marzo 2000 degli avvisi d’incanto in oggetto;
che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;
che la misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR);
che nel caso concreto l’aver ordinato la pubblicazione dell’incanto in oggetto in tempi così ristretti è in chiaro contrasto con le disposizioni della CEF;
che dagli interrogatori dell’Ufficiale __________, nonché dei funzionari __________ e __________, non risulta tuttavia l’esistenza di una prassi in tal senso, essendo la violazione in esame limitata alle procedure esecutive a carico dei coniugi __________;
che dall’esame degli incarti esecutivi si evince che già in data 14 febbraio 2000 l’UEF di Mendrisio aveva avvisato i debitori e i creditori della pubblicazione degli incanti, prevista per il 6 marzo 2000;
che tale termine non è stato rispettato, in quanto, come affermato da __________, si prospettava un pagamento delle esecuzioni da parte dei debitori __________ prima della data dell’incanto, come peraltro già avvenuto in precedenza;
che ciò deve essere comunque considerato una lieve mancanza quando capita per la prima volta, avuto riguardo alla notevole mole di lavoro cui devono far fronte i funzionari UEF;
che all’ufficiale __________ e al funzionario __________ deve poi essere imputato di non aver trasmesso a __________ la circolare n. 7/1996 della CEF;
che trattandosi della prima volta non vi è spazio per misure disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF;
che l'incontestabile violazione della circolare n. __________ della CEF commessa dall’Ufficiale __________ e dai funzionari __________ e __________ non raggiunge, in particolare dal profilo soggettivo, una gravità tale da giustificare l'ammonimento, trattandosi della prima volta;
che l'Ufficiale dell'UEF di __________ viene esortato a vigilare maggiormente sulla corretta applicazione delle direttive della CEF, con particolare riferimento alla questione emersa nella presente fattispecie;
che nel futuro non si tollereranno disattenzioni similari;
richiamato l’art. 14 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il procedimento disciplinare promosso d’ufficio nei confronti dell’UEF di __________ è evaso nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti di funzionari dell’UEF di __________.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria