Incarto n. 15.2000.00032
Lugano 2 maggio 2000 FP/fc/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2000 di
__________ patr. dall'avv. __________
Contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro il pignoramento 1° febbraio 2000
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
__________
viste le osservazioni 9 febbraio 2000 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito. In data 1° febbraio 2000 l’UEF di Locarno ha stabilito il minimo di esistenza del debitore come segue :
Introiti: fr. 2'750.--
Minimo di esistenza:
importi di base fr. 1’025.—
alimenti fr. 1'000.-locazione fr. 1’250.-cassa malati fr. 215.-totale deduzioni fr. 3’490.-nessuna eccedenza pignorabile
B. Con ricorso 8 febbraio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento sostenendo che l’UEF di Locarno avrebbe omesso di compiere i necessari accertamenti atti a determinare il reddito attuale dell’escusso. La ricorrente postula quindi l’annullamento del “calcolo per il pignoramento di salario” eseguito in data 1° febbraio 2000 ed una nuova determinazione del reddito pignorabile che tenga conto della situazione finanziari attuale dell’escusso.
C. Con osservazioni 9 febbraio 2000 l’UEF di Locarno chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2. A titolo di premi della cassa malati l’UEF di Locarno ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 215.--Dal certificato della cassa malati prodotto dal debitore non è possibile stabilire se tale importo è limitato alle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal. Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza del debitore andrà riconosciuto, previo accertamento da parte dell’UEF di Locarno, unicamente l'importo mensile pari alla copertura assicurativa LAMal.
3. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 1’250.-- per un alloggio che l'escusso occupa a __________ unitamente alla convivente.
E’ di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze ed al reddito dichiarato. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’250.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 800.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 2 locali a __________ o in un comune viciniore.
4. Dal verbale interno per le operazioni di pignoramento allestito il 27 gennaio 2000 risulta che __________ ha dichiarato di convivere con altra persona. Egli ha altresì dichiarato che l’affitto è integralmente a suo carico. Orbene, in DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell’escusso di esigere dalla concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello del debitore e verso il quale quest’ultimo non può far valere nessun diritto al mantenimento. Di conseguenza il debitore che vive in concubinato viene considerato come persona singola che vive presso parenti (importo base fr. 925.--) la concubina è tenuta a partecipare alle spese comuni anche se non esercita alcuna attività lucrativa (cfr. Goerges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 24 e 26 ad art.93 LEF). Nel caso di specie all’escusso andrà quindi riconosciuta a titolo di importo di base la cifra di fr. 925.— in luogo di fr. 1'025.--, in quanto convivente. Per lo stesso motivo il canone di locazione deve essere ridotto del 50% e portato a fr. 625.--.
5. L’escusso ha dichiarato di svolgere l’attività di pittore in proprio. L’UEF di Locarno ha determinato il reddito annuo netto del debitore in fr. 33’000 sulla base delle dichiarazioni rese da quest’ultimo davanti all’autorità fiscale e relative al biennio 1997/1998. La recente giurisprudenza del Tribunale federale prevede che se il debitore esercita un’attività lucrativa indipendente , l’Ufficio d’esecuzione deve:
interrogarlo sul genere d’attività svolta
interrogarlo sulla natura e sul volume dei suoi affari
- stimare l’ammontare del reddito
provvedere d’ufficio alle necessarie inchieste
raccogliere le informazioni ritenute utili
- farsi consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l’attività lucrativa.
Se l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà conto degli indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere valutato paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento (sentenza del 9 marzo 2000 destinata alla pubblicazione in DTF 126 III … cons.3a con rinvii). Per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. La decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p.260). In casu avendo l’UEF di Locarno omesso di effettuare le necessarie indagini tese ad accertare il reddito attuale dell’escusso, s’impone l’annullamento del “calcolo per il pignoramento di salario” 1° febbraio 2000 e la retrocessione degli atti all’Ufficio, in applicazione dell’art. 21 cpv. 4 LPR, affinché proceda ai necessari accertamenti.
6. Ne consegue l’accoglimento del gravame.
Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 8 febbraio 2000 __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza è annullato il “calcolo per il pignoramento di salario” 1° febbraio 2000 nell’esecuzione n.__________ a carico di __________.
1.2. Gli atti sono retrocessi all’UEF di Locarno affinché abbia a determinarsi come al considerando 5 di questa sentenza.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all'UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria