Incarto n. 15.2000.00020
Lugano 8 febbraio 2000 FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 gennaio 2000 di
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__________ __________ tutti rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona nell'esecuzione n.__________ promossa dai ricorrenti nei confronti di
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viste le osservazioni 28 gennaio 2000 dell'UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________, __________, __________, __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 290'000.--;
che il 19 ottobre 1999 è stato notificato a __________ il PE n. __________ UE di Bellinzona, al quale l'escusso non ha interposto opposizione;
che il 16 novembre 1999 i creditori hanno inoltrato la domanda di proseguimento dell'esecuzione;
che non avendo l'UEF di Bellinzona provveduto al pignoramento dei beni dell'escusso, i debitori con ricorso 19 gennaio 2000 chiedono l'intervento di questa Autorità di vigilanza affinché intervenga presso l'Ufficio ordinando l'esecuzione del pignoramento nell'esecuzione in oggetto;
che con le proprie osservazioni l'UEF di Bellinzona ha comunicato che il 27 gennaio 2000 è stato allestito il verbale di pignoramento nell'esecuzione n. __________;
che il gravame è quindi divenuto privo di oggetto e va quindi stralciato dai ruoli, essendo l'atto omesso stato compiuto;
che sulle spese, protestate dai ricorrenti unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 17 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 gennaio 2000 __________, __________, __________, __________ e __________, è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
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Comunicazione all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria