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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.01.2001 15.2000.195

16 janvier 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,383 mots·~12 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00195 15.2000.00210

Lugano 16 gennaio 2001 /LG/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 dicembre 2000 di

__________ rappr. dall'avv. __________  

e sul ricorso 18 dicembre 2000 di

__________ rappr. dall'avv. __________  

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro il verbale di pignoramento 5/6 dicembre 2000 nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse dalla ricorrente 2 contro il ricorrente 1,

richiamata l’ordinanza presidenziale con la quale non è stato concesso effetto sospensivo al ricorso 12 dicembre 2000 del ricorrente 1;

viste le osservazioni 22 dicembre 2000 dell’UEF di Locarno;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   La __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito. In data 25 maggio 1998 l’UEF di Locarno ha eseguito il pignoramento dei beni di proprietà dell’escusso, nonché il pignoramento del reddito percepito da __________ nello svolgimento della propria attività di architetto indipendente. L’Ufficio ha stabilito una trattenuta mensile pari a fr. 2’700.—

                                  B.   Avendo l’UEF di Locarno accertato l’insufficienza del pignoramento, sono stati emessi il 25 maggio 1998 dieci attestati di carenza di beni provvisori a favore della creditrice. In data 9 ottobre 1998, a seguito di un ricorso presentato dal debitore l’Ufficio ha rivisto il calcolo dell’eccedenza mensile pignorabile sulla base del seguente calcolo:

                                         Introiti                                                                              fr. 10’000.--

                                         Minimo di esistenza

                                         Minimo base                 fr.  1’370.--

                                         Ipoteche                         fr.  5’000.--

                                         Cassa malati, ecc.        fr.  1’688.--

                                         Trasf. e pasti                 fr.  1’400.--

                                         Suppl. per affitto

                                         ufficio a Zugo                 fr.     900.--

                                         Totale deduzioni           fr. 10’358.--

                                         Eccedenza mensile pignorabile                                 fr.     0.00

                                  C.   Il medesimo giorno sono stati intimati alla creditrice dieci nuovi atti di pignoramento, che annullano quelli allestiti il 25 maggio 1998, recanti l’indicazione dell’inesistenza di un’eccedenza pignorabile a carico di __________.

                                  D.   Con ricorso 21 ottobre 1998 la __________ postula l’annullamento degli atti di pignoramento impugnati, sostenendo che l’UEF di Locarno non avrebbe effettuato le necessarie indagini atte ad appurare eventuali beni o redditi del debitore. La ricorrente chiede quindi che venga fatto ordine all’UEF di Locarno di procedere a nuovi pignoramenti di tutti i beni pignorabili del debitore, nonché della parte del suo reddito eccedente il minimo vitale.

                                  E.   Con pronuncia 24/26 marzo 1999 questa Camera ha accolto il ricorso 21 ottobre 1998 della ricorrente 2, ordinando all’UEF di Locarno di esperire ulteriori indagini volte ad accertare con maggiore precisione i redditi e le spese dell’escusso.

                                  F.   Con nuovo verbale di pignoramento 5/6 dicembre 2000 l’UEF di Locarno ha stabilito un’eccedenza mensile pignorabile di CHF 1'000.— secondo il conteggio seguente:

                                         Introiti                                                                              fr. 10'000.00

                                         Minimo di esistenza

                                         Minimo base                 fr.  1’370.--

                                         Ipoteche                         fr.  5’000.--

                                         Cassa malati, ecc.        fr.     930.--

                                         Trasf. e pasti                 fr.     800.--

                                         Suppl. per affitto

                                         ufficio a __________   fr.     900.--

                                         Totale deduzioni           fr.  9’000.--

                                         Eccedenza mensile pignorabile                                 fr. 1000.00

                                  G.   Con ricorso 12 dicembre 2000 l’escusso insorge contro questo provvedimento sostenendo che il reddito mensile si attesta attorno a CHF 8’000/9'000.--, che le assicurazioni a suo carico superano CHF 930.--, che i premi della cassa malati ammontano a CHF 967.— e che nel calcolo andrebbero tenuti in conto diversi altri premi assicurativi. In conclusione chiede che sia accertata l’assenza di un’eccedenza mensile pignorabile.

                                  H.   Con ricorso 18 dicembre 2000 la creditrice procedente sostiene che la stima dei redditi dell’escusso operata dall’organo di esecuzione forzata si basa su dati non recenti; inoltre chiede che all’escusso sia riconosciuta una deduzione per spese d’abitazione non superiore a CHF 2'500.--. In conclusione chiede che il verbale di pignoramento in questione venga annullato, con l’ordine all’UEF di Locarno di procedere ad un nuovo calcolo del minimo d’esistenza.

                                    I.   Nelle sue osservazioni 22 dicembre 2000 l’UEF di Locarno rileva di aver incontrato innumerevoli difficoltà nell’allestire il contestato verbale di pignoramento e di aver ricevuto solo il 13 dicembre 2000 nuova documentazione fiscale, secondo la quale i redditi dell’escusso sarebbero diminuiti, ciò che renderebbe infruttuoso il pignoramento dei suoi redditi.

considerando

in diritto:

                                   1.   I ricorsi 12 dicembre 2000 di __________ e 18 dicembre 2000 della __________ sono entrambi diretti contro l’operato dell’UEF di Locarno nell’ambito delle medesime esecuzioni contro il ricorrente 1 promosse dalla ricorrente 2 e contro il medesimo atto dell’organo di esecuzione forzata. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione dei due ricorsi. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).

                                   2.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   3.   La recente giurisprudenza del Tribunale federale prevede che se il debitore esercita un’attività lucrativa indipendente , l’Ufficio d’esecuzione deve:

                                         -     interrogarlo sul genere d’attività svolta;

                                         -     interrogarlo sulla natura e sul volume dei suoi affari;

                                         -     stimare l’ammontare del reddito;

                                         -     provvedere d’ufficio alle necessarie inchieste;

                                         -     raccogliere le informazioni ritenute utili;

                                         -     farsi consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l’attività lucrativa.

                                         Se l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà conto degli indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere valutato paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento (DTF 126 III 91 cons.3a con rinvii).

                               3.1.   In casu occorre rilevare che agli atti non risulta che l’UEF di Locarno abbia espressamente invitato l’escusso a produrre copia degli ultimi bilanci aziendali e di tutti i giustificativi contabili. L’incarto esecutivo contiene invece diverse notifiche di tassazioni ticinesi e zughesi, che non possono evidentemente essere ritenuti sostitutivi della normale contabilità.

                                         Bisogna pure rilevare che in occasione dell’esecuzione del pignoramento, avvenuto il 29 novembre 2000, la moglie dell’escusso ha fornito sì indicazioni sui redditi del marito (CHF 10'000.—mensili, importo dal quale sono già dedotte le spese locative a __________, l’IVA e i premi per assicurazioni sociali), ma si è rifiutata di firmare l’apposito verbale di pignoramento. In sede di ricorso l’escusso aggiunge ulteriore confusione in merito ai propri introiti mensili sostenendo di avere un reddito mensile di CHF 8'000.--/9'000.— producendo delle notifiche di tassazione ticinesi e zughesi dalle quali tali valori non sono tuttavia desumibili.

                               3.2.   Alla luce del comportamento poco collaborativo dell’escusso e della giurisprudenza in tema di pignoramento di redditi nei confronti di indipendenti (DTF 126 III 91 cons.3a con rinvii), ritenuto altresì che ulteriori dilazioni nella realizzazione di questo pignoramento non sono più ammissibili, questa Camera reputa che vi siano sufficienti indizi per poter procedere ad una stima dei redditi mensili dell’escusso, fissandoli in CHF 10'000.— e confermando dunque l’operato dell’UEF di Locarno. Dal verbale di pignoramento va invece stralciato l’importo di CHF 900.— quale canone di locazione per locali a __________, dal momento che dal verbale di pignoramento 29 novembre 2000 risulta che il canone è di soli CHF 700.— e che è già dedotto dai redditti effettivi (cfr. cons. 3.1).

                                   4.   Per quanto riguarda il calcolo del minimo di esistenza occorre rilevare che il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la nuova tavella del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FUCT 2/2001 pag. 74 ss.); come disposto al punto IX di questa Tabella, essa entra in vigore con effetto immediato abrogando la precedente. Di conseguenza, essa esplica i suoi effetti anche per quei pignoramenti iniziati sotto l’imperio della vecchia tabella, per il periodo successivo al 1° gennaio 2001.

                               4.1.   Di conseguenza il minimo di esistenza dell’escusso e della moglie va fissato in CHF 1'550.—mensili.

                                   5.   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).

                                         Il debitore non può essere  costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 66 pag. 178 s.; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).

                               5.1.   Per analogia, quando il debitore vive in casa propria, ed essa risultasse sproporzionata ai suoi bisogni, l’organo di esecuzione forzata non può pretendere che l’escusso venda o lochi a terzi la propria abitazione, costringendolo a trovare un alloggio confacente ai propri mezzi finanziari. Tuttavia, se l’organo di esecuzione forzata dovesse ritenere eccessivi gli interessi ipotecari (ad esclusione dunque degli ammortamenti, non riconoscibili nel calcolo del mimimo d’esistenza), anche in questo caso occorre concedere all’escusso un termine ragionevole di circa 6 mesi per porvi rimedio; trascorso questo termine l’Ufficio riconoscerà unicamente un importo commisurato alla situazione debitoria e alle entrate dell’escusso (DTF 116 III 21; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 in fine ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.2, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).

                               5.2.   In casu occorre rilevare che l’escusso non ha prodotto alcun giustificativo relativo al credito ipotecario concessogli dall’__________; agli atti si trova unicamente l’originario contratto di mutuo 30 settembre / 2 ottobre 1997 tra i coniugi __________ e l’__________ per un importo di CHF 662'474.35, per il quale i mutuatari si sono impegnati a corrispondere un interesse annuo del 5%. Orbene volendo supporre che l’escusso e sua moglie non hanno ancora provveduto a versare degli ammortamenti, il 5% annuo del capitale mutuato corrisponde a CHF 33'123.--, ossia a rate mensili di CHF 2'760.--. Di conseguenza l’UEF di Locarno dovrà appurare, in tempi stretti, a quanto ammonta il capitale mutuato e quale sia il saggio d’interessi attualmente in vigore; di seguito, atteso che rate nell’ordine di circa CHF 2'500.—appaiono pure ragionevoli per la ricorrente __________ (cfr. ricorso 18 dicembre 2000 pag. 10), iscriverà tale importo nel calcolo del minimo di esistenza.

                                   6.   Per quanto riguarda i premi della cassa malati, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto unicamente dell’assicurazione obbligatoria, ad esclusione dunque dei premi per prestazioni complementari (Vonder Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93). Nel caso in esame nell’incarto esecutivo è presente unicamente copia del conteggio mensile dell’escusso; il premio mensile di CHF 273.90, a difetto di maggiore documentazione, può equitativamente pure essere riconosciuto alla moglie dell’escusso.

                                         Sono pure da riconoscere al debitore CHF 418.—quale premio mensile per la copertura perdita di guadagno, CHF 156.—per il premio dell’assicurazioni infortuni. Per contro non può venire dedotto il premio per l’assicurazione vita (Vonder Mühll, op. cit., n. 27 in fine ad art. 93). Pertanto a titolo di assicurazioni può essere riconosciuto un importo mensile di CHF 1'121.80.

                                   7.   Di conseguenza il ricorso di __________ va parzialmente accolto, nel senso che l’UEF di Locarno dovrà modificare il calcolo del minimo di esistenza alla voce “assicurazioni”, modificando l’importo di CHF 900.— in CHF 1'121.80.

                                         Il ricorso della __________ va pure parzialmente accolto, nel senso che l’UEF di Locarno dovrà riconoscere all’escusso delle rate per interessi ipotecari non superiori a CHF 2'760.—mensili.

                                         Al contempo l’UEF provvederà a modificare nel calcolo summenzionato tutti gli importi ora differentemente previsti dalla Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza.

                                         Di conseguenza il verbale di pignoramento 5/6 dicembre 2000 dell’UEF di Locarno è annullato e l’incarto è retrocesso all’UEF, affinché si determini in tempi stretti ai sensi dei considerandi di questa sentenza.

                                   8.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 92 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 5 LPR,

pronuncia:

                                   1.   I ricorsi 12 dicembre 2000 di __________, e 18 dicembre 2000 della __________ sono dichiarati congiunti.

                                   2.   Il ricorso 12 dicembre 2000 di __________, è parzialmente accolto.

                               2.1.   Di conseguenza è annullato il verbale di pignoramento 5/6 dicembre 2000 dell’UEF di Locarno.

                               2.2.   A __________, è riconosciuto un importo mensile di CHF 1'121.80 a titolo di assicurazioni varie.

                                   3.   Il ricorso 18 dicembre 2000 della __________, è parzialmente accolto.

                               3.1.   Di conseguenza è annullato il verbale di pignoramento 5/6 dicembre 2000 dell’UEF di Locarno.

                               3.2.   L’incarto è retrocesso all’UEF di Locarno affinché si determini in tempi stretti come ai cons. 3.2, 4.1, 5.2 e 6.

                                   4.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                   5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   6.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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