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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.01.2001 15.2000.181

24 janvier 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·631 mots·~3 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00181

Lugano 24 gennaio 2001 /LG/fp/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 dicembre 2000 di

__________ rappr. da __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro l’emissione del PE n. __________ fatto spiccare da

__________ rappr. da __________  

richiamata l’ordinanza presidenziale 18 dicembre 2000 con la quale è stato concesso effetto sospensivo al ricorso;

viste le osservazioni:

- 8 gennaio 2001 dell’__________

- 9 gennaio 2001 dell’UEF di Locarno

letti ed esaminati gli atti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di alcuni premi scaduti;

                                          che __________ ha interposto tempestiva opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;

                                          che la __________ ha rigettato in data 10 ottobre 2000 l’opposizione al PE n. __________, decisione contro la quale __________ ha interposto ricorso il 31 ottobre 2000;

                                          che l’Ufficio dei ricorsi della __________ ha respinto tale ricorso con decisione 29 novembre 2000, segnalando che contro tale decisione era data facoltà di ricorso di diritto amministrativo entro 30 giorni dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

                                          che con ricorso 4 dicembre 2000 __________ chiede a questa Camera l’annullamento della procedura esecutiva in esame, poiché essa non è cliente dell’escutente e non può dunque esserne debitrice;

                                          che il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale e ex art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo esecutivo;

                                          che il ricorso LEF è un istituto di diritto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss.; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s.);

                                          che affinché sia data la via del ricorso ex art. 17 LEF, è necessario che vi sia una decisione dell’organo di esecuzione forzata, un motivo di ricorso, la legittimazione attiva del ricorrente, il rispetto del termine di ricorso e la competenza dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Basler Kommentar, n. 15 ss., 18 ss., 27 ss., 36 ss., 49 ss. e 55 ss.; Flavio Cometta, Commentario, n. 2.2 ad art. 1 pag. 33s.);

                                          che in casu non solo la ricorrente non indica quale sia l’azione o l’omissione dell’UEF contro la quale ricorre, ma solleva argomentazioni di merito non proponibili nelle vie del ricorso ex art. 17 LEF dinanzi a questa Camera;

                                          che tuttavia, con tutta evidenza, la ricorrente intendeva interporre ricorso contro la decisione 29 novembre 2000 dell’Ufficio ricorsi della __________, indicando erroneamente questa Camera quale destinataria dell’atto di ricorso;

                                          che, come indicato nella contestata decisione, competente a trattare il ricorso si rivela il Tribunale cantonale delle assicurazioni e che pertanto si giustifica la trasmissione d’ufficio dell’intero incarto (art. 3 e 4 LPR);

richiamati gli art. 17, 19 LEF, art. 3 e 4 LPR,

pronuncia:

                                          1.     Il ricorso 4 dicembre 2000 di __________, è trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni per competenze.

                                          2.     Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                          3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.     Intimazione a:            - __________

                                                  Comunicazione a:    - UEF di Locarno ;

                                                                                     - Tribunale cantonale delle assicurazioni con l’incarto completo.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      Il segretario

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