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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.11.2000 15.2000.151

7 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,042 mots·~5 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00151

Lugano 7 novembre 2000 /LG/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 ottobre 2000 di

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, nelle esecuzioni __________ e __________ – e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza e la notificazione di pignoramento di salario al datore di lavoro – nelle esecuzioni promosse rispettivamente da:

1. __________     (rappr. da __________)

2. __________  

esaminati gli atti e i documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che in data 12 ottobre 2000 l’UEF di Bellinzona ha proceduto a notificare il calcolo del minimo di esistenza e la notificazione di pignoramento di salario nei confronti del ricorrente, accertando un’eccedenza pignorabile superiore al minimo di esistenza fissato in CHF 2'335.—mensili;

che con tempestivo ricorso 23 ottobre 2000 __________ si aggrava contro tale decisione, a motivo che l’organo di esecuzione forzata non avrebbe tenuto conto nel suo calcolo degli alimenti che l’escusso verserebbe alla moglie in pendenza di azione in separazione o divorzio;

che l’UEF di Bellinzona ha trasmesso a questa Camera l’intero incarto per decisione quo all’effetto sospensivo;

che in virtù del principio di celerità che caratterizza la procedura di ricorso ex art. 17 LEF, codificato nell’art. 9 cpv. 1 e 2 LPR, questa Camera ha la facoltà di prescindere dall’istruttoria preliminare per ragioni di forma o sostanza, quando oggetto del contendere è una questione di mero diritto, che non necessita di accertamenti fattuali e può essere decisa sulla base dei dati già disponibili (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, pag. 181 ss.);

che dalla lettera 21 settembre 2000 dell’UEF di Bellinzona all’escusso è chiaramente indicato che all’atto del pignoramento egli avrebbe dovuto fornire la prova dell’effettivo pagamento di eventuali alimenti, ma che l’escusso non ha fornito alcun documento in tal senso;

che il ricorrente chiede che venga tenuto conto di pagamenti mensili di CHF 2'000.— a titolo di alimenti in favore della moglie e dei figli, allegando copia della convenzione 27 settembre 2000 firmata da lui e dalla moglie;

che occorre un’espressa norma di legge affinché si diano privilegi in diritto di determinati creditori. La giusrisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire integralmente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18). Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni elementari;

che gli alimenti a favore della moglie e dei figli vanno di principio riconosciuti all’escusso, a condizione che quest’ultimo dimostri di effettivamente pagarli (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 33 ad art. 93 LEF);

che l’escusso non poteva fornire tale prova dal momento che singolarmente egli ha firmato la convenzione con la moglie il giorno stesso del pignoramento (27 settembre 2000), e che avrebbe dovuto effettuare il primo versamento entro il 5 ottobre 2000;

che di conseguenza la decisione dell’UEF di Bellinzona è corretta e il ricorso va respinto;

che a futura memoria in virtù dell’art. 93 cpv. 3 LEF se l’organo di esecuzione viene a conoscenza di una modificazione determinante per l’importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze;

che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amminstrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisatione judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

che a norma dell'art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri. La necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2 c i. f.; Flavio Cometta, op. cit., n. 2.4.1 ad art. 15a LPR, p. 230 e riferimenti), l'interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia.

che in concreto non sono date le condizioni che comportano la necessità dell’ausilio di un patrocinatore per l’allestimento di un ricorso in tema di pignoramento di salario. Va poi aggiunto che il ricorso in esame non ha portato la benché minima argomentazione di diritto; l’istanza di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta;

  richiamati gli art. 29 Cost, art. 17, 20a, 92 e 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 9, 15a e 19 LPR,

pronuncia:

1.Il ricorso 23 ottobre 2000 __________ è respinto.

2.L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 23 ottobre 2000 di __________ è respinta.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:        - __________

                                         Comunicazione all’UEF di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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