Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.11.2000 15.2000.145

13 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,499 mots·~12 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00145

Lugano 13 novembre 2000 /CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 settembre 2000 di

__________  

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni n. __________ e __________ – e meglio lo stato descrittivo annesso alla comunicazione 21 settembre 2000 dell’elenco oneri relativo alla particella n. __________ del RFD di __________ –, promosse contro il ricorrente da:

__________ rappr. dal __________  

viste le osservazioni 6 ottobre 2000 di __________ e 11 ottobre 2000 dell’UEF di Locarno

esaminati gli atti e i documenti;

ritenuto

in fatto:                 A.      Con PE n. __________ del 6/14 agosto 1996 dell'UEF di Locarno, __________ ha escusso __________ (in seguito __________) in via di realizzazione del pegno immobiliare per l'incasso di fr. 5'242'706.-- oltre interessi al 5.25% dal 1. giugno 1996, indicando alla voce “titolo del credito” la concessione di un credito del 25 agosto 1995 (conti __________ e __________) nonché le cartelle ipotecarie seguenti:

                                 –      cartella in I grado di fr. 700'000.-- gravante il fondo RFD __________ di __________, di proprietà di __________, di cui risulta debitrice la società __________;

                                 –      3 cartelle in, risp., II, III e IV grado, ammontanti a risp. fr. 600'000.--, 3'000'000.-- e 1’000'000.---, gravanti il fondo RFD __________ di __________, di proprietà di __________, di cui risulta debitrice __________;

                                 –      cartella in I grado di fr. 5'808'000.-- gravante le PPP n. __________-__________ del fondo base RFD __________ di __________, di proprietà del qui ricorrente, di cui quest’ultimo risulta pure debitore;

                                 –      cartella in I grado di fr. 268'000.-- gravante la PPP n. __________ del fondo base RFD __________ di __________, di proprietà del ricorrente, di cui quest’ultimo risulta pure debitore.

                                          Un esemplare del PE è anche stato notificato al ricorrente quale terzo proprietario delle PPP del fondo base RFD __________.

                                B.      Mediante due sentenze 18 maggio 1998 sugli appelli di __________ e del ricorrente, questa Camera ha confermato parzialmente la decisione pretorile che aveva accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione, limitatamente però ai crediti incorporati nelle cartelle in II, III e IV grado gravanti il fondo RFD __________ di __________, per il loro importo nominale totale di fr. 4'600'000.--, oltre interessi di mora al 5% dal 1. giugno 1996. È infatti stato ritenuto che __________ risultava debitrice solo di questi due crediti. Queste sentenze non sono state impugnate.

                                C.      Con PE n. __________ del 1. aprile 1998 dell'UEF di Locarno, __________ ha escusso il ricorrente per l'incasso dell’importo di fr. 6'131'567.--, oltre interessi al 5.25% dal 1° marzo 1998, indicando alla voce “titolo del credito” la concessione di un credito del 28 giugno 1995 (conto corrente __________ e mutuo fisso e __________) diverso da quello indicato nella prima esecuzione, ma fondandosi sulle stesse cartelle fatte valere contro __________. Un esemplare del PE è pure stato notificato a quest’ultima quale terza proprietaria del fondo RFD __________.

                                D.      Mediante sentenza 21 luglio 1998, il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città ha accolto parzialmente l’istanza di rigetto presentata da __________ in questa seconda esecuzione, limitatamente ai crediti incorporati nelle cartelle gravanti le PPP del fondo base RFD __________ di __________, per il loro importo nominale totale di fr. 6'076'000.--, oltre interessi di mora al 5% dal 1. marzo 1998. È stato infatti ritenuto che il ricorrente risultava debitore solo di questi due crediti. Questa sentenza è cresciuta in giudicato il 12 gennaio 1999.

                                E.      Con domande 18 e 21 gennaio 1999, __________ ha chiesto la realizzazione degli immobili gravati in entrambe le procedure.

                                          Il 18 agosto 2000, l’UEF di Locarno ha pubblicato nel Foglio Ufficiale un avviso di incanto unico relativo alle PPP del fondo base RFD __________ di __________ nonché al fondo RFD __________ di __________, indicando le esecuzioni n. __________ e __________ e quali debitori solidali __________ e __________.

                                F.      Con scritto 14 settembre 2000, __________ ha invitato l’UEF di Locarno a “svincolare le PPP da __________ a __________ + la PPP __________ del fondo base part. no. __________ RFD di __________ dall’esecuzione no. __________”.

                                G.      Il 21 settembre 2000, l’UEF di Locarno ha comunicato agli interessati l’elenco oneri relativo alla particella RFD __________ __________. Da tale atto risulta, alla voce “2. ipoteche convenzionali”, che __________ è stato collocato per i due crediti (quattro relazioni bancarie) fatti valere nelle due esecuzioni per un importo di fr. 5'300'000.-- (corrispondente all’ammontare nominale totale delle quattro cartelle ipotecarie gravanti il fondo RFD __________), oltre fr. 2'016'945.-- quali interessi al 10% per 1370 giorni.

                                          Lo stato descrittivo del fondo RFD __________, annesso all’elenco oneri, riporta la dicitura seguente: “Debitori solidali: __________, __________, __________, __________ ”.

                                H.      Con scritto 22 settembre 2000, trasmesso a questa Camera quale ricorso, __________ ha chiesto all’UEF di Locarno di modificare la suddetta iscrizione, non ritenendosi più debitore solidale con __________ nella prima esecuzione (n. __________) dopo lo svincolo delle PPP del fondo base RFD __________.

                                  I.      Con osservazioni 6 ottobre 2000, __________ si è opposto al ricorso, ritenendo che tutte le cartelle prodotte garantivano pure i crediti concessi a __________ e che lo scritto 14 settembre 2000 non menzionava assolutamente lo svincolo della particella RFD __________. Si doveva pertanto, a mente della banca, concludere che i crediti insinuati figuravano a giusto titolo nell’elenco oneri , in virtù della solidarietà esistente tra __________ e __________.

                                L.      Secondo l’UEF di Locarno, il ricorrente è da ritenersi ancora debitore in quanto la seconda esecuzione (n. __________) è stata svincolata unicamente dai beni immobili di Locarno (ossia PPP del fondo base RFD __________). L’UEF ha inoltre confermato che l’incanto della particella RFD __________ avrebbe avuto luogo il 24 ottobre 2000 come previsto. L’immobile è infatti stato aggiudicato a questa data al __________ per fr. 3'700'000.--.

considerando

in diritto:

                                1.      Per costante giurisprudenza, il ricorso ex art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico ed attuale di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, n. 2.4 ad art. 7, p. 115-116, con rif.).

                                          Nel caso di specie, se, malgrado l’avvenuta aggiudicazione del fondo RFD n. __________ (in modo corretto poiché il ricorrente non ha chiesto l’effetto sospensivo), il ricorrente conserva comunque un interesse a non essere considerato, con __________., solidalmente debitore – qualora non lo fosse – dei crediti posti in esecuzione, va constatato che tale interesse diverrà eventualmente attuale e significativo solo nell’ipotesi in cui l’UEF di Locarno dovesse tenerne conto per allestire gli attestati d’insufficienza del pegno.

                                          Il ricorso è pertanto irricevibile per carenza di gravamen a questo stadio di procedura.

                                2.      Il ricorrente non era nemmeno costretto a ricorrere già contro l’elenco oneri, sotto pena di non poterlo più fare in seguito. Infatti, l’indicazione del debitore (recte: l’escusso) non è esatta né nell’elenco oneri né nello stato descrittivo del fondo (cfr. art. 34 RFF, per rinvio dell’art. 102 RFF, nonché moduli RFF 9 E e 9a E). Quest’indicazione, che comunque dovrebbe fondarsi esclusivamente sugli atti di procedura, diventa decisiva solo al momento dell’allestimento dello stato di riparto per i creditori pignoratizi (cfr. modulo RFF 20, ultima colonna) in relazione con la questione degli attestati d’insufficienza di pegno, e non può ovviamente essere anticipata, dato che un’eventuale insufficienza del pegno si rivela non prima dell’aggiudicazione del fondo.

                                          Occorre tuttavia dare atto al ricorrente che la menzione di una solidarietà passiva tra esso e __________ non risulta dagli atti, in particolare dai precetti esecutivi. L’UEF di Locarno avrebbe dovuto limitarsi ad indicare che, nell’esecuzione n. __________, escussa è __________ e terzo proprietario dell’oggetto del pegno __________ (ovvero il ricorrente era proprietario solo del fondo RFD __________ di __________), mentre, nell’esecuzione n. __________, escusso era __________, essendo __________ stata coinvolta quale terza proprietaria del fondo RFD __________ di __________.

                                          Come già detto, non ne è comunque derivata per il ricorrente alcuna inconvenienza di tipo procedurale.

                              3a.      Su richiesta dell’UEF di Locarno, giova inoltre rilevare che, nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, un attestato d’insufficienza del pegno deve, se del caso, essere rilasciato unicamente ai creditori pignoratizi procedenti (art. 158 cpv. 1 LEF: modulo 42a), limitatamente all’importo figurante sul precetto esecutivo o per il quale l’opposizione è stata rigettata, e deve indicare sia l’escusso che il co-escusso, quand’anche quest’ultimo non risultasse personalmente responsabile del credito posto in esecuzione (cfr. Philipp Kunz, VZG 120 – neu und umstritten, IWIR 1998, p. 98; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 34 e 37 ad art. 158; cfr. pure Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 14 ad art. 158. Questa concezione non è incontestata (cfr. STF non pubblicata in DTF – ma in IWIR 1999, 86-87, con osservazioni critiche di Kurt Stöckli; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 158). Il Tribunale federale si è però fondato su una sua decisione del 1915 (pubblicata in DTF 41 III 92, cons. 4), addirittura anteriore all’adozione del RFF (nel 1920). Certo, la succitata giurisprudenza è stata codificata nell’art. 120 vRFF, ma lo stesso Tribunale federale ha modificato questa norma nel 1996, conformemente al testo dell’art. 158 cpv. 1 nLEF che limita il rilascio dell’attestato d’insufficienza di pegno al solo creditore procedente. Non si vede pertanto come si potrebbe interpretare l’art. 120 nRFF, entrato in vigore il 1. gennaio 1997, nel senso della vecchia giurisprudenza federale. Quanto a Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann non viene citato nemmeno l’art. 120 nRFF, fondandosi unicamente sul rapporto della Commissione del Consiglio degli Stati del 13 novembre 1886. A ben vedere non è esente da ogni rimprovero la soluzione attuale voluta dal legislatore per parificare la situazione dei creditori pignoratizi procedenti con quella dei creditori pignoranti – il cui attestato di carenza beni vale come titolo di rigetto provvisorio (cfr. art. 149 cpv. 2 LEF) – a motivo che sia gli uni che gli altri hanno fatto valere i propri diritti con un’esecuzione (cfr. FF 1991 III 77, n. 204.4). Infatti, l’escusso ha anche la possibilità di contestare i crediti dei creditori pignoratizi non procedenti inscritti nell’elenco oneri (cfr. art. 140 cpv. 2 LEF per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; art. 37 RFF per rinvio dall’art. 102 RFF). Non è poi rilevante il fatto che un’eventuale decisione in proposito abbia, di regola, un effetto limitato all’esecuzione in corso (art. 37 cpv. 2 RFF; cfr. tuttavia, da una parte l’art. 37 cpv. 3 RFF, dall’altra Gilliéron, op. cit., n. 158 ad art. 140: la sentenza può esplicare, oltre agli effetti di diritto esecutivo, effetti di diritto civile – sul merito – opponibili all’escusso con forza di cosa giudicata, quando quest’ultimo è stato parte al processo e che sono state prese conclusioni nel merito; una decisione di questo genere sarebbe quindi un titolo di rigetto definitivo), dato che è pure il caso della decisione di rigetto dell’opposizione (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 79 ss. ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 64 ad art. 84). Vero è però che l’escusso, nell’esecuzione preliminare, assume la posizione di convenuto (nella procedura di rigetto), mentre nella procedura di appuramento degli oneri, se il contendere verte su una circostanza che è oggetto di un’iscrizione a registro fondiario, spetta all’escusso inoltrare azione (cfr. art. 39 RFF). Comunque sia, il legislatore ha chiaramente voluto un trattamento differenziato dei creditori pignoratizi procedenti e non procedenti, scelta che va rispettata dalle autorità amministrative e giudiziarie.

                                          È tuttavia doveroso precisare che l’ufficio di esecuzione è comunque tenuto ad iscrivere nell’elenco oneri anche le altre pretese, oltre quelle per le quali l’opposizione è stata rigettata in via provvisoria (comprese quelle per cui è stato invano chiesto il rigetto), se il procedente le ha insinuate nel termine dell’art. 138 cpv. 2 n. 3 LEF (per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF) o se esse risultano dal registro fondiario (cfr. Daniel Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, AJP 1994, p. 1268 ad XVI. A). Ciò nondimeno lo scoperto da riportare nell’attestato d’insufficienza del pegno si determinerà in funzione dell’importo figurante nella domanda di realizzazione ammissibile.

                                          Agli altri creditori pignoratizi non procedenti (o, quand’anche procedenti, per la parte del loro asserito credito per la quale essi non hanno ottenuto il rigetto dell’opposizione) va rilasciata una dichiarazione constatante solo che le loro pretese sono rimaste scoperte (art. 120 RFF: modulo RFF 21, che deve tuttavia essere adattato per i creditori pignoratizi non procedenti, il cui credito era scaduto al momento dell’incanto, cfr. Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 158), che non conferisce al suo titolare, al contrario dell’attestato d’insufficienza del pegno, i diritti previsti all’art. 158 cpv. 2 e 3 LEF (cfr. Amonn/Gasser, n. 42 ad § 33).

                              3b.      Nel caso di specie, un attestato d’insufficienza del pegno potrà quindi essere rilasciato a __________ (creditore pignoratizio procedente), nell’esecuzione n. __________, limitatamente all’importo totale di fr. 4'600'000.-- (somma dei crediti incorporati nelle cartelle in II, III e IV grado gravanti il fondo RFD __________ di __________), oltre interessi di mora al 5% dal 1. giugno 1996, per il quale è stato concesso il rigetto provvisorio dell’opposizione (CEF 18 maggio 1998, in re __________ c/ __________, inc. 14.1997.00102). Dovrà esservi indicata solo l’escussa, ossia __________., non essendo __________ da ritenere terzo proprietario del fondo RFD __________ di __________.

                                          Per la pretesa di __________ relativa al credito incorporato nella cartella in I grado gravante il fondo RFD __________ di __________ potrà invece essere rilasciata unicamente una dichiarazione constatante che essa è rimasta scoperta. La sussistenza di un eventuale credito di __________ contro il ricorrente per lo scoperto presuppone del resto che quest’ultimo ne sia personalmente responsabile sul suo intero patrimonio.

                                4.      Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 138, 156, 158 LEF, 120 RFF nonché 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:              

                                1.      Il ricorso 22 settembre 2000 __________, è irricevibile.

                                2.      L’UEF di Locarno rilascerà a __________ l’attestato d’insufficienza di pegno osservando le istruzioni esposte al considerando 3b.

                                3.      Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                4.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                5.      Intimazione a:        __________

                                          Comunicazione all'UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

15.2000.145 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.11.2000 15.2000.145 — Swissrulings