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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.10.2000 15.2000.134

17 octobre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·745 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00134

Lugano 17 ottobre 2000 /LG/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 agosto 2000 di

__________  

Contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione __________- e meglio contro l’avviso di pignoramento 2 agosto 2000 - promossa da

__________  

viste le osservazioni 21 settembre 2000 dell’UEF di Bellinzona;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A.     In data 14 giugno 2000 il __________ ha domandato di proseguire l’esecuzione n. __________ dell’UEF di Bellinzona in base alla sentenza di rigetto dell’opposizione 8 giugno 2000 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona.

B.    Il 2 agosto 2000 l’UEF di Bellinzona ha fissato il pignoramento per il 21 agosto 2000.

                                          C.  Il 21 agosto 2000 il funzionario dell’UEF non ha trovato l’escusso presso il suo domicilio; quest’ultimo è pertanto stato diffidato a presentarsi agli sportelli dell’UEF, dove il pignoramento è stato fatto il 12 settembre successivo. Secondo il conteggio allestito dall’UEF vi sarebbe un’eccedenza pignorabile di fr. 1'231.-- mensili.

D.    Il 12 settembre 2000, __________ ha inoltrato ricorso contro il verbale di pignoramento allestito il giorno stesso, sostenendo che la sentenza del __________, statuente in materia di infrazione alla LCStr per superamento dei limiti di velocità, sarebbe priva di base legale e che pertanto gli importi a lui addebitati secondo questa sentenza sarebbero abusivi.

E.     Il __________ non ha formulato osservazioni al ricorso, mentre l’UEF ne chiede l’integrale reiezione.

considerato

in diritto:

1.      Dall’incarto relativo alla procedura esecutiva n. __________ dell’UEF di Bellinzona risulta che il giudice del rigetto dell’opposizione ha appurato che il titolo di credito vantato dal creditore procedente è una sentenza cresciuta in giudicato, atteso che l’escusso ha interposto ricorso fino al Tribunale federale, che ha confermato la sentenza del Tribunale procedente.

                                Con ricorso 12 settembre 2000, __________ ritiene che tale sentenza violi i suoi diritti sanciti dalla CEDU e che pertanto l’UEF avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire il pignoramento. Tale posizione non può essere condivisa per due ragioni:

                                               1.1    Il soggetto di diritto che si ritiene leso da una decisione di un’autorità elvetica non più soggetta ad alcun ricorso, non può impedire la sua crescita in giudicato con un ricorso alla Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo; semmai, se questa Corte o il Comitato dei Ministri accerta una violazione della CEDU nella contestata decisione, l’autorità giudicante elvetica sarà chiamata a rivedere la propria decisione in virtù dell’art. 139a OG. Di conseguenza, anche se __________ avesse interposto ricorso in virtù della CEDU contro la sentenza del Tribunale penale, essa diverrebbe comunque immediatamente esecutiva. Una sua futura revisione ex art. 139a OG comporterebbe pure la revisione di tutte le decisioni che ne sono nel frattempo discese.

1.2        Secondariamente, il ricorso che verte unicamente su questioni di merito non può trovare accoglimento nella procedura di ricorso dell’art. 17 LEF (DTF 109 III 100 cons. 2; CEF 11 luglio 2000 in re __________ c. __________; Flavio Cometta, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, ad art. 17 n° 12 ss.); esse semmai vanno fatte valere nella procedura di rigetto dell’opposizione o in seno ad una procedura ordinaria civile, amministrativa o penale.

          Di conseguenza, giusta l’art 9 LPR il ricorso deve essere dichiarato irricevibile senza ulteriori atti istruttori.

                                          2.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Sandoz , Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a LEF, art. 139a OG, art. 61 e 62 OTLEF, art. 9 LPR,

pronuncia:

1.      ll ricorso 12 settembre 2000 __________ è dichiarato irricevibile.

2.      Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale di Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:  - __________;

                                               Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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