Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.10.2000 15.2000.116

17 octobre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,055 mots·~5 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00116 e 15.2000.00117

Lugano 17 ottobre 2000 /LG/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sui ricorsi 21 e 22 agosto 2000 di

__________  

Contro  

l’operato dell’ UEF di Locarno, e meglio contro gli stati di riparto 2 agosto 2000 allestiti in seguito alla vendita a pubblici incanti della part. __________ RFD di __________ (inc. 15.2000.00116) e delle PPP __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________ (15.2000.00117), procedure concernenti anche

__________   __________   __________   __________   Comunione dei condominio __________ rappr. dallo Studio legale __________   __________ rappr. dallo studio legale __________  

viste le osservazioni:

-    8 settembre 2000 della __________ (inc. 15.2000.00116)

-    6 settembre 2000 del __________ (inc. 15.2000.00116)

-    13 settembre 2000 dell’UEF di Locarno (inc. 15.2000.00116)

-    4 settembre 2000 del __________ (inc. 15.2000.00117)

-    4 settembre 2000 della Comunione dei comproprietari del condominio __________ (inc. 15.2000.00117)

-    8 settembre 2000 della __________ (inc. 15.2000.00117)

-    11 settembre 2000 di __________ (inc. 15.2000.00117)

-    13 settembre 2000 dell’UEF di Locarno (inc. 15.2000.00117)

ritenuto

in fatto:

A.     In data 2 agosto 2000 l’UEF di Locarno ha depositato lo stato di riparto allestiti in seguito alla vendita a pubblici incanti delle part. __________ RFD di __________ risp. delle PPP __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________ intestate a __________.

B.    Con ricorso 21 agosto 2000, consegnato alla posta il 23 agosto 2000, __________, contesta lo stato di riparto e il conto tasse e spese della part. __________ RFD di __________, i riparti a favore della __________ e dello __________.

C.    Con ricorso 22 agosto 2000, consegnato alla posta il 25 agosto 2000, __________, contesta lo stato di riparto e il conto tasse e spese delle PPP __________, __________, __________, __________, __________ RFD di __________, il ricavo dell’amministrazione delle PPP, i riparti a favore della Banca __________, di __________, della Comunione dei condomini, del Comune di __________ e dello __________.

D.    Tutti gli interessati hanno presentato delle osservazioni, con le quali chiedono la reiezione dei gravami, nonché la pronuncia di una multa ex art. 20a cpv. 1 LEF nei confronti di __________

E.     Pure l’UEF di Locarno chiede la reiezione dei gravami, ritenendo peraltro il ricorso 22 agosto 2000 intempestivo.

                                          F.  Con scritto 25 settembre 2000 __________ chiede di poter replicare alle osservazioni delle controparti e dell’UEF di Locarno.

considerando

in diritto:

1.      I ricorsi 21 e 22 agosto 2000 di __________ sono entrambi diretti contro l’operato dell’UEF di Locarno nell’ambito di più procedure esecutive contro __________. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione dei due ricorsi. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).

2.      Giusta l’art. 146, se la somma ricavata dalla realizzazione ai pubblici incanti di un fondo non basta a soddisfare tutti i creditori, l’ufficio forma lo stato di graduazione dei creditori e lo stato di ripartizione; l’ufficio provvede a depositare questi documenti, ad informarne gli interessati e a notificare ad ogni creditore un estratto concernente il suo credito (art. 147 LEF); il creditore che intende contestare il credito o il rango di un altro creditore deve promuovere contro l’interessato, entro venti giorni dal ricevimento dell’estratto e davanti al tribunale del luogo d’esecuzione, l’azione di contestazione della graduatoria. Il debitore non è comunque legittimato a proporre tale azione (art. 148 LEF; cfr. Christian Schöniger, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevar/Monaco 1998, n° 19 ad art. 148).

3.      Contro lo stato di graduazione e lo stato di riparto è sempre possibile interporre ricorso in virtù dell’art. 17 LEF dinanzi l’autorità di vigilanza; tuttavia il termine di 20 giorni previsto dall’art. 148 cpv. 1 LEF per promuovere l’azione di contestazione della graduatoria non si applica a questo rimedio, rimanendo esclusivamente applicabile l’art. 17 cpv. 2 LEF, che prevede un termine di 10 giorni.

4.      Nella premessa al suo ricorso 21 agosto 2000, __________ ammette di aver ricevuto in data 7 agosto 2000 la raccomandata contenente lo stato di riparto relativo al mapp. __________ RFD di __________. Il termine di 10 giorni per interporre ricorso scadeva pertanto giovedì 17 agosto 2000.

                                Di conseguenza questo gravame va dichiarato irricevibile per tardività.

5.      Nella premessa al suo ricorso 22 agosto 2000, __________ ammette di aver ricevuto in data 7 agosto 2000 la raccomandata contenente anche lo stato di riparto relativo alle PPP __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________. Il termine di 10 giorni per interporre ricorso scadeva anche per questo ricorso giovedì 17 agosto 2000. Di conseguenza pure questo gravame va dichiarato irricevibile per intempestività.

6.      Infine non si può nemmeno accogliere la richiesta di __________ di poter replicare alle osservazioni delle controparti.

                                          7.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Poudret-Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 146-148 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1.      I ricorsi 21 e 22 agosto 2000 sono dichiarati congiunti.

2.      Il ricorso 21 agosto 2000 di __________ è dichiarato irricevibile.

3.      Il ricorso 22 agosto 2000 di __________ è dichiarato irricevibile.

4.      Non si prelevano tasse, né si assegnano ripetibili.

5.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale di Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          6.   Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                               Il segretario

15.2000.116 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.10.2000 15.2000.116 — Swissrulings