Incarto n. 15.2000.00107
Lugano 8 settembre 2000 /LG/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 giugno 2000 di
__________
rappr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno nell’esecuzione n. __________ – e meglio contro la comunicazione dell’elenco oneri e il verbale d’incanto di fondi (recte: condizioni d’asta), entrambi del 26 giugno 2000 – promossa da __________ avverso
__________ ora d’ignota dimora
procedura concernente anche
__________
viste le osservazioni:
7 agosto 2000 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno, notificato il 18 maggio 1998, __________ chiede a __________ il pagamento di fr. 160'000.-- oltre interessi al 7% dal 2 giugno 1997. L’escusso si è inizialmente opposto all’esecuzione, ma ha di seguito ritirato l’opposizione.
B. Il 19 aprile 1999 __________ ha domandato di proseguire l’esecuzione, chiedendo il pignoramento del mapp. __________ RFD di __________, già precedentemente fatto sequestrare.
C. Il 28 giugno 1999 l’UEF di Locarno ha pignorato il mapp. __________ RFD di __________.
D. Il 16 febbraio 2000 __________ ha chiesto la vendita del fondo pignorato. L’UEF ha pertanto richiesto al creditore il versamento di fr. 3'000.-- a titolo di anticipazione delle spese; l’importo è stato versato il 9 marzo 2000. L’UEF ha di seguito fatto allestire una perizia del fondo: il valore complessivo dell’oggetto è stato stimato in fr. 1'903.--.
E. Il 12 aprile 2000 l’UEF di Locarno ha dichiarato di voler rinunciare alla realizzazione ex art. 127 LEF, chiedendo conferma di tale modo di procedere al creditore. Questi ha reiterato in data 26 aprile 2000 la richiesta di realizzare il fondo pignorato.
F. Il __________ l’UEF di Locarno ha pubblicato sul FUSC e sul FUC l’avviso di incanto unico, fissando un termine scadente l’8 giugno 2000 per le insinuazioni di oneri fondiari, indicando che le condizioni d’asta erano visibili a partire dal 26 giugno 2000 e che l’incanto si sarebbe tenuto l’8 agosto 2000.
G. Il 16 giugno 2000 __________ ha insinuato un credito di fr. 150'000.-- oltre interessi al 5% per tre anni, allegando la cartella ipotecaria di fr. 150'000.-- iscritta in II. rango sul mapp. __________ RFD di __________.
H. Il 26 giugno 2000 l’UEF ha notificato agli interessati l’elenco oneri, impartendo un termine scadente il 15 luglio 2000 per contestarlo; al contempo ha depositato le condizioni dell’incanto dell’8 agosto 2000.
I. Con ricorso 28 giugno 2000 __________ contesta l’elenco oneri 26 giugno 2000, ed in particolare l’esistenza dei crediti e delle cartelle ipotecarie al portatore di fr. 250'000.--, risp. fr. 150'000.-- iscritte in I. e II. rango sul mapp. __________ RFD di __________, pignorato a favore del ricorrente. Inoltre quest’ultimo contesta la clausola contenuta nelle condizioni d’incanto secondo la quale “il fondo sarà aggiudicato al maggior offerente dopo tre chiamate se l’offerta supera fr. 422'500.-- (art. 126 LEF)”. Egli chiede che il piede d’asta sia fissato in fr. 1.-- e che ogni rilancio sia di fr. 100.--.
J. L’UEF di Locarno nelle sue osservazioni conclude alla corretta applicazione dell’art. 126 LEF, ritenuto che le due cartelle ipotecarie in questione sono debitamente iscritte a Registro fondiario e che i detentori delle stesse non sono creditori procedenti. Per quanto riguarda la contestazione del credito e della cartella ipotecaria di fr. 250'000.-iscritta in I. rango e di spettanza di un ignoto portatore, ritiene che si debba procedere alla nomina di un curatore ad hoc.
Considerando
in diritto:
1.a) In virtù dell’art. 140 LEF, prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo; egli comunica l’elenco oneri agli interessati, impartendo loro un termine di 10 giorni per contestarlo; in caso di contestazione sono applicabili gli art. 106-109 LEF.
b) Pretese, che vengono insinuate dopo il termine di contestazione dell’art. 140 cpv. 1 LEF, non possono essere iscritte nell’elenco oneri (art. 36 cpv. 1 RFF; cfr. Markus Häusermann/Kurt Stockli/Andreas Feuz, Kommentar zum Bundesgetz über Schuldbetreibung und Konkurs (cit. Basler Kommentar zum SchKG), Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 103 ad art. 140).
Tuttavia l’Ufficio deve iscrivere nell’elenco oneri tutti quegli oneri che risultano dal registro fondiario, anche se non gli è noto il titolare: tale principio serve in particolar modo a garantire i diritti di quel creditore ipotecario, che rimane silente perché ignora la diffida d’insinuazione (art. 36 cpv. 2 RFF; DTF 116 III 85 cons. 2.b e 71 III 110). Nel caso in cui il nome del creditore ipotecario non sia rilevabile dall’apposito registro dei creditori presso l’Ufficio dei registri (cfr. art. 66 cpv. 2 e 3 RRF), l'art. 28 RFF stabilisce che l'Ufficio di esecuzione, una volta comunicata al debitore la domanda di vendita, deve procurarsi un estratto del registro fondiario concernente il fondo da realizzare e controllarne i dati, "interrogando il debitore sul nome ed il domicilio dei creditori pignoratizi" (DTF 116 III 85 cons. 2.b). Se l’Ufficio, esperite tutte le indagini del caso, non ha potuto appurare il nome di un creditore ipotecario, l’autorità tutoria del luogo in cui si trova il fondo, ad istanza del debitore o di altri interessati, può nominare al creditore un curatore, allo scopo di rendere possibili le decisioni urgenti nei casi in cui la legge preveda l’intervento personale del creditore (cfr. art. 823 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droit réels, Berna 1996, vol. III, n. 2981 s.). In ogni caso, al momento del riparto del prodotto della realizzazione del pegno immobiliare, se a questo creditore ipotecario spetta una quota, l’Ufficio la dovrà depositare presso la Banca dello Stato del Canton Ticino (art. 9 LEF e 29 LALEF; JAmes T. Peter, Basler Kommentar zum SchKG, n. 4 ad art. 9). Trascorsi dieci anni dal deposito senza che nessuno abbia vantato dei diritti sulla somma depositata, l’ufficio la distribuisce fra i creditori perdenti secondo il rispettivo grado (cfr. mutatis mutandis e ove ne ricorrano i presupposti art. 269 cpv. 2 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 2000, n. 22 all’art. 150; Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, n. 19 ad art. 269).
C. Ne consegue che l’insinuazione di __________, seppure tardiva perché formulata il 16 giugno 2000, quando l’avviso d’incanto 19 maggio 2000 concedeva un termine fino all’8 giugno 2000, va comunque iscritta nell’elenco oneri del mapp. __________ RFD di __________. Infatti, l’Ufficio – pur avendo potuto costatare nel registro dei creditori presso l’Ufficio dei registri di Locarno – che le cartelle ipotecarie iscritte su questo fondo sarebbero detenute dalla __________ __________, è stato informato dall’avv. __________, che queste cartelle sono state consegnate a __________ il 25 marzo 1998. Quest’ultimo però ha annunciato di detenere unicamente la cartella ipotecaria di fr. 150'000.-- iscritta in II. rango. Inoltre l’Ufficio non ha potuto interrogare il debitore poiché egli risulta di ignora dimora, anche se il creditore asserisce che dovrebbe trovarsi presso il Penitenziario La Stampa. In base a tutti questi elementi l’Ufficio ha correttamente potuto allestire l’elenco oneri agli atti.
2. Trascorso il termine per le contestazioni, l’Ufficio si determina – in virtù del richiamo dell’art. 140 cpv. 2 LEF - secondo gli art. 106-108 LEF quo alle contestazioni dell’elenco oneri. Quando la contestazione si riferisce ad un onere iscritto a Registro fondiario, l’Ufficio impartisce – in virtù dei combinati art. 108 cpv. 1 cifra 3 e cpv. 2 - un termine di 20 giorni al contestante, affinché promuova l’azione di contestazione della pretesa del creditore ipotecario (Häusermann/Stöckli/Feuz, op. cit., n. 123 ad art. 140). Se la contestazione si riferisce al credito ipotecario di un creditore sconosciuto, l’Ufficio deve occuparsi di fargli nominare un curatore (art. 392 ss. e 823 CC; cfr. Häusermann/Stöckli/Feuz, op. cit., n. 125 ad art. 140; DTF 62 II 123 e 71 III 111). Di conseguenza, le contestazioni ricorsuali su questi punti si rivelano irricevibili e l’elenco oneri 26 giugno del mapp. __________ RFD di __________ va confermato; l’Ufficio tuttavia evaderà tali contestazioni ai sensi dei considerandi.
3. In virtù dell’art. 141 cpv. 1 LEF, se un diritto iscritto nell’elenco oneri è contestato, l’incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi. Tale condizione si realizza in particolare, quando pretese garantite da pegno immobiliare, che precedono quelle del creditore procedente, influiscono sul piede d’asta fissato dai combinati art. 142 a e 126 LEF (cfr. Häusermann/ Stöckli/Feuz, op. cit., n. 7 ad art. 141; Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, n. 15 ad art. 126). Di conseguenza, allorquando l’Ufficio riceve una contestazione relativa al credito di un creditore ipotecario di rango superiore a quello del creditore procedente, l’incanto va sospeso e al creditore va impartito il termine di 20 giorni secondo l’art. 108 cpv. 2 LEF per promuovere azione di contestazione; se il creditore inoltra tempestiva azione, l’incanto è differito sino alla decisione giudiziaria definitiva; in caso contrario l’incanto avrà luogo.
4.a) Secondo l’art. 126 LEF, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, dopo le usuali tre chiamate, purché la sua offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente. Il principio dell’offerta sufficiente vale pure per la realizzazione di beni immobili, in virtù del rimando degli art. 142a e 143 LEF (Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, n. 14 s. ad art. 126). Di conseguenza, quando l’Ufficio allestisce delle condizioni d’asta deve fissare il piede d’asta, in modo da rispettare il principio dell’offerta sufficiente.
b) In casu occorre tuttavia rilevare che l’Ufficio – non conoscendo né il creditore ipotecario di I. rango né il titolo di credito – avrebbe dovuto iscrivere nell’elenco oneri, perlomeno cautelativamente, l’importo degli interessi garantiti dal pegno, giusta l’art. 818 cpv. 1 cifra 3 CC. Se, come anzidetto, parte o l’integralità di tale importo sarà depositato e nessuno lo avrà rivendicato nel termine di 10 anni, l’Ufficio potrà distribuirlo tra gli altri creditori secondo le modalità previste al cons. 1b.
c) Di conseguenza la condizione n. 1 delle condizioni d’asta e il punto H dell’elenco oneri vanno annullati; l’Ufficio dovrà ridepositare le condizioni d’asta e l’elenco oneri, aggiungendo gli interessi del 7% per tre annualità al credito di fr. 250'000.-- incorporato nella cartella ipotecaria di primo rango iscritta sul mapp. __________ RFD di __________ e correggendo opportunamente il piede d’asta; di seguito pubblicherà un nuovo avviso d’incanto impartendo un ulteriore termine per contestare l’elenco oneri.
d) A titolo abbondanziale occorre rilevare che le contestazioni di un creditore in merito ad un elenco oneri impediscono che quest’ultimo cresca in giudicato unicamente nei suoi confronti (DTF 113 III 19 cons. 3; Häusermann/ Stöckli/Feuz, op. cit., n. 116 ad art. 140). Pertanto la contestazione del ricorrente in merito alla cartella ipotecaria di II. rango è già contenuta nell’atto di ricorso/contestazione 28 giugno 2000, al quale l’Ufficio darà seguito come al cons. 2; pertanto, su questo punto, l’elenco oneri 26 giugno 2000 è già cresciuto in giudicato. Per quanto riguarda invece la contestazione del ricorrente in merito alla cartella ipotecaria di I. rango, peraltro già contenuta nell’atto di ricorso/contestazione, è precoce, e potrà se del caso essere risollevata nel rispetto del nuovo termine che l’Ufficio impartirà per le contestazioni.
5. Alla luce di quanto considerato, occorre rilevare che il ricorso, per quanto contenga delle contestazioni all’elenco oneri, è irricevibile. Per quanto riguarda invece l’argomento ricorsuale inerente il piede d’asta fissato nella condizione 1 delle condizioni d’asta, esso è ricevibile, ma va respinto per i motivi di cui al cons. 4.
6. Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret J.-F. / Poudret-Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 9, 17, 20a, 106-109, 140-143, 126 e 269 LEF, art. 392 ss e 823 CC, art. 28 e 36 RFF, art. 66 RRF, art. 29 LALEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso 28 giugno 2000 di __________ per quanto ricevibile, è respinto.
2. La condizione n. 1 delle condizioni d’asta 26 giugno 2000 e il punto H dell’elenco oneri del mapp. __________ RFD di __________ sono annullati.
2.1. Di conseguenza l’UEF di Locarno si determinerà ai sensi dei considerandi 2, 4c e 4d.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a: - __________
Comunicazione all'UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria