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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.2001 15.2000.00191

8 janvier 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,987 mots·~10 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00191

Lugano 8 gennaio 2001 /CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 27 dicembre 2000

_____________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro il verbale di pignoramento 9 ottobre 2000 allestito a favore del gruppo n. __________ nell’ambito delle esecuzioni n. __________, e __________ promosse dai ricorrenti contro

__________  

procedure che concernono anche la

__________  

viste le osservazioni 7 dicembre 2000 della __________, nonché 11 dicembre 2000 dell’UEF di Lugano,

esaminati gli atti ed i documenti;

ritenuto

in fatto:                     A.   In base ai decreti di sequestro n. __________, e __________ emanati dall’Ufficio cantonale di esazione e condoni (divisione delle contribuzioni) il 17 luglio 2000 contro __________ in garanzia dei crediti del Comune di __________ (fr. 76'000.-- + spese ed interessi), risp. dello __________ (fr. 92'500.-- + spese ed interessi) e della __________ (fr. 31'500.-- + spese ed interessi), l’UE di Lugano ha proceduto il giorno seguente al sequestro presso la __________ di “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo, che si trovino su conti, depositi, relazioni bancarie, “tesori”, oppure cassette di sicurezza, dei quali il debitore sia titolare, comunque nulla escluso intestato e/o appartenente al debitore, in particolare i conti __________ intestati alla __________, di cui il nostro debitore risulta l’avente diritto economico” nonché “i beni immobili di proprietà del contribuente, siti in territorio del Comune di __________ Part. n. __________”. La __________, ha accertato di aver preso nota delle usuali diffide di accertare l’eventuale esistenza dei beni descritti nel decreto di sequestro e di non disporne senza l’esplicito consenso scritto dell’UE.

                                  B.   Con raccomandata 2 agosto 2000, la __________ ha comunicato all’UE che “presso la [sua] sede di __________ ” i tre sequestri avevano avuto esito quanto alla relazione n. __________ intestata a __________, che risultava però presentare un saldo negativo, nonché quanto alla cassetta di sicurezza n. __________ C, il cui contenuto non era noto alla banca e che era già stata posta sotto sequestro penale il 26 gennaio 2000.

                                  C.   Nell’ambito delle esecuzioni di convalida dei sequestri promosse dai tre ricorrenti, l’UE di Lugano ha proceduto, il 9 ottobre 2000, all’esecuzione del pignoramento presso la __________, __________. La cassetta di sicurezza è risultata essere completamente vuota. Un rappresentante della banca, avv. __________, ha inoltre dichiarato, come risulta del resto del verbale di pignoramento, che, per quanto riguarda la sede della __________, non esisteva nessun altro bene appartenente al debitore o di cui egli fosse titolare, in particolare che i conti citati nel decreto di sequestro non esistevano presso la sede della __________.

                                  D.   Con il ricorso in esame, i ricorrenti chiedono che venga ordinato “il sequestro del credito di fr. 200'000.-- + interessi e spese nei confronti della __________ di cui ai decreti di sequestro”. Dalla motivazione poco chiara dei ricorrenti sembra emergere che presso la __________, costituita quale succursale della __________, esista un conto (probabilmente il conto n. __________, compresi i sottoconti n. ____________________ enumerati nei decreti di sequestro, cfr. doc. allegati al ricorso) intestato alla società __________ __________, di cui l’escusso sarebbe avente diritto economico. Al 31 marzo 2000, il saldo attivo del conto 228’459.01 era di fr. 222'649.--.

                                  E.   Nelle sue osservazioni, la __________, contesta preliminarmente la legittimità ricorsuale del Comune di __________ e cautelativamente la tempestività del ricorso. Sul merito, la banca osserva che il sequestro può vertere solo su beni di proprietà dell’escusso, il formulario A relativo ad una determinata relazione bancaria non essendo a questo proposito decisivo. La resistente ritiene inoltre il ricorso tardivo in quanto gli escutenti non hanno contestato la comunicazione 2 agosto 2000 sull’esito del sequestro, che peraltro sarebbe stata corretta poiché limitata ai beni indicati nel decreto di sequestro presso la __________ ”, quindi nel raggio di competenza territoriale dell’UE. Orbene, il conto a cui fanno riferimento i ricorrenti, il cui saldo è del resto conosciuto (fr. 324'666.--), esiste presso la __________, che è una succursale estera dotata quindi di indipendenza, che risulterebbe essere sola competente per verificare le firme apposte dagli aventi diritti, la sede di __________ fungendo da semplice intermediario.

                                  F.   Nelle sue osservazioni, l’UE di Lugano si rimette alla decisione di questa Camera. __________ non ha presentato osservazioni.

considerando

in diritto:                  1.   I ricorsi in esame, quand’anche formalmente contenuti in un atto unico, concernono tre esecuzioni diverse. Essi sono tuttavia tutti diretti contro l’operato dell’UE di Lugano nell’ambito di procedure parallele promosse contro lo stesso escusso. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle tre procedure. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).

                                   2.   La banca resistente contesta innanzitutto la legittimazione ricorsuale del Comune di __________, asseverando di non aver ricevuto un avviso di pignoramento per l’esecuzione promossa da questo ricorrente. Orbene, un tale avviso deve essere notificato solo all’escusso (art. 90 LEF), il quale, nel caso di specie, non ha contestato di averlo ricevuto. D’altronde, il pignoramento è stato eseguito alla presenza del debitore ed a quella del proprio patrocinatore.

                                   3.   La resistente contesta pure, a titolo cautelativo, la tempestività del ricorso. Il verbale di pignoramento è stato spedito ai ricorrenti il 14 novembre 2000 con invio semplice. Non vi è però la prova che i ricorrenti ne abbiano avuto conoscenza prima del 17 novembre 2000. Il ricorso è quindi da considerare tempestivo. Il fatto poi che i ricorrenti non abbiano ricorso contro l’esecuzione dei sequestri è ininfluente nella presente causa. Il pignoramento non è infatti limitato ai beni sequestrati, poiché l’escusso è domiciliato in Svizzera, di modo che __________ va considerato quale foro generale di esecuzione ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 LEF.

                                   4.   La censura della resistente relativa al fatto che sarebbero stati sequestrati beni di un terzo, ossia la società __________ __________, è ampiamente tardiva, atteso che il sequestro è stato eseguito il 18 luglio 2000; del resto, questa Camera non è competente su questo punto (cfr. CEF [15.00.166] 2 maggio 2000, cons. 1; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. III, n. 49 ad art. 271; Reiser, op. cit., n. 16 ad art. 275). I sequestri non possono quindi più essere messi in discussione.

                               4.1.   Ci si potrebbe chiedere se __________ non sia ora preclusa per rivendicare i beni sequestrati, non avendolo fatto durante la procedura di sequestro (cfr. Walter Stoffel, Le séquestre, in: La LP révisée, Iynedjian/Rieben [éd.], CEDIDAC n. 35, Losanna 1997, p. 294-295, ad B, con rif.). La questione, che comunque rileva dalla competenza del giudice designato all’art. 109 LEF, può essere lasciata aperta. L’Ufficio di esecuzione è infatti tenuto a pignorare tutti i beni che non risultano incontestabilmente di proprietà di un terzo, in ogni caso quando il procedente li indica come appartenenti all’escusso (cfr. DTF 84 III 79 ss; 106 III 88-90; 110 III 26, c. 2; Foëx, op. cit., n. 57 ad art. 95; Gilliéron, Commentaire, n. 74 ad art. 106).Infatti, la decisione di non pignorare, riservata un’eventuale modifica da parte delle autorità di vigilanza adite con ricorso ex art. 17 ss. LEF, preclude al creditore la possibilità di far valere i propri diritti nell’unica procedura prevista a questo scopo, ossia quella degli art. 106 ss. LEF.

                               4.2.   In casu, i ricorrenti chiedono il pignoramento del credito di __________ contro la __________ relativamente ai conti enumerati nei decreti di sequestro e la titolarità apparente della società panamense non appare indiscutibile. Infatti, non solo i decreti di sequestro sono rimasti inimpugnati, ma dagli atti risulta che __________ è il cosiddetto “avente diritto economico” del conto (cfr. formulario A relativo al conto sequestrato n. __________), che la società è domiciliata presso la sede __________ della __________ e che il conto è stato sequestrato penalmente nell’ambito di una procedura avviata contro l’escusso. Visti i legittimi dubbi che l’escusso faccia abusivamente uso della società panamense per nascondere i propri attivi, occorre che l’UE di Lugano pignori i conti come se fossero dell’escusso, ritenuto comunque che di fronte alla precisa contestazione dell’applicabilità della teoria della trasparenza (“Durchgriff”) al caso di specie, l’UE di Lugano dovrà menzionarla nel verbale di pignoramento e fissare ai procedenti il termine di cui agli art. 106 ss. LEF.

                                   5.   La resistente fa valere che debitrice nella relazione bancaria relativa ai conti sequestrati è la __________ succursale dotata d’indipendenza e con sede all’estero, di modo che i conti in questione non potrebbero essere pignorati presso la sede di __________. A torto. Essendo il vero creditore – a prescindere dalla costruzione giuridica apparentemente abusiva facente capo alla società __________ – domiciliato in Svizzera, il credito, il cui importo non è peraltro contestato, può essere pignorato dall’UE di Lugano, senza preoccuparsi, a questo stadio della procedura, dell’identità del debitore. Se la __________, sede di __________, dovesse poi rifiutare di versare l’importo dei conti sequestrati sul conto dell’Ufficio, il credito, una volta risolta la questione della rivendicazione, potrà se del caso essere assegnato ai procedenti alle condizioni dell’art. 131 LEF.

                                   6.   A titolo abbondanziale, va rilevato che, secondo le stesse affermazioni della resistente, nonché dal proprio organigramma prodotto dai ricorrenti, appare che la sede di __________ sia una succursale della __________ e non una filiale. Orbene, contrariamente a quest’ultima, la succursale non dispone di una personalità giuridica propria ma solo di un'indipendenza economica (cfr. Roland Ruedin, Droit des sociétés, Berna 1999, n. 2228) irrilevante dal punto di vista giuridico. Debitrice dei conti sequestrati appare quindi essere la __________, con sede principale a __________. In virtù della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. BlSchK 2000, p. 142 ss.) e zurighese (cfr. Peter Breitschmid, Übersicht zur Arrestwilligungspraxis nach revidiertem SchKG, AJP 1999, p. 1011-1012 ad 2.2.2), possono essere sequestrate presso la sede principale, e quindi pignorate, tutte le relazioni ovunque siano registrate.

                                   7.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 46, 95 cpv. 3, 108 e 131 LEF, 2 CC, nonché 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 27 novembre 2000 del Comune di __________ è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, è ordinato all’Ufficio di esecuzione di Lugano il pignoramento del credito relativo ai conti n. __________, __________ __________ intestati alla __________ __________

                                   2.   Il ricorso 27 novembre 2000 dello __________ è accolto.

                               2.1.   Di conseguenza, è ordinato all’Ufficio di esecuzione di Lugano il pignoramento del credito relativo ai conti n. __________ __________ intestati alla __________

                                   3.   Il ricorso 27 novembre 2000 della __________ è accolto.

                               3.1.   Di conseguenza, è ordinato all’Ufficio di esecuzione di Lugano il pignoramento del credito relativo ai conti n. __________ __________ intestati alla __________, __________

                                   4.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                   5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   6.   Intimazione a:      __________

                                                                                .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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