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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.2001 15.2000.00170

8 janvier 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,274 mots·~11 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00170

Lugano 8 gennaio 2001 CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 novembre 2000

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio ____________________ nelle esecuzioni n__________ e n. _____ __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da

__________  

viste le osservazioni

-         17 novembre 2000 ________________________

-         17 novembre 2000 dell’UEF _________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                       

                                  A.   Con PE n. __________ e __________ del 28 ottobre 1996 dell’UEF ________, __________ ___________ ha escusso i coniugi __________ __________ ____, risp. __________ ____ __________ ____, per l’incasso, in entrambi i casi, di fr. 150’000.--, oltre interessi al 6% dal 15 agosto 1996, indicando, in ciascuna delle esecuzioni, l’altro coniuge come condebitore solidale e quale titolo di credito: “saldo IV acconto del 7.7.95, dichiarazione del 19.2.96, 3 vaglia cambiari del 15.2.96 da Fr. 50’000.--”.

                                  B.   Con sentenze 30 ottobre 1997, questa Camera ha, in entrambe le esecuzioni (inc. __________, risp. __________), riformato le decisioni pretorili nel senso dell’accoglimento dell’istanza e del conseguente rigetto dell’opposizione in via provvisoria per l’importo di fr. 150’000.--, “senza interessi perché non richiesto con l'istanza di rigetto” (cfr. cons. 2d i.f.).

                                  C.   Il 9 marzo 1998, in ciascuna delle esecuzioni, l’UEF _______ ha pignorato in via provvisoria a favore __________ per un credito di fr. 152'495.-- (risp. fr. 152'515.--), oltre fr. 320 .-- (risp. fr. 340.--) di spese di pignoramento (cfr. verbali di pignoramento), cinque immobili, tutti intestati in comproprietà per metà ad entrambi gli escussi, e meglio le rispettive quote di comproprietà di ½ sulle particelle:

                                         –    n. __________ RFD di __________ (valore di stima dell’ufficio dell’intera sostanza: fr. 940'300.--; indebitamento ipotecario complessivo: fr. 1'350'000.--);

                                         –    n. __________ RFD di __________ _______ (valore di stima dell’ufficio dell’intera sostanza: fr. 100'000.--; indebitamento ipotecario complessivo: fr. 2’000'000.--);

                                         –    n. __________ RFD di __________ (valore di stima dell’ufficio dell’intera sostanza: fr. 1’900'000.--; indebitamento ipotecario complessivo: fr. 2'750'000.--);

                                         –    n. __________ RFD di __________ _______ (valore di stima dell’ufficio dell’intera sostanza: fr. 360'510.--; indebitamento ipotecario complessivo: fr. 0.--);

                                         –    n. __________ RFD di __________ ________ (valore di stima dell’ufficio dell’intera sostanza: fr. 2’805'270.--; indebitamento ipotecario complessivo: fr. 2'000'000.--).

                                         Il 4 marzo 1998, l’UEF __________ ha proceduto all’annotazione delle restrizioni della facoltà di disporre presso l’Ufficio dei registri di _________.

                                  D.   Il 16 febbraio 2000, l’escutente ha chiesto la realizzazione degli immobili di compendio delle esecuzioni n. __________, indicando alla voce “ammontare del credito” “fr. 150'000.-- con interesse al 6% dal giorno 15.08.1996”.

                                  E.   Con scritto 19 ottobre 2000, __________ riferendosi ad un atto di costituzione di diritto di compera da essa rogato, ha chiesto all’UEF _________ lo svincolo delle particelle __________ e __________ RFD di __________ _____ nonché l’indicazione dell’importo, da prelevare sul prezzo di fr. 3'200'000.-pattuito dalle parti, che sarebbe dovuto essere depositato presso l’UE.

                                  F.   In risposta, l’UE, con scritto 20 ottobre 2000, ha acconsentito alla richiesta dell’avv. __________ __________ a condizione che venisse consegnata una garanzia bancaria di fr. 250'000.-- (“Capitale + 10 anni interessi al 6% + garanzia spese giudiziarie”).

                                  G.   Con scritto 30 ottobre 2000, gli escussi hanno chiesto all’UEF ______ lo svincolo delle particelle __________ e __________ RFD di __________ _____ “senza ulteriore formalità”, subordinatamente lo svincolo delle medesime dietro prestazione di una garanzia bancaria di fr. 150'000.--, motivando la richiesta con il fatto che gli altri immobili pignorati bastavano a coprire il credito in esecuzione e che la sentenza di rigetto di questa Camera non comprendeva gli interessi. Con decisioni 30 ottobre e 2 novembre 2000, l’UEF ________ ha confermato il suo precedente scritto senza motivazione, se non un rinvio all’art. 277 LEF.

                                  H.   Contro queste decisioni ricorrono gli escussi, ribadendo in sostanza gli argomenti già presentati all’UEF __________.

                                    I.   Nelle sue osservazioni, l’UEF __________ chiede, nuovamente senza motivazione, la reiezione del ricorso. Il procedente ritiene l’operato dell’UEF conforme al diritto.

Considerando

in diritto:

                                   1.   I ricorsi 6 novembre 2000 dei coniugi ________, quand’anche formalmente contenuti in un atto unico, concernono due esecuzioni diverse. Essi sono tuttavia entrambi diretti contro l’operato dell’UEF __________ nell’ambito di procedure parallele promosse dal creditore stesso. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle due procedure. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).

                                   2.   A titolo principale, i ricorrenti fondano la loro richiesta di svincolo delle particelle __________ e __________ RFD di __________ _____ sul fatto che gli altri immobili pignorati basterebbero a coprire il credito posto in esecuzione.

                               2.1.   Il ricorso si rivela su questo punto ampiamente tardivo, poiché i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la censura già a ricezione del verbale di pignoramento, spedito ad ognuno di loro il 15 aprile 1998.

                               2.2.   Il Tribunale federale ha tuttavia giudicato che se, in base all’esito della procedura di rivendicazione, appare che il valore degli oggetti pignorati supera notevolmente quanto è necessario ai sensi dell’art. 97 cpv. 2 LEF, l’escusso può chiedere che il pignoramento sia ridotto, nell’ossequio dell’ordine prescritto all’art. 95 LEF (DTF 68 III 69 ss.). La richiesta di svincolo dei ricorrenti è quindi ricevibile.

                               2.3.   Sulla falsariga della garanzia ex art. 273 LEF, l’UEF ________ ha apparentemente calcolato l’importo di fr. 250'000.-- che esso esige per consentire allo svincolo richiesto, tenendo conto degli interessi che matureranno durante la causa di disconoscimento di debito supposta durare 10 anni nonché delle spese giudiziarie di questa causa. A torto. Il pignoramento provvisorio deve essere eseguito per l’ammontare indicato nel precetto esecutivo e per il quale il rigetto provvisorio è stato concesso (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 23 ad art. 83). In casu, come rettamente evidenziato dai ricorrenti, il credito __________ per quanto concerne le esecuzioni in esame, non comprende interessi, dato che non sono stati richiesti nell’istanza di rigetto (cfr. CEF [14.97.9, risp. 14.97.8] 30 ottobre 1997, cons. 2d i.f.). Esso ammonta quindi a fr. 152'495.--, oltre fr. 320.-- di spese di pignoramento, nell’esecuzione contro ________, risp. a fr. 152’515..--, oltre fr. 340.-- di spese di pignoramento, nell’esecuzione contro __________ ____ __________ ____ (cfr. verbali di pignoramento, rimasti inimpugnati). Le spese e le ripetibili della procedura di disconoscimento di debito, al contrario di quelle della procedura di rigetto dell’opposizione, non possono essere aggiunte all’importo posto in esecuzione (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 99 ad art. 83; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 69 ad art. 83).

                               2.4.   Il pignoramento della particella n. __________ RFD di __________ _____, il cui valore di stima è, secondo l’UEF, di fr. 360'510.--, risulta dunque già sufficiente ai sensi dell’art. 97 cpv. 2 LEF. Gli altri fondi pignorati appaiono, a registro, gravati da pegno per un ammontare superiore al valore di stima dell’UEF; le allegazioni in senso contrario dei ricorrenti non sono state provate. Sarebbe quindi sembrato giustificato limitare il pignoramento, in ognuna delle esecuzioni, alla quota di comproprietà gravante la particella n. __________ RFD di __________ _____. I ricorrenti non fanno però valere un fatto nuovo giustificante una revisione dei pignoramenti, rimasti inimpugnati. La loro richiesta va quindi respinta su questo punto.

                               2.5.   Giova infine precisare che, qualora la situazione si rivelasse mutata dopo la procedura di insinuazione nell’elenco oneri (cfr. art. 138 LEF), risp. dopo la procedura di appuramento di quest’elenco (cfr. art. 140 LEF) o dopo un’eventuale revisione della stima (cfr. art. 140 cpv. 3 LEF e 44 RFF), l’UEF _________ dovrà procedere alla modifica dei pignoramenti in corso, nell’ossequio del principio di conciliazione degli interessi degli escussi e del procedente statuito all’art. 95 cpv. 5 LEF. Alle stesse condizioni, rimane ovviamente sempre la possibilità per i ricorrenti di chiedere una simile modifica.

                                   3.   A titolo subordinato, gli escussi chiedono lo svincolo delle particelle __________ e __________ RFD di _____ dietro prestazione di una garanzia bancaria di fr. 150'000.--. Con la decisione impugnata, l’UEF ________ha ammesso la richiesta, fondandosi sull’art. 277 LEF, alla condizione che la garanzia ammontasse a fr. 250'000.--.

                               3.1.   Così come risulta chiaramente dalla sistematica della legge, la norma dell’art. 277 LEF, che consente al debitore sequestrato di riottenere la disposizione dei beni sequestrati dietro la prestazione di una garanzia, disciplina unicamente la procedura di sequestro e non trova applicazione in materia di esecuzione ordinaria o in realizzazione di pegno.

                               3.2.   È invece ammissibile modificare un pignoramento esistente, sostituendo il diritto patrimoniale pignorato con un altro diritto, alla condizione che il valore di stima dell’oggetto di sostituzione sia sufficiente a coprire interamente tutti i crediti del gruppo considerato e che il nuovo pignoramento rispetti l’ordine stabilito all’art. 95 LEF, salvo circostanze particolari o accordo diverso tra l’escusso e tutti i creditori del gruppo (cfr. art. 95 cpv. 4bis LEF).

                               3.3.   Nel caso di specie, lo svincolo delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ potrà avvenire solo qualora gli escussi consegnino all’UEF __________ un oggetto di sostituzione, più facilmente realizzabile, ai sensi dell’art. 95 LEF, delle quote di comproprietà, il cui valore basti a coprire il credito del procedente, equivalente a fr. 152'495.--, oltre fr. 320.--, per quanto concerne l’esecuzione contro __________ ______ __________ ____, risp. a fr. 152’515.--, oltre fr. 340.-- in quella contro __________ ____ __________ ____ (cfr. sopra cons. 2.3). Quale oggetto di sostituzione è ovviamente ipotizzabile un deposito di queste somme in contanti sul conto dell’UEF _________. È anche ammissibile la prestazione di una garanzia bancaria emessa da un Istituto di credito svizzero di primaria importanza, a condizione che esso si impegni a versare all’UEF _________, a prima domanda e senza poter opporre eccezioni tratte dai rapporti interni con gli escussi, le somme al pagamento delle quali gli escussi dovessero essere condannati nella procedura di disconoscimento di debito, in virtù di una sentenza cresciuta in giudicato.

                               3.4.   In ogni ipotesi, l’UEF __________ consentirà allo svincolo della particelle n. __________ e __________ RFD di __________ _____, alle suddette condizioni, unicamente mediante provvedimento, notificata anche al procedente.

                               3.5.   Contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, occorre osservare che, quand’anche il credito fatto valere __________ ____ è uno e solo, egli ha ottenuto, in base al nesso di solidarietà tra gli escussi, da loro non contestato, la possibilità di procedere per l’intero credito contro ognuno dei coniugi. Una limitazione dei dividendi interverrà quindi eventualmente solo nella fase della distribuzione. Infatti, è ipotizzabile che le due cause di disconoscimento di debito possano avere un esito diverso l’una dell’altra, di modo che, a tutela degli interessi del creditore, deve essere pignorato quanto necessario per coprire interamente ogni credito. Sarebbe quindi stato giusto svincolare i fondi a condizione che venissero depositati i due importi stabiliti nelle sentenze di rigetto (cfr. sopra cons. 2.3) oppure fornite due garanzie bancarie di ammontare equivalente. Vigente però il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), la decisione dell’UEF ________ deve essere confermata per quanto riguarda l’importo complessivo (fr. 250'000.--), che va però ripartito tra le due esecuzioni in proporzione degli importi figuranti nel verbale di pignoramento (fr. 152'495 + 320, risp. fr. 152'515 + 340), ossia fr. 124'983,65 nell’esecuzione contro __________ ______ __________ ____ e fr. 125'016,35 in quella contro __________ ____ __________ ____.

                                   4.   I ricorsi sono quindi evasi nel senso dei considerandi.

                                         Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 95, 97 e 277 LEF, nonché 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 6 novembre 2000 __________ ____, _______, è parzialmente accolto.

                               1.1.   L’Ufficio ___________________ annullerà il pignoramento delle quote di comproprietà intestate a __________ ______ __________ ____ sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________ _____ e consentirà alla radiazione delle relative restrizioni della facoltà di disporre a condizione che venga depositato l’importo di fr. 124'983,65 o prestata una garanzia bancaria di un importo equivalente, in conformità dei considerandi 3.3 a 3.4 che precedono.

                                   2.   Il ricorso 6 novembre 2000____, _______, è parzialmente accolto.

                               2.1.   L’Ufficio ____________ annullerà il pignoramento delle quote di comproprietà intestate a __________ ____ __________ ____ sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________ _____ e consentirà alla radiazione delle relative restrizioni della facoltà di disporre a condizione che venga depositato l’importo di fr. 125'016,35 o prestata una garanzia bancaria di un importo equivalente, in conformità dei considerandi 3.3 a 3.4 che precedono.

                                   3.   L’UEF __________ si conformerà alle indicazioni di cui ai considerandi 2.4 e 2.5 in occasione del riesame della stima imposto dall’art. 140 cpv. 3 LEF.

                                   4.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   6.   Intimazione:                   ____________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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