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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.11.2000 15.2000.00147

15 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,811 mots·~9 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00147

Lugano 15 novembre 2000 /FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 17 ottobre 2000 di

__________  

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il verbale di sequestro 2/6 ottobre 2000 emesso a carico di

__________    

nella procedura esecutiva conseguente a sequestro promossa dal ricorrente;

ritenuto

in fatto:                          

                                          A.  In data 27 settembre 2000 il Pretore di Lugano, sezione 5, decretava, su istanza di __________, il sequestro presso il datore di lavoro __________, del salario di __________ per l’importo di fr. 31'431.60.-- oltre interessi al 5% dal 10 aprile 2000.

                                          B.  Il 2 ottobre 2000 il sequestro veniva eseguito dall’UE di Lugano con il seguente risultato:

                                               Salario percepito                                                          fr.     3'800.--

                                               Minimo di esistenza

                                               importo base                                                                 fr.     1'233.-figli minorenni                                                                fr.        900.-locazione                                                                       fr.        795.-riscaldamento                                                               fr.          33.10

                                               AVS                                                                               fr.        191.90

                                               AI/AD/CP                                                                       fr.        300.40

                                               Imposte alla fonte                                                         fr.        195.10

                                               Cassa malati                                                                 fr.          85.50

                                               trasferte                                                                         fr.        240.-pasti f. dom.                                                                  fr.        180.--

                                               Totale                                                                             fr.     4'154.--

                                          C.  Con ricorso 17 ottobre 2000 __________ si aggrava contro il verbale di sequestro, sostenendo che l’UE di Lugano non avrebbe tenuto in sufficiente considerazione il fatto che il debitore viva in Italia, dove il costo della vita è notoriamente inferiore rispetto alla Svizzera. Chiede quindi che il calcolo del minimo di esistenza venga riesaminato e adeguato alle necessità economiche di una famiglia residente in Italia. Da ultimo il ricorrente postula la limitazione della facoltà di disporre delle prestazioni a titolo previdenziale a favore del debitore.

Considerando

in diritto:

                                          1.   Giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9). Nel caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera per decisione sull’effetto sospensivo, ritenuto che la questione non richiede ulteriori accertamenti fattuali, appare opportuno determinarsi sul merito del gravame già in questa sede.

                                          2.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                          3.   Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Nel caso di specie __________ ha dichiarato di essere coniugato con __________, la quale non svolge alcuna attività lucrativa (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento 28 settembre 2000). Di conseguenza la richiesta di considerare una partecipazione alla spese di locazione da parte del coniuge dell’escusso non può essere accolta.

                                          4.   La tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede un importo base mensile per coniugi, comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici di fr. 1'370.--. Tuttavia in una recente sentenza dell’Autorità di vigilanza di Basilea – Città è stato stabilito che per un debitore frontaliero si giustifica una riduzione del 10% dell’importo base mensile (BlSchK 2000, p.63). Nel caso di specie __________ pur esercitando la propria attività lavorativa in Svizzera vive in Italia, segnatamente a __________ in provincia di __________.

                                               Pertanto quale importo base mensile l’UE di Lugano ha correttamente computato l’importo di fr. 1'233.-- (= fr. 1'370.--./. fr. 137.--), giustificandosi anche per l’Italia una riduzione del 10% __________. Tale riduzione deve tuttavia essere effettuata anche per l’importo di fr. 900.-- riconosciuto quale supplemento per figli minorenni (cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, n. 1. 2. 1). Di conseguenza avendo il debitore dichiarato di avere due figli nati rispettivamente nel 1984 e nel 1986, l’importo complessivo riconosciuto dall’UE di Lugano deve essere decurtato del 10%, riducendosi pertanto a fr. 810.-- mensili (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento del 28 settembre 2000).

                                          5.   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                               Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 64 p. 178). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

                                               Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 795.--. Tale importo, come si evince dagli atti, si riferisce al canone di locazione di lit. 1'000'000, pagato dall’escusso per un appartamento di 3 locali che egli occupa a __________ unitamente alla propria famiglia. Di conseguenza viste le peculiarità del caso tale importo appare adeguato alle circostanze, ritenuto che gli alloggi nella fascia di confine sono notoriamente più cari che nel resto d’Italia per la domanda di frontalieri.

                                          6.   Il ricorrente contesta l’ammontare degli importi riconosciuti dall’UE per imposte alla fonte, AI/AD e CP. Orbene dalla documentazione prodotta dall’escusso risulta che le deduzioni operate dall’Ufficio corrispondono agli importi effettivamente trattenuti dal datore di lavoro (cfr. foglio paga mese di agosto 2000 della ditta __________). Di conseguenza la censura si rivela infondata.

                                          7.   Il ricorrente sostiene che dalle entrate sarebbe stata esclusa la tredicesima. Ciò non corrisponde alla realtà, in quanto il verbale di sequestro indica chiaramente che deve essere sequestrato tutto lo stipendio mensile del debitore eccedente il minimo vitale, quindi anche la retribuzione per le eventuali ore straordinarie prestate dall’escusso, nonché la tredicesima. Tali prestazioni costituiscono infatti parte integrante del reddito e vanno quindi pignorate (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum ScKG,, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 93 LEF).

                                          8.   Le prestazioni della previdenza professionale sono impignorabili fino al verificarsi del caso di previdenza (cfr. art. 92 n. 10 LEF). Una volta esigibili, tali prestazioni sono limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo vitale. Nel caso di specie non si è verificato alcun caso di previdenza, come si evince dalla dichiarazione 18 ottobre 2000 della ditta __________. Di conseguenza la richiesta del creditore di limitare la disponibilità del debitore sulle prestazioni previdenziali non può essere accolta.

                                          9.   E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60). In casu il debitore abita in Italia e percorre circa 100 km al giorno per recarsi sul luogo di lavoro a __________. L’UE di Lugano ha riconosciuto a titolo di spese di trasferta l’importo mensile di fr. 240.--. Orbene, considerando che il debitore percorre circa 2000 km al mese per recarsi sul luogo di lavoro, l’importo riconosciuto dall’UE è da ritenere adeguato alle circostanze, corrispondendo a fr. 0.12 al km.

                                      10.    Sulla base di quanto esposto precedentemente il calcolo del minimo di esistenza si presenta come segue:

                                               Salario percepito                                                          fr.     3'800.--

                                               Minimo di esistenza

                                               importo base                                                                 fr.     1'233.-figli minorenni                                                                fr.        810.-locazione                                                                       fr.        795.-riscaldamento                                                               fr.          33.10

                                               AVS                                                                               fr.        191.90

                                               AI/AD/CP                                                                       fr.        300.40

                                               Imposte alla fonte                                                         fr.        195.10

                                               Cassa malati                                                                 fr.          85.50

                                               trasferte                                                                         fr.        240.-pasti f. dom.                                                                  fr.        180.--

                                               Totale                                                                             fr.     4'064.--

                                      11.    Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

                                               Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:

                                          1.   Il ricorso 17 ottobre 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                          2.   Di conseguenza il minimo di esistenza di __________ è determinato in fr. 4'064.-in luogo di fr. 4'154.--.

                                          3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          5.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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