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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.12.2000 15.2000.00009

23 décembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,089 mots·~15 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00009 15.2000.00166

Lugano 23 dicembre 2000 /FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sui ricorsi 20 gennaio e 25 ottobre 2000 di

avv. __________  

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ nell’esecuzione __________e meglio contro i verbali di pignoramento 13 gennaio 2000 e 16 ottobre 2000–, promossa dal ricorrente nei confronti di

__________  

procedura concernente anche

                                          Ufficio di esecuzione e fallimenti __________

viste le osservazioni,

- 8 novembre 2000__________

- 15 novembre 2000 dell’UEF __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                          

                                          A.  L’avv. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito. In data 13 gennaio 2000 l’UEF __________ ha rilasciato all’escutente un attestato di carenza di beni per l’importo di fr. 2'087,95, accertando, per quanto concerne il reddito dell’escussa, l’assenza di alcun’eccedenza pignorabile, in base al calcolo seguente (del 24 agosto 1999):

                                               Introiti:

                                               salario                                                                         fr.     3'242.-totale redditi                                                                fr.     3'242.--

                                               Minimo di esistenza:

                                               importi di base                                                           fr.     1'025.-figli minorenni                                                             fr.        400.-locazione                                                                     fr.     1'700.-cassa malati                                                               fr.        315.-assicurazioni diversi                                                  fr.        100.-totale deduzioni                                                          fr.     3'540.--

                                          B.  Con ricorso 20 gennaio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento contestando, anzitutto, il fatto che la decisione impugnata non faccia riferimento all’esistenza di beni mobili pignorabili di cui il ricorrente dice di aver avuto conoscenza nell’ambito del mandato confidatogli dall’escussa, lo stesso avente appunto per oggetto il recupero di questi beni, siti all’estero, il cui valore, secondo la stessa escussa, ammonterebbe a fr. 40'000.--. L’avv. __________ chiede quindi che da parte dell’UEF venga esperita un’indagine più approfondita allo scopo di individuare i beni in questione e di procedere al loro pignoramento. Lo stesso richiede poi il ricorrente quanto ai redditi presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, osservando che il fatto che le spese di affitto ammontano a fr. 1'700.-- a fronte di un reddito dichiarato di fr. 3'242.-- costituisce un indizio molto forte dell’esistenza di mezzi finanziari non dichiarati ufficialmente.

                                          C.  Su rogatoria dell’UEF __________ ha, il 10 marzo 2000, eseguito un primo pignoramento presso l’abitazione dell’escussa__________. Quest’ultima ha in particolare dichiarato di non lavorare e di timbrare presso __________, nonché di pagare fr. 800.-- al mese a titolo di affitto. In attesa di una chiarificazione con il patrocinatore dell’escussa, __________, si è soprasseduto al pignoramento dei mobili arredanti l’abitazione di proprietà __________, in quanto __________ ha dichiarato che essi appartenevano allo stesso locatore.

                                               Con scritto 21 agosto 2000 indirizzato all’UEF __________ ha rivendicato i mobili esistente nella sua abitazione di __________, salvo l’arredamento della camera della figlia dell’escussa nonché i loro effetti personali.

                                               Su richiesta 31 agosto 2000 dell’UEF __________, così sollecitato dal ricorrente, l’UEF __________, il 5 settembre 2000, ha allestito un altro verbale interno di pignoramento, nel quale l’escussa ha dichiarato di lavorare al 50% quale segretaria e di non timbrare per l’altra metà, ribadendo per il resto di non possedere beni pignorabili di nessuna sorta.

                                          D.  Il 25 settembre 2000, l’UEF __________ ha proceduto alla revisione del pignoramento di salario, nel senso che è stata ordinata una trattenuta mensile di fr. 350.--, in base al (nuovo) calcolo seguente:

                                               Introiti:

                                               salario                                                                         fr.     3'133.-totale redditi                                                                fr.     3'133.--

                                               Minimo di esistenza:

                                               importi di base                                                           fr.        925.-figli minorenni                                                             fr.        300.-locazione                                                                     fr.        800.-cassa malati                                                               fr.        358.-trasf. + pasti                                                                fr.        300.-suppl. per riscald.                                                       fr.        100.-totale deduzioni                                                          fr.     2'783.--

                                          E.  Contro questa decisione è insorta l’escussa con scritto 4 ottobre 2000, chiedendo che dal reddito riportato nel calcolo del minimo di esistenza fossero dedotti gli assegni a favore della figlia e facendo valere impegni finanziari per spese mediche, arretrati e contributi dovuti alla cassa malati nonché arretrati di contributi AVS relativi __________ di cui l’escussa era amministratrice unica. La ricorrente ha pure precisato che il mobilio per il ricupero del quale l’avv. __________ è stato incaricato sarebbe stato in buona parte trattenuto in __________ mobili riacquistati dall’escussa per le proprie necessità sarebbero del resto stati ritornati in buona parte agli stessi fornitori al fine di liquidare le pendenze causate dai nuovi acquisti in occasione del cambiamento di domicilio da __________.

                                          F.  Con decisione 16 ottobre 2000, l’UEF __________ ha accolto parzialmente le richieste dell’escussa. L’ufficio ha quindi ridotto l’importo registrato alla voce “guadagno della debitrice” da fr. 3'133.-- a fr. 2'033.--, sopprimendo però nello stesso tempo la voce “figli minorenni” nel calcolo del minimo di esistenza e riducendo la posta “cassa malati”, e ha introdotto una nuova voce “spese mediche” di fr. 300.-- mensili, sicché il reddito dell’escussa si rivelava nuovamente impignorabile:

                                               Introiti:

                                               salario                                                                         fr.     2'033.-totale redditi                                                                fr.     2'033.--

                                               Minimo di esistenza:

                                               importi di base                                                           fr.        925.-figli minorenni                                                             fr.            0.-locazione                                                                     fr.        800.-cassa malati                                                               fr.        246.-trasf. + pasti                                                                fr.        100.-suppl. per riscald.                                                       fr.        100.-spese mediche                                                          fr.        300.-totale deduzioni                                                          fr.     2'471.--

                                          G.  Contro quest’ultima decisione, insorge nuovamente l’avv. __________, chiedendo l’esperimento di un sopralluogo nell’abitazione dell’escussa.

                                          H.  Nelle sue osservazioni 8 novembre 2000, l’escussa ribadisce che nella sua attuale abitazione non vi è mobilio di sua pertinenza bensì solo di proprietà di __________, sapendo peraltro l’escutente che il mobilio al quale accenna è stato restituito all’escussa solo parzialmente.

                                          I.    Nelle sue osservazioni del 15 novembre 2000, l’UEF __________ propone la congiunzione dei due ricorsi dell’avv. __________ e conferma le decisioni impugnate, facendo valere che dal verbale di pignoramento allestito su rogatoria dall’UEF di __________ si evince l’impossibilità di procedere all’allestimento di un verbale dei beni mobili per l’opposizione risoluta del convivente e proprietario dell’appartamento, __________.

                                          L.  Con fax del 26 ottobre 2000, l’avv. __________ ha confermato una sua richiesta di sospendere le procedure di ricorso fino al momento del pagamento del debito dell’escussa nei suoi confronti, chiedendo all’ufficiale dell’UEF di Bellinzona di prendere nuovamente contatto con __________ in vista di un pagamento mediante delle rate dell’ordine di grandezza di fr. 100.-- al mese. Con scritto 31 ottobre 2000, l’UEF ha informato il ricorrente del fallimento del tentativo conciliativo.

Considerando

in diritto:

                                          1.   I ricorsi 20 gennaio e 25 ottobre 2000 dell’avv. __________ sono entrambi diretti contro l’operato __________ nell’ambito delle esecuzioni promossa dal ricorrente nei confronti di __________. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.2000.9. e inc. 15.2000.166. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).

                                          2.   La sospensione delle procedure ricorsuali di cui allo scritto 26 ottobre 2000 costituisce ovviamente un’offerta legata all’accettazione da parte dell’escussa di un impegno tendente al pagamento a rate del debito posto in esecuzione. La sospensione è da ritenere decaduta, poiché l’escussa non ha accettato l’offerta.

                                          3.   Nel suo primo ricorso, l’avv. __________ chiede anzitutto che da parte dell’UEF venga esperita un’indagine più approfondita allo scopo di individuare determinati beni mobili di cui l’escussa pretende essere proprietaria. Orbene, in assenza di ogni indicazione da parte del procedente sul luogo di situazione di questi asseriti beni, non si può esigere dall’UEF altri e più ampi provvedimenti che non l’interrogatorio dell’escussa e il sopralluogo della sua abitazione (su tale questione, cfr. infra cons. 5).

                                          4.   Nel suo secondo ricorso, diretto formalmente contro la decisione 16 ottobre 2000 di revisione del calcolo del minimo di esistenza, l’avv. __________ chiede unicamente l’esperimento di un sopralluogo nell’abitazione dell’escussa. Non sembra quindi (più) contestare l’impignorabilità dei redditi __________ né l’importo di questi ultimi. Non è però escluso, dato che la nuova decisione, nel risultato, conferma la prima decisione impugnata (in questo, il presente caso si distingue da quello – accoglimento parziale – ipotizzato da Flavio Cometta, in Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 64 ad art. 17), che il procedente non abbia ricorso contro l’ultimo calcolo del minimo di esistenza, ritenendo che la questione andasse comunque riesaminata da questa Camera nell’ambito del primo ricorso. Occorre quindi entrare in materia sulla censura.

                                      4.1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                      4.2.   In merito alla censura relativa ai redditi dell’escussa, giova rilevare che dal verbale di pignoramento interno 10 marzo 2000 dell’UEF __________ risulta che l’escussa percepiva, a quell’epoca, delle indennità di disoccupazione presso __________, ciò che appare del resto confermato dallo scritto 26 aprile 2000 dell’UEF __________ .Nel verbale di pignoramento interno del 5 settembre 2000, __________ ha invece dichiarato di lavorare al 50% (come risulta del resto dal conteggio di salario dello __________ relativo al mese di luglio 2000) e di non lavorare né timbrare per l’altra metà. Quest’ultima affermazione non sembra essere stata verificata. Fondandosi sull’art. 95 cpv. 5 LEF (cfr. DTF 124 III 170 ss.), l’ufficio s’informerà quindi presso __________, per determinare se l’escussa percepisce – e fino a quando ha percepito – delle indennità di disoccupazione e, se fosse il caso, le computerà nel calcolo del minimo di esistenza.

                                      4.3.   Per quanto concerne la questione dell’affitto, che, rispetto alla prima decisione impugnata è stato ridotto a fr. 800.--, non vi è all’incarto la prova che l’escussa paga effettivamente quest’affitto. Risulta inoltre dalle osservazioni dell’ufficio che l’escussa convive __________, il proprietario dell’abitazione. Orbene, se essi convivono quali concubini, occorre ricordare che le spese di affitto, risp. le spese locative (interessi ipotecari, spese di manutenzione) nell’ipotesi – come sembra essere il caso nella fattispecie – in cui uno dei concubini è proprietario dell’abitazione, vanno di regola ripartite tra i concubini metà per parte (cfr. DTF 109 III 101 s.; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 26 ad art. 93; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 2000, vol. II, n. 116 ad art. 93, che sembra tuttavia limitare la regola ai concubini che hanno figli comuni, senza peraltro escludere, negli altri casi, la partecipazione alle spese comuni in base ai principi d’uguaglianza dei concubini e di equivalenza delle prestazioni). L’ufficio accerterà di conseguenza il grado di convivenza (ossia se l’escussa dispone di un appartamento o di locali indipendenti da quello __________ o se essi condividono gli stessi locali) e, in caso di risposta positiva, chiederà i giustificativi attestanti l’ammontare complessivo dei costi abitativi, la cui metà sarà in principio computata nel calcolo del minimo di esistenza __________ (alla condizione che l’importo preso in considerazione risulti conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escussa si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità, cfr. DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in: Rep 1971 pag. 117). Qualora __________ pretendesse essere solo locataria dell’abitazione __________, l’ufficio esigerà la produzione del contratto di locazione. In ogni ipotesi, saranno computati solo l’affitto o la quota parte delle spese locative a carico dell’escussa di cui il pagamento effettivo è debitamente comprovato.

                                      4.4.   Quanto alla questione degli alimenti versati per la figlia (fr. 1'100.-- al mese, come risulta dal verbale interno di pignoramento 5 settembre 2000), si osserva che la convenzione sugli alimenti asseritamente allegata al ricorso 4 ottobre 2000 dell’escussa non figura agli atti. Va ricordato all’ufficio l’obbligo generale di documentare i redditi e le spese presi in considerazione per la determinazione della pignorabilità dei redditi dell’escusso ai sensi dell’art. 93 LEF.

                                      4.5.   La stessa esigenza di documentazione vale pure per tutte le poste del calcolo del minimo di esistenza (in casu: spese di riscaldamento, premi delle casse malati, trasferte e spese mediche). Infatti, risulta impossibile nel caso di specie valutare se gli importi ritenuti dall’ufficio siano giustificati o no. In particolare, non è controllabile se i premi della cassa malati siano riferite solo all’assicurazione obbligatoria, ad esclusione dei premi per prestazioni complementari che non possono essere computate nel minimo di esistenza (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93), né se esse comprendono pure l’assicurazione per la figlia (che dovrebbero essere pagate con gli alimenti versati dal padre); non sono parimenti giustificate le spese di trasferta, non essendo dato sapere dove lavora l’escussa, né le spese mediche: a proposito di queste ultime, si ricorda che solo le spese mediche necessarie correnti o prevedibili a breve termine, qualora non coperte da assicurazioni, possono essere computate, ad esclusione dei debiti già esistenti al momento del pignoramento (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 32 e 33 ad art. 93). Oltre alla prova dell’esistenza e del carattere indispensabile delle spese da prendere in considerazione nel minimo di esistenza, l’ufficio deve anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 106 ad art. 93).

                                      4.6.   La causa va pertanto rinviata all’ufficio di esecuzione perché stabilisca se vi sia un’eccedenza pignorabile in applicazione delle regole suesposte.

                                          5.   Qualora i redditi dell’escussa, rifatto il calcolo conformemente ai principi esposti al considerando che precede, non risultino pignorabili ai sensi dell’art. 93 LEF in una misura sufficiente a coprire il credito del ricorrente, si pone la questione della pignorabilità dei mobili che arredano l’appartamento in cui vive l’escussa e la cui proprietà è rivendicata dal convivente __________ (art. 95 cpv. 3 LEF).

                                      5.1.   L’ufficio è tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo (cfr. art. 97 cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell’escusso, compresi quelli indicati dall’escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro carattere contestato (cfr. DTF 120 III 51). Ci si può chiedere se per beni dell’escusso vanno intesi beni di cui l’ufficio ha acquisito la convinzione che appartengono all’escusso (in questo senso: Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3a ed., Losanna 1993, p. 207 a.i.; quest’autore aggiunge però che il pignoramento va anche effettuato se la condizione giuridica dell’oggetto suscettibile di essere pignorato “appare” incerta) o beni che l’ufficio ritiene, in base ad una decisione fondata sulla verosimiglianza, proprietà dell’escusso (in questo senso: cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 2 ad § 24: il diritto dell’escusso deve apparire almeno possibile; Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 55-57 ad art. 95; Gilliéron, Commentaire, ad art. 106). La seconda accezione pare più conforme al sistema della LEF, che impone all’ufficio un’equidistanza tra escusso ed precettanti (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). In ogni caso, l’ufficio deve comunque pignorare i diritti patrimoniali pignorabili che l’escutente indica come appartenenti all’escusso, o che quest’ultimo allega essere suoi, a meno che, a pena di nullità ex art. 22 LEF, essi risultano ovviamente appartenere ad un terzo (cfr. DTF 84 III 79 ss; 106 III 88-90; 110 III 26, c. 2; Foëx, op. cit., n. 57 ad art. 95; Gilliéron, Commentaire, n. 74 ad art. 106; contra DTF 29 I 549-550, secondo la quale la procedura di rivendicazione andrebbe promossa anche quando la pretesa del terzo appare incontestabile; Gilliéron, Commentaire, n. 186 ad art. 106). Vale a dire che in caso di dubbio (riservato, segnatamente, il caso della richiesta di pignoramento di un immobile iscritto a registro fondiario a nome di un terzo, che risulta possibile solo se viene resa verosimile una delle condizioni di cui all’art. 10 cpv. 1 RFF), l’ufficio deve pignorare e dare avvio alla procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 ss. LEF. Infatti, la decisione di non pignorare, riservata un’eventuale modifica da parte delle autorità di vigilanza adite con ricorso ex art. 17 ss. LEF, preclude al creditore la possibilità di far valere i propri diritti nell’unica procedura prevista a questo scopo, ossia quella degli art. 106 ss. LEF.

                                      5.2.   In casu, non risulta dagli atti che il ricorrente abbia chiesto in modo esplicito il pignoramento dei mobili arredanti l’abitazione dell’escussa. Comunque, l’ufficio non poteva escludere che i mobili in questione, almeno in parte, appartenessero __________. Avrebbe quindi dovuto pignorare quelli non impignorabili, ossia allestirne l’inventario nel verbale interno di pignoramento, stimarne il valore, menzionare la rivendicazione e fissare al ricorrente, in applicazione dell’art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF, un termine di venti giorni per promuovere azione di contestazione della rivendicazione __________, dato che si può ritenere che detti mobili sono (almeno) in copossesso di quest’ultimo. L’incarto va quindi retrocesso all’ufficio anche per procedere alle suddette operazioni.

                                          6.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 93 e 95 LEF,

pronuncia:                    

                                          1.   Il ricorso 20 gennaio 2000 dell’avv. __________, è accolto nel senso dei considerandi.

                                      1.1.   Di conseguenza, il verbale di pignoramento 13 gennaio 2000 dell’UEF di __________ è annullato.

                                          2.   Il ricorso 25 ottobre 2000 dell’avv. __________, è accolto nel senso dei considerandi.

                                      2.1.   Di conseguenza, la decisione 16 ottobre 2000 di revisione del calcolo del minimo di esistenza è annullata.

                                          3.   Gli atti sono retrocessi all’UEF __________ affinché abbia a determinarsi come ai considerandi 4.2 a 4.5 e 5.2 di questa sentenza.

                                          4.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          6.   Intimazione a:  __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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