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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.02.2000 15.1999.99

1 février 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,683 mots·~8 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.1999.00099

Lugano 1° febbraio 2000 /FA/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nel procedimento disciplinare promosso d'ufficio nei confronti di

__________

nella sua qualità di commissario nella moratoria concordataria concessa a

__________

richiamati i verbali 9 giugno 1999 UEF di Riviera di interrogatorio di __________, __________ e __________;

ritenuto

in fatto:                     A.   All'inizio di giugno 1999 l'UEF di Riviera ha segnalato a questa Camera il caso della moratoria e successivo fallimento __________, per l'analisi della problematica dal punto di vista esecutivo e penale.

                                         Con pronunciato 24 aprile 1997 il Pretore di Riviera aveva concesso a __________ un periodo di moratoria concordataria di 6 mesi, designando quale __________. Quest'ultimo ha poi chiesto e ottenuto a due riprese dal Pretore la proroga della moratoria, che si è protratta fino al 24 aprile 1999. Con istanza 16/21 aprile 1999, sottoscritta pure da __________, __________ ha infine postulato la revoca della moratoria, pronunciata dal Pretore il 27 aprile 1999. Su istanza di un creditore il primo giudice ha poi decretato, in data 19 maggio 1999, il fallimento di __________ ex art. 309 LEF. Pochi giorni prima (10 maggio 1999) il fallito aveva però venduto la quasi totalità dei macchinari presenti nella sua falegnameria. __________ ha acquistato gli oggetti per fr. 20'100, pagati in contanti.

                                  B.   Nel corso dell'interrogatorio 9 giugno 1999 presso l'UEF di Riviera, __________ ha affermato di non aver mai messo al corrente il commissario __________ della sua intenzione di vendere i macchinari della falegnameria. __________, pure interrogato, ha confermato la sua estraneità ai fatti avvenuti dopo la revoca della moratoria (cfr. interrogatori 9 giugno e 24 agosto 1999).

Considerato

in diritto:                  1.   La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Il commissario del concordato è pure sottoposto all'autorità disciplinare (cfr. art. 295 cpv. 3 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 14 LEF; Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 14 LEF). La misura disciplinare implica criteri di opportunità e proporzionalità e presuppone l'esistenza di una colpa a carico dell'organo esecutivo (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n. 14 e 17 ad art. 14 LEF; Frank Emmel, op. cit. n. 8 ss. ad art. 14 LEF). Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR.

                                   2.   A norma dell'art. 299 cpv. 1 LEF il commissario, appena nominato, fa l'inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti. Di regola la stima deve basarsi sul valore di liquidazione. Nei casi in cui sia da prevedere che i beni non saranno liquidati ma continueranno ad essere utilizzati dal debitore, il commissario è tenuto a determinare pure il valore di continuazione (cfr. Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 299 LEF).

                                   3.   In concreto __________ ha fatto suo acriticamente l'inventario e la stima dei macchinari (per un totale di fr. 368'100.-) allestiti dal debitore, controllando solo la corrispondenza degli oggetti presenti nella falegnameria con quelli inventariati. Siccome era convinto che la procedura concordataria sarebbe andata a buon fine, il commissario non ha ritenuto di far allestire una perizia né si è preoccupato del fatto che __________ avesse allegato all'istanza di moratoria un bilancio al 31 dicembre 1996, nel quale i macchinari erano valutati in fr. 250'000.-- (cfr. interrogatorio 24 agosto 1999). Nel successivo bilancio al 31 dicembre 1997 __________ ha comunque ridotto il valore dei macchinari a fr. 235'000.--. La stima indicata da __________ faceva riferimento al prezzo di acquisto degli oggetti, comprati circa 5 anni prima (cfr. interrogatorio __________ 9 giugno 1999).

                                         Ora, la decisione di prescindere da una perizia allo scopo di comprimere i costi può essere considerata opportuna. Il commissario avrebbe però dovuto almeno chiedere lumi a __________ circa il metodo di calcolo dei valori di inventario e, ritenuto che si trattava di valori a nuovo, diminuirli notevolmente, tanto più che la valutazione a bilancio era di fr. 250'000.-- al 31 dicembre 1996. Ciò indipendentemente dalla probabilità di esito favorevole che __________ soggettivamente attribuiva alla procedura concordataria.

                                   4.   Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a 12 mesi al massimo e, nei casi particolarmente complessi, fino a 24 mesi al massimo (art. 295 cpv. 4 LEF). Il commissario deve motivare la richiesta, fare il punto della situazione e confermare l'esistenza di buone possibilità di omologazione del concordato. In caso di ulteriore proroga o di proroga oltre i 12 mesi la verifica dei presupposti per la concessione deve avvenire in modo più rigoroso. Periodi prolungati di moratoria concordataria devono essere riservati a casi particolarmente complicati (cfr. Alexander Vollmar, op. cit., n. 4 ss. ad art. 295 LEF). Quando non sono più dati i presupposti oggettivi di una moratoria, il commissario è tenuto a postularne la revoca (cfr. Alexander Vollmar, op. cit., n. 32 ad art. 295 LEF). I presupposti oggettivi sono la possibilità di un risanamento finanziario e dell'omologazione di un concordato che corrisponda agli interessi dei creditori (cfr. Alexander Vollmar, op. cit., n. 12 ad art. 294 LEF).

                                         Nella prassi va evitato che si instauri un automatismo contra legem nella concessione della proroga per il fatto che la reiezione della domanda va motivata, il giudizio di reiezione è impugnabile dal debitore o dal creditore che ha chiesto il concordato e il giudice del concordato è notoriamente oberato. Nella domanda va evidenziato con rigore che la pregressa fase di moratoria ha consentito di accertare che sussistono le premesse per giungere all'omologazione: in particolare vanno tenuti in debito conto gli interessi dei creditori, riservata l'azione di responsabilità ex art. 5 LEF contro il commissario che operi nell'esclusivo interesse del debitore, ad esempio nel caso in cui non abbia segnalato che i dati contabili posti a fondamento del giudizio di concessione della moratoria si sono dimostrati falsi o comunque fantasiosi oppure che il passare del tempo determina un sensibile peggioramento della situazione patrimoniale del debitore o più in generale che non vi sono possibilità di risanamento (cfr. Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Collana CFPG vol. 16, Lugano 1995, p.125).

                                   5.   Nella fattispecie in esame, il 10 ottobre 1997 il commissario ha postulato al Pretore e ottenuto una proroga di sei mesi della moratoria. Egli ha motivato la richiesta con la possibilità per __________ di aggiudicarsi alcuni interessanti appalti che avrebbero garantito la continuità dell'attività della falegnameria. Erano poi in corso trattative per la vendita di proprietà immobiliari intestate alla moglie di __________, il cui ricavato sarebbe potuto andare a favore dei creditori insinuatisi nel concordato.

                                         Successivamente, __________ ha illustrato la situazione finanziaria e le prospettive del concordato __________ ai creditori presenti all'adunanza dei creditori 6 aprile 1998, ottenendone l'unanime adesione alla sua proposta di chiedere un'ulteriore proroga di un anno. Nessun creditore, nemmeno per iscritto, vi si è opposto. Il 6 aprile 1998 il commissario ha chiesto al Pretore la citata proroga, producendo il bilancio al 31 dicembre 1997 attestante un utile di fr. 7'412.65. Egli ha messo in evidenza le buone prospettive di lavoro della ditta, la possibilità di vendita di immobili e l'adesione dei creditori. Con decreto 16 aprile 1998 il Pretore ha concesso la proroga, con scadenza al 24 aprile 1999.

                                         Il 16 aprile 1999 __________ ha chiesto la revoca della moratoria concordataria, che il Pretore ha pronunciato il successivo 27 aprile. Il commissario ha indicato che l'esercizio 1998 della falegnameria è stato catastrofico e che la permuta del terreno di __________ avrebbe portato ad un attivo irrisorio. Pure delle trattative con privati che sembravano disposti a finanziare il concordato sono naufragate. Da ultimo, le precarie condizioni di salute del debitore non garantivano più la continuazione dell'attività.

                                         Questa Camera, quale autorità disciplinare, deve rilevare che il commissario ha valutato con troppo ottimismo le prospettive relative alla realizzazione dei due fondi intestati alla moglie di __________. Per vendere una frazione di quello che ospita l'abitazione familiare si sarebbe dovuto convincere il creditore pignoratizio a rinunciare a parte del proprio pegno, senza poter offrire nulla come contropartita. L'operazione, come poteva essere prevedibile, è sfumata. __________ non ha poi preteso alcun impegno formale da parte della moglie del debitore di mettere a disposizione dei creditori del concordato beni non appartenenti alla massa. Egli si è basato solo su vaghe assicurazioni della signora __________. Anche la presunta disponibilità di uno zio dell'escusso a finanziare il concordato (eventualità peraltro indicata dal debitore solo all'ultimo momento) è stata valutata con troppo ottimismo. Ciò ha portato ad una dilatazione oltre misura della procedura concordataria, che sarebbe dovuta essere chiusa prima su richiesta del commissario e non a soli 8 giorni dalla scadenza dell'ultima proroga. La negligenza di __________, del quale non è messa in discussione la buona fede, è però mitigata dal fatto che l'agire di __________ è passato indenne dal controllo del Pretore, che ha accolto le sue richieste di proroga, peraltro avallate dagli stessi creditori (perlomeno implicitamente).

                                         Viste le emergenze appena indicate, si giustifica quindi la sanzione della misura disciplinare più lieve: quella dell'ammonimento.

Richiamati gli art. 14 cpv. 2, 295 e 299 LEF,

pronuncia:              1.   La presente procedura disciplinare è evasa con la sanzione disciplinare a __________, dell'ammonimento ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 n. 1 LEF.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

                                         -     __________

                                         Comunicazione a:

                                         -     Pretura di Riviera, Biasca

                                         -     Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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