Incarto n. 15.1999.00089
Lugano 20 gennaio 2000 FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1° giugno 1999 di
__________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona nell’ambito del fallimento
__________
procedura concernente anche
__________
viste le osservazioni 14 settembre 1997 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 18 novembre 1998 veniva decretato il fallimento della società __________. La procedura veniva sospesa per mancanza di attivi con decreto 2 dicembre 1998 della Pretura di Bellinzona. Avendo un creditore anticipato le spese di procedura, la liquidazione veniva continuata in via sommaria. Le relative pubblicazioni sono apparse sul FUSC e sul FUC del __________.
B. In data 16 aprile 1999 l’UEF di Bellinzona assegnava alla creditrice __________ il termine per estendere il diritto di ritenzione su beni rivendicati da terzi, avendo __________ rivendicato tutti i beni elencati dal n.1 al n. 87 dell'inventario della fallita. Nel contempo l'UEF di Bellinzona metteva in cessione ex art. 260 LEF i diritti della massa sugli oggetti rivendicati.
C. Il 27 aprile 1999 veniva depositata la graduatoria del fallimento. Il 31 maggio 1999 l'UEF di Bellinzona metteva in cessione il diritto della massa di agire per l'incasso di alcuni crediti contestati. Con scritto, datato anch'esso 31 maggio, 1999 l'Ufficio decideva inoltre la restituzione ad __________ di tutti i beni immobili rivendicati da quest'ultimo.
D. Con ricorso 1° giugno 1999 __________ si aggrava contro tale decisione, contestando la rivendicazione formulata __________.
E. Delle osservazione dell'UEF di Bellinzona si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 242 cpv. 1 LEF l'amministrazione decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. Se l'amministrazione del fallimento intende riconoscere la pretesa del terzo, deve aspettare a dargliene comunicazione ed a restituire la cosa rivendicata fino a che consti che la seconda assemblea dei creditori non ha preso una contraria decisione in proposito e che nessun creditore ha chiesto la cessione dei diritti della massa sulla cosa rivendicata, in conformità dell'art. 260 LEF (art. 47 RUF). Quando la liquidazione avviene secondo la procedura sommaria, la fissazione del termine di cui sopra avrà luogo solo nei casi più importanti, e sarà resa pubblica unitamente al deposito della graduatoria (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - Konkursrechts, Berna 1997, § 45 n. 37 -39, p. 363). Per l'art. 52 RUF quando uno o più creditori abbiano chiesto ed ottenuto la cessione di pretese della massa, l'amministrazione del fallimento rilascerà loro analoga dichiarazione di cessione e fisserà in seguito al terzo rivendicante il termine previsto all'art. 242 cpv. 2 LEF per promuovere l'azione indicando i nomi dei creditori cessionari contro i quali dovranno essere diretti gli atti giudiziari nella loro qualità di rappresentanti della massa.
2. Orbene nel caso di specie __________ ha contestato la rivendicazione di __________ già in data 9 dicembre 1998 in occasione dell'allestimento dell'inventario da parte dell'UEF di Bellinzona. In data 26 aprile 1999 la __________ ha richiesto la cessione dei diritti della massa sui beni rivendicati da __________ sulla base dell'assegno di termine 16 aprile 1999. Tale assegno di termine per richiedere la cessione dei diritti della massa sui beni rivendicati è da ritenere corretto ancorché avvenuto prima del deposito della graduatoria, effettuato il 27 aprile 1999, ma posteriormente al termine per l'insinuazione dei crediti, scadente il 1° marzo 1999. Infatti avvenendo la liquidazione del fallimento __________ secondo la procedura sommaria, l'UEF di Bellinzona non sarebbe obbligato a fissare il termine di cui all'art.47 RUF (cfr. art. 49 RUF). Ne consegue quindi che la decisione 31 maggio 1999 dell'UEF di Bellinzona di riconoscere la rivendicazione di proprietà di __________ sui beni mobili inventariati dal n.1 al n. 87 dell'inventario dei beni della fallita, deve essere annullata, essendo prematura. L'Ufficio dovrà, a seguito della richiesta di cessione dei diritti della massa sui beni rivendicati effettuata dalla __________, assegnare ad __________ il termine di cui all'art. 242 cpv. 2 LEF per promuovere l'azione di rivendicazione.
3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 242 LEF, 47, 49 e 52 RUF
pronuncia: 1. Il ricorso 1° giugno 1999 di __________, è accolto.
2.1. Di conseguenza la decisione 31 maggio 1999 dell'UEF di Bellinzona nell'ambito del fallimento __________, è annullata.
2.2. E' fatto ordine all'UEF di Bellinzona di determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
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Comunicazione all'UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria