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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.01.2000 15.1999.8

17 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·725 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.1999.00008 15.1999.00011

Lugano 17 gennaio 2000 /FA/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 13 gennaio 1999 di

                                         __________

                                         contro

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro l'avviso d'incanto 7 gennaio 1999 relativo alla messa all'asta, il __________, di beni pignorati a favore di vari gruppi di esecuzione nei confronti del ricorrente;

viste le osservazioni 11 febbraio 1999 dell'Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;

14 e 17 febbraio 1999 dell'UEF di Locarno;

ritenuto che con ordinanza presidenziale 18 gennaio 1999 è stato concesso effetto sospensivo al ricorso;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                     A.   Nell'ambito dei gruppi di esecuzione n. 30, 31, 32 , 33, 34, 35 e 36 riferiti a __________, l'UEF di Locarno ha inviato alle parti interessate l'avviso d'incanto 7 gennaio 1998 [recte: 1999] relativo alla vendita all'asta, fissata per il 29 gennaio 1999, di numerosi oggetti di proprietà del ricorrente, a suo tempo pignorati.

                                  B.   Con ricorso 13 gennaio 1999 contro l'avviso di incanto, __________ ha postulato la sospensione dell'incanto previsto per il 29 gennaio 1999. A suo dire la sentenza 18 settembre 1998 di questa Camera nell'incarto 15.97.170 avrebbe chiarito definitivamente la problematica della proprietà su diversi beni pignorati, che sarebbe da attribuire al figlio __________. Siccome l'UEF di Locarno non sarebbe dello stesso avviso, la sentenza abbisognerebbe di interpretazione.

                                  C.   Con le rispettive osservazioni l'Ufficio esazione e condoni e l'UEF hanno postulato la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto:                  1.   A norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un bene mobile in possesso esclusivo del debitore. Se la pretesa viene contestata l'ufficio d'esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l'azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l'azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell'esecuzione in atto.

                                         In concreto l'escusso __________, in occasione di tutti i pignoramenti, ha affermato che alcuni beni erano di proprietà del figlio __________. Nei gruppi di esecuzione n. 33, 34 e 35 uno dei creditori ha contestato la rivendicazione. L'ufficio, in data 25 maggio (gruppo 33), 26 maggio (34) e 17 agosto 1998 (35), ha assegnato un termine di 20 giorni per promuovere l'azione di cui all'art. 107 LEF a __________, che lo ha lasciato decorrere infruttuoso. L'UEF di Locarno si è quindi rettamente determinato dando seguito alla procedura esecutiva con l'avviso di incanto 7 gennaio 1999.

                                   2.   Oggetto della sentenza CEF 18 settembre 1998, citata dal ricorrente, era un verbale per la formazione di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione. Il locatore-creditore si era aggravato contro l'atto, in particolare contro la dichiarazione del locatario __________ circa la proprietà di terzi su alcuni beni (in sostanza quelli rivendicati pure nei successivi pignoramenti). La Camera di esecuzione e fallimenti si è limitata a rilevare che l'indicazione delle rivendicazioni era un atto dovuto da parte dell'UEF e che, comunque, la controversia circa la proprietà degli oggetti sarebbe dovuta essere risolta nell'eventuale procedura ex art. 106-109 LEF. Non risulta peraltro il minimo accenno ad un presunto diritto di proprietà di __________ sui beni pignorati. La decisione 18 settembre non abbisogna quindi di alcuna interpretazione.

                                   3.   Il ricorso 13 gennaio 1999 deve quindi essere respinto. L'istanza di interpretazione ex art. 30 ss. LPR, contenuta nel ricorso e peraltro ampiamente tardiva (cfr. art. 32 LPR), deve pure essere respinta. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 106-109 LEF e 30 ss. LPR,

pronuncia:              1.   Il ricorso 13 maggio 1999 di __________, è respinto.

                                   2.   L'istanza di interpretazione 13 maggio 1999 di __________ è respinta.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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