Incarto n. 15.1999.00028/29/33/ 34/35/36
Lugano 28 agosto 2000 FP/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 15 febbraio 1999, sulle istanze 19 febbraio 1999 e sulle segnalazioni /denunce 19 febbraio 1999 di
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tutti patr. dallo studio legale __________
contro
le deliberazioni della Seconda Assemblea dei creditori del fallimento __________ e dell’eredità giacente __________, nonché contro l’operato dell’Amministratore fallimentare speciale del fallimento della __________ e dell’eredità giacente __________, __________ e della delegazione dei creditori composta di:
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richiamate le ordinanze presidenziali 19 febbraio 1999, con la quale ai ricorsi non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
- 15 marzo 1999 del __________
- 30 marzo 1999 dell’avv. __________
- 30 marzo 1999 del lic. oec. __________
- 1° aprile 1999 dell’avv. __________
- 30 marzo 1999 dell’avv. __________
- 30 marzo 1999 dell’avv. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 23 febbraio 1994 è stato decretato il fallimento della __________;
che la prima assemblea dei creditori ha nominato in data 29 settembre 1994 un’amministrazione speciale nella persona del dott. __________;
che nel contempo è stata pure nominata una delegazione dei creditori così composta:
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che in data 17 settembre 1993 è deceduto __________;
che avendo gli aventi diritto rinunciato all’eredità è stata decretata la liquidazione dell’eredità giacente ex art. 193 LEF, con la nomina in sede di prima assemblea dei creditori del 29 settembre 1994 del dott. __________ quale amministratore speciale e di una delegazione dei creditori composta di :
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che la seconda assemblea dei creditori si è tenuta, per entrambe le procedure, il 5 febbraio 1999;
che nel corso di tali assemblee sono stati riconfermati l’amministrazione fallimentare speciale e la delegazione dei creditori già in carica;
che con ricorsi 15 febbraio 1999 __________, __________ e l’__________ si aggravano contro le deliberazioni della seconda assemblea dei creditori, postulandone l’annullamento;
che con istanze 19 febbraio 1999 __________, __________ e l’__________ chiedono la revoca dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori per entrambe le procedure;
che con segnalazioni/ denunce 19 febbraio 1999 __________, __________ e l’__________ chiedono l’apertura di un’inchiesta avente per oggetto l’operato degli organi del fallimento __________, nonché l’operato degli organi dell’eredità giacente __________;
che delle osservazioni dell’amministratore fallimentare speciale e dei membri della delegazione dei creditori si dirà, se del caso, in seguito;
che le parti sono state citate per un’udienza di discussione prevista per il 22 aprile 1999;
che su richiesta del __________ tale udienza è stata rinviata al 21 giugno 1999;
che a seguito di un ulteriore rinvio chiesto dall’__________ l’udienza in questione veniva posticipata al 24 agosto 1999;
che su richiesta del __________ l’udienza veniva ulteriormente rinviata al 15 novembre 1999;
che con scritto 11 novembre 1999 il __________ chiedeva un ennesimo rinvio dell’udienza prevista per il 15 novembre 1999;
che accogliendo tale richiesta, questa Camera fissava una nuova udienza per il 25 gennaio 2000;
che a seguito di trattative in corso tra le parti l’udienza del 25 gennaio 2000 veniva annullata;
che con scritto 11 luglio 2000 l’__________ ha chiesto la riattivazione di tutte le procedure;
che con sentenza 25 luglio 2000 di questa Camera in materia di determinazione della notula dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori del fallimento __________ e dell’eredità giacente __________, di cui viene data copia ai ricorrenti in qualità di parti interessate, la stessa è stata accertata in fr. 221'783.11 (__________) e fr. 399'125.11 (Eredità giacente __________) a fronte di pretese cifrate in fr. 385'492.58 (__________) e fr. 742'463.57 (Eredità giacente __________);
che i ricorsi 15 febbraio 1999, le istanze 19 febbraio 1999 e le segnalazioni/ denunce 19 febbraio 1999 di __________, __________ e dell’__________ sono tutti diretti contro l’operato dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento della __________ e dell’eredità giacente __________;
che i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo;
che di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.99.28, inc. 15.99.29, inc. 15.99.33, 15.99.34, 15.99.35 e 15.99.36;
che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);
che in occasione della determinazione della remunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori non sono emersi elementi di gravità tale da procedere ad interventi radicali di destituzione, pur non potendo sottacere talune manchevolezze, in particolare la commistione di ruoli tra amministrazione fallimentare speciale e delegazione dei creditori;
che nel corso delle riunioni della delegazione dei creditori venivano spesso trattati aspetti di competenza dell’amministrazione fallimentare;
che le incertezze procedurali dell’amministrazione fallimentare e della delegazione dei creditori nell’allestimento della graduatoria, degli elenchi oneri e degli inventari non hanno sicuramente contribuito allo snellimento della procedura ed al conseguente contenimento dei costi;
che tale circostanza è confermata dal ripetuto ricorso all’UF di Lugano, i cui funzionari hanno pure presenziato ad alcune riunioni, a dimostrazione del fatto che vi erano da parte dell’amministrazione fallimentare speciale carenze cognitive in materia;
che si ricorre all’amministrazione speciale nella convinzione che ai maggiori costi faccia riscontro una maggiore competenza e sollecitudine nel portare a compimento la procedura: il caso in esame sembrerebbe portare alla conclusione opposta;
che ai lumi dei funzionari dell’UF di Lugano tanto l’amministrazione fallimentare speciale quanto la delegazione dei creditori hanno peraltro fatto capo per ragguagli di carattere procedurale;
che l’amministrazione fallimentare speciale, si è dimostrata incapace di gestire la sua attività in termini di utilizzo razionale degli interventi e avendo in sostanza disatteso le funzioni direttive tipiche di siffatto organo;
che i membri della delegazione dei creditori dovevano rendersi conto dello spreco di tempo, in larga parte riconducibile a carenze gestionali dell’amministrazione fallimentare speciale;
che la delegazione dei creditori ha così svolto lavori che spettano all’amministrazione fallimentare speciale, disattendendo che la sua specifica mansione è quella di vigilare sulla gestione dell’amministrazione del fallimento e di determinarsi ex art. 237 cpv. 3 n.1-5 LEF nell’ossequio del principio dell’economicità e della razionalità dei suoi interventi;
che detto altrimenti, se la delegazione dei creditori ritiene che l’amministrazione fallimentare non sia all’altezza dei suoi compiti oppure che con il suo stile di lavoro determini un’eccessiva e ingiustificata perdita di tempo per la delegazione, essa deve richiedere l’intervento dell’Autorità cantonale di vigilanza per il ripristino di una gestione efficace ed economicamente corretta;
che ove vi fossero stati interventi eccessivi, in termini di tempo, da parte della delegazione dei creditori per fatti imputabili a scarsa efficienza dell’amministrazione fallimentare speciale, non si dà esimente per chi non ne ha tratto la sola conclusione possibile: sottoporre la questione ad un’assemblea dei creditori, chiedendo la destituzione dell’amministrazione, oppure sottoporre il caso all’Autorità di vigilanza;
che di conseguenza sono innegabili carenze nello svolgimento della propria funzione da parte dell’amministrazione fallimentare speciale su cui è opportuno che si esprima la Seconda assemblea dei creditori in seduta da convocare dall’amministrazione fallimentare speciale;
che all’ordine del giorno di tale assemblea dovrà essere inserita una trattanda relativa alla conferma o revoca dell’amministrazione fallimentare speciale;
che alla Seconda assemblea dei creditori possono partecipare tutti i creditori, i cui crediti non siano stati rigettati definitivamente (oltre ai creditori con crediti ammessi, anche quelli la cui qualifica dipenda dall’esito di un ricorso ex art. 17 LEF o di un’azione di contestazione della graduatoria nel senso dell’art. 250 LEF), ad esclusione dei creditori rivendicanti con successo nel senso dei combinati art. 242 LEF e 34 RUF e dei creditori privilegiati di massa, ossia di quei creditori con crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, che obbligano non il fallito ma la massa fallimentare (cfr. ad esempio l’art. 262 cpv. 1 LEF); sulla nozione, Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 48 n. 2-9, p. 391 s., con riferimenti;
che il miglior accertamento della qualità di creditore determina la differenza qualitativa tra la Prima e la Seconda assemblea, giustificando le estese competenze di cui solo quest’ultima beneficia;
che le estese competenze della Seconda assemblea – riconducibili al senso di responsabilità di chi decide nella consapevolezza che una buona gestione consente un maggior ricavo da distribuire - si riassumono in sostanza nella facoltà di:
ordinare quanto è necessario alla gestione corretta e celere della liquidazione fallimentare (art. 253 cpv. 2 seconda proposizione LEF): in siffatte incombenze rientrano, a titolo esemplificativo, la riattivazione delle cause civili e dei procedimenti amministrativi sospesi al momento della dichiarazione di fallimento (art. 207 cpv. 1 e 2 LEF), la realizzazione a trattative private dei beni appartenenti alla massa (art. 256 cpv. 1 seconda proposizione LEF), la rinuncia a far valere determinati diritti spettanti alla massa (con cessione ai creditori ex art. 260 cpv. 1 LEF) o la realizzazione di tali pretese nell’ipotesi che non siano state formulate domande di cessione (art. 260 cpv. 3 LEF);
deliberare sulla conferma o la revoca dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori;
deliberare sulla proposta di concordato nella procedura di fallimento ex art. 332 LEF, previo parere dell’amministrazione, purché l’avviso di convocazione né faccia menzione;
che un cambiamento di amministrazione è, in linea di principio, contrario allo scopo della legge quando la procedura fallimentare volge al termine (DTF 109 III cons. 2), riservato il caso in cui l’amministrazione fallimentare non sia in grado di condurre a compimento la procedura (DTF 109 III 90 cons. 3b);
che nel caso di specie la delegazione dei creditori non è esente da critiche, in particolare per il fatto che non ha rilevato che vi fosse un’amministrazione fallimentare speciale di dubbia efficienza;
che appare quindi opportuno sottoporre al vaglio assembleare anche la conferma della delegazione dei creditori, con diritto per i ricorrenti/istanti/segnalanti di esprimersi anche per mezzo di una relazione scritta ai creditori da far pervenire agli stessi assieme alla convocazione ad opera dell'amministrazione fallimentare speciale;
che se dovessero derivare danni alla massa fallimentare dal modus operandi dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori, resta aperta la via dell’azione di responsabilità contro gli organi fallimentari;
che contro le deliberazioni di tale assemblea è data facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza;
che viste le peculiarità del caso in esame, nel corso della Seconda assemblea, deve essere concesso a tutti i creditori il diritto di esprimersi, con verbalizzazione degli interventi;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 237 cpv. 2, 241, 252 e 253 LEF
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.99.28, 15.99.29, 15.99.33, 15.99.34, 15.99.35 e 15.99.36 sono dichiarate congiunte.
2. I ricorsi 15 febbraio 1999 di __________, __________ e dell’ (inc. 15.99.28 e 15.99.29), sono respinti.
3. Le istanze 19 febbraio 1999 di __________, __________ e dell’__________ (inc. 15.99.33 e 15.99.35), sono respinte.
4. Le segnalazioni/denunce 19 febbraio 1999 di __________, __________ e dell’__________ (inc. 15.99.34 e 15.99.36), sono evase nel senso dei considerandi.
4.1. Di conseguenza è fatto ordine all’amministrazione fallimentare speciale del fallimento __________ e dell’eredità giacente __________ di convocare una nuova seduta della Seconda assemblea dei creditori per deliberare sulle seguenti trattande:
a) conferma o revoca dell’amministrazione fallimentare speciale
b) conferma o revoca della delegazione dei creditori
5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
6. Intimazione a:
- __________
Comunicazione UF di Lugano, Viganello
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il segretario: