Incarto n. 15.1999.00195
Lugano 4 gennaio 2000 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 novembre 1999 di
__________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro il pignoramento di salario 22 giugno 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni 3 dicembre 1999 dell'UEF di Locarno
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Il 22 giugno 1999 l’UEF di Locarno procedeva al pignoramento della quota del salario dell’escusso eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base del seguente calcolo:
Reddito del debitore fr. 3'377.--
Minimo base fr. 1’025.-locazione fr. 990.-cassa malati fr. 265.-trasferte e pasti fr. 510.-pulizia vestiti ecc. fr. 200.-totale fr. 2'990.--
C. Con ricorso 24 novembre 1999 __________ si aggrava contro tale calcolo postulando la riduzione della trattenuta mensile e l'impignorabilità della tredicesima. Il ricorrente assevera inoltre che l'importo base di fr. 1'025.-- non sarebbe più adeguato all'aumentato costo della vita.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2. Va rilevato che nella misura in cui il provvedimento impugnato non risulti nullo ex art. 22 LEF, il ricorso 24 novembre 1999 si rivela manifestamente tardivo, essendo il calcolo del minimo di esistenza stato allestito il 22 giugno 1999.
3. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella), l’importo base di fr. 1’025.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3).
L'UEF di Locarno ha riconosciuto all'escusso i seguenti importi:
trasferte e pasti fr. 510.-pulizia vestiti ecc. fr. 200.--
Tali importi vanno ad aggiungersi all'importo base fr. 1'025.-- . Ne consegue che non possono essere accordate ulteriori deduzioni, in aggiunta agli importi già riconosciuti dall'UEF di Locarno.
4. __________ si aggrava contro il pignoramento della tredicesima. Orbene nelle proprie osservazioni l'UEF di Locarno ha comunicato che il pignoramento non comprende la tredicesima mensilità del salario percepito dall'escusso, malgrado la stessa andrebbe pignorata, essendo parte integrante del reddito. Tuttavia il calcolo dell'eccedenza pignorabile non può essere modificato a scapito del ricorrente, ostandovi il divieto della reformatio in peius espressamente sancito dall'art. 22 LPR. Il calcolo del minimo di esistenza allestito dall'UEF di Locarno deve quindi essere confermato.
5. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 990.-- per un appartamento che l'escusso occupa a __________. E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 990.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 700.-al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento monolocale a __________ o in un comune viciniore.
6. Ne consegue la reiezione del gravame.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 93 e 116 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 24 novembre 1999 di __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all'UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria