Incarto n. 15.1999.00178
Lugano 17 marzo 2000 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 ottobre 1999 di
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patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l’avviso d’incanto 11 ottobre 1999
nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
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rappr da __________
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rappr. da __________
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richiamata l’ordinanza presidenziale 18 ottobre 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo
viste le osservazioni
- 31 ottobre 1999 di __________ e __________
- 3 novembre 1999 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. In data 13 aprile 1999 l’UE di Lugano pignorava l’autovettura SAAB 9000 CS 2.3 Turbo, modello 1992, di proprietà dell’escusso.
C. L’11 ottobre 1999 veniva notificato l’avviso d’incanto relativo all’autovettura pignorata, indetto per il giorno 5 novembre 1999.
D. Con ricorso 14 ottobre 1999 __________ insorge contro tale provvedimento sostenendo che l’autovettura in oggetto sarebbe necessaria per poter espletare la propria attività di consulente all’estero
E. Delle osservazioni di __________ e __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione. Anche l’automobile, che occorre ad una persona per svolgere la sua attività lavorativa, può, in caso di sufficiente redditività, risultare impignorabile (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad art. 92 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 27, p. 170). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione e l’autorità cantonale di vigilanza devono accertare d’ufficio le circostanze determinanti per l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF 113 III 78).
Interrogato formalmente il 28 febbraio 2000 __________ ha dichiarato di svolgere l’attività di consulente commerciale all’estero, in particolare in Europa centro–orientale. Egli ha dichiarato di percorrere per lavoro circa 120'000 km all’anno, percependo un reddito lordo annuo tra fr. 70'000.— e fr. 100'000.— (cfr. verbale d’interrogatorio formale 28 febbraio 2000), cui sono da dedurre spese nella misura del 40% circa. Egli ha inoltre prodotto copia del contratto di lavoro con la __________ dal quale risulta che il ricorrente è tenuto a mettere a disposizione la propria autovettura, per la quale percepisce un rimborso spese di fr. 0.18 al km.
3. Orbene, sulla scorta delle risultanze istruttorie, si evince che l’autovettura SAAB 9000 oggetto del pignoramento deve essere considerata impignorabile, in quanto necessaria all’escusso per il conseguimento del proprio reddito. Si rileva inoltre che a prescindere dal valore di stima, avendo l’escusso dichiarato che l’autovettura ha percorso a tutt’oggi 600'000 km (verbale d’interrogatorio formale 28 febbraio 2000), il valore dell’oggetto pignorato è esiguo.
4. Ne consegue l’accoglimento del gravame, con il rilievo che in occasione di ulteriori procedimenti l’Ufficio di esecuzione dovrà in primo luogo pignorare il salario, ritenuto che l’escusso ha dichiarato all’udienza del 28 febbraio 2000 quanto risulta al considerando 2.
Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 92 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 14 ottobre 1999 di __________, è accolto.
Di conseguenza l’autovettura SAAB 9000 CS 2.3 Turbo di proprietà di __________, è impignorabile ex art. 92 cpv.1 n. 3 LEF e l’avviso d’incanto 11 ottobre 1999, è annullato.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria