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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.2000 15.1999.176

18 avril 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,305 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.1999.00176

Lugano 18 aprile 2000/FP/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 settembre 1999 di

                                         __________

                                         patr. dall’avv. __________

                                         contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la decisione 23 settembre 1999 in materia di pignoramento di salario nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

                                         __________

                                         __________

                                         rappr. da __________

                              __________

                                         __________

                                         patr. dall’avv. __________

viste le osservazioni

- 7 ottobre 1999 di __________

- 13 ottobre 1999 di __________

- 14 ottobre 1999 dell’UE di Lugano                  

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti. L’UE di Lugano ha stabilito in data 22 marzo 1999 il minimo di esistenza del debitore come segue :

                                         Guadagno:                     debitore                       fr.  4’300.--   (54%)

                                                                                coniuge                       fr.  3’612.20  (46%)

                                                                                                                     fr.  7'912.20

                                         Minimo di esistenza:

                                         importi di base              fr. 1’370.—

                                         figli minorenni                fr.    400.-locazione                       fr. 1’200.-riscaldamento               fr.    150.-cassa malati                  fr.    833.50

                                         pasti fuori dom.             fr.    180.-trasferte                          fr.    250.-totale                              fr. 4’383.50                 fr.  2'367.--    (54%)

                                   B   In data 22 settembre 1999, avendo il debitore provato il versamento dell’importo mensile di fr. 1'234.-- a titolo di alimenti, l’UE di Lugano procedeva ad un nuovo calcolo del minimo di esistenza dell’escusso:

                                         importi di base              fr. 1’370.—

                                         figli minorenni                fr.    400.-locazione                       fr. 1’200.-riscaldamento               fr.    150.-cassa malati                  fr.    833.50

                                         alimenti                          fr. 1'234.-pasti fuori dom.             fr.    180.-trasferte                          fr.    250.-totale                              fr. 5’617.50                 fr. 3’033.45   (54%)            

                                 C.   Con scritto 22 settembre 1999 il legale dell’escusso postula un nuovo calcolo del minimo di esistenza sostenendo che il debito alimentare derivante dal precedente matrimonio del debitore non debba essere sopportato dal coniuge, il quale sarebbe tenuto a contribuire unicamente alle spese attuali. Con scritto 23 settembre 1999 l’UE di Lugano ha respinto le richieste dell’escusso confermando il calcolo del minimo di esistenza allestito in data 22 settembre 1999.

                                  D.   Contro tale decisione si è aggravato in data 30 settembre 1999 __________ sulla base delle medesime argomentazioni di cui allo scritto 22 settembre 1999. Il ricorrente postula inoltre il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria.

                                  E.   Delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura e dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   2.   Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Ne consegue che la decisione dell’UE di Lugano di considerare il reddito della moglie nel calcolo dell’eccedenza pignorabile è corretta.

                                   3.   Il ricorrente sostiene che l’importo mensile a titolo di alimenti, nel determinare l’eccedenza pignorabile, vada sottratto dalla quota del minimo di esistenza a carico dell’escusso.

                                         Orbene, il Tribunale federale ha stabilito che appare adeguato, nel determinare la quota pignorabile, dedurre dal reddito netto dell’escusso il contributo alimentare che il debitore deve versare ad un figlio nato da un matrimonio precedente (cfr. DTF 116 III 80/81). Nel caso in esame l’UE di Lugano ha accertato che il debitore è tenuto a corrispondere l’importo mensile di fr. 1'874.85 quale contributo alimentare per i due figli minorenni. Risulta altresì che tale importo è stato effettivamente versato per il mese di ottobre 1999 nella misura di fr. 1'834.— (cfr. lettera 5 ottobre 1999 Servizio ricuperi e anticipi alimenti/UE di Lugano).

                                   4.   Il ricorrente ha preteso ed ottenuto il riconoscimento dell’importo mensile di fr.83350 a titolo di premi della cassa malati. Orbene, dai certificati della cassa malati __________ e __________ prodotti dal ricorrente si evince che l’importo riconosciuto dall’UE di Lugano risulta comprensivo delle prestazioni secondo la LCA. Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, l’importo in questione deve essere ridotto a fr. 484.90.

                                         Di conseguenza sulla scorta delle considerazioni precedenti il calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso si presenta come segue:

                                         Guadagno:   debitore            fr. 2’466 (4’300.--/1'834.--)      (40%)

                                                               coniuge            fr. 3’612.20           (60%)

                                                                                         fr. 6'078.20

                                         Minimo di esistenza:

                                         importi di base                      fr. 1’370.—

                                         figli minorenni                        fr.    400.-locazione                                fr. 1’200.-riscaldamento                        fr.    150.-cassa malati                          fr.    484.90

                                         pasti fuori dom.                      fr.    180.-trasferte                                  fr.    250.-totale                                       fr. 4’034.90             fr. 1'614.--  (40%)

                                   5.   Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

                                         Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

                                         A norma dell’art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF “il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell’art. 4 della Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri”. La necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 20a cpv.2 n. 2 LEF, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2.4.1 ad art. 15a, p. 230; DTF 122 I 10 cons. 2c), come peraltro ammete esplicitamente __________ (cfr. osservazioni 13 ottobre 1999, p. 9, n. 8). Ne consegue che, vertendo il gravame sul calcolo del minimo di esistenza dell’escusso ed essendo l’Autorità di vigilanza tenuta ad accertare d’ufficio i fatti e ad applicare d’ufficio il diritto, le domande di assistenza giudiziaria di __________ e __________ devono essere respinte, non rientrando questo caso tra quelli di particolare impegno.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 15a LPR

pronuncia:              1.   Il ricorso 30 settembre 1999 di __________, è parzialmente accolto.

                               1.1.   Di conseguenza il minimo di esistenza di __________ è determinato in fr. 1’614.--.

                                   2.   L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria di __________ è respinta.

                                   3.   L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria di __________, è respinta

                                   4.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   6.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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