Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.08.2000 15.1999.170

3 août 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,667 mots·~13 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.1999.00170 15.2000.00034

Lugano 3 agosto 2000 /LG/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 settembre 1999 di

                                          __________

                                          rappr. dallo studio legale __________

e sul ricorso 11 febbraio 2000 e sulla domanda di restituzione di termine 11 febbraio 2000 di

                                          __________

                                          rappr. dall’avv. __________

                                          contro

l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio contro il pignoramento 10 settembre 1999 rispettivamente contro l'intimazione del PE __________ e i successivi atti esecutivi

procedura concernente anche                     

                                          __________

                                          rappr. dal __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 15 febbraio 2000, con la quale al ricorso 11 febbraio di __________ è stato concesso l’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                       

                                          A.    Con decreto di sequestro 10 maggio 1999 il Pretore di Mendrisio-Sud ha ordinato il sequestro presso il __________ di __________ di tutti i valori patrimoniali pertoccanti economicamente a __________, ed in particolare tutti gli attivi relativi alla relazione bancaria n. __________, fino a concorrenza di un credito della __________ (di seguito: __________) di fr. 578'879.20 oltre interessi del 6% a partire dal 2 aprile 1999.

                                          B.    L'UEF di Mendrisio ha eseguito il sequestro nel pomeriggio del 10 maggio 1999, verbalizzando la dichiarazione del __________ di aver preso atto e conoscenza del decreto e verbale di sequestro, nonché delle diffide ivi contenute.

                                          C.    Il 18 maggio 1999 la __________ ha inoltrato una domanda di esecuzione per il proprio credito, segnalando che la stessa avveniva a convalida del sequestro 10 maggio 1999.

                                          D.    L'UEF di Mendrisio ha allestito il 19 maggio 1999 il precetto esecutivo n. __________ e ha provveduto ad inviarlo, assieme al decreto e verbale di sequestro, alla Pretura di Como per intimazione.

E.         In data 28 maggio 1999, l'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di __________ ha provveduto a notificare a mezzo del servizio postale il decreto e il verbale di sequestro, nonché il PE __________. L'invio raccomandato è giunto il 31 maggio 1999 a __________; esso è tuttavia rimasto in giacenza presso l'Ufficio postale ed è stato retrocesso al mittente. Il 21 giugno 1999 gli atti (compreso l'esemplare per il debitore del PE) sono ritornati all'UEF di Mendrisio.

                                          F.     In data 23 giugno 1999 la __________ ha domandato il proseguimento dell'esecuzione n. __________; il pignoramento è poi avvenuto il 10 settembre 1999 presso il __________ di __________. In quest'occasione è stato pignorato il conto n. __________, già precedentemente sequestrato. In base agli estratti conto prodotti dal __________ seduta stante si è potuto immediatamente appurare che il saldo di tale conto al momento del sequestro era di fr. 3'401.--, mentre al momento del pignoramento prevedeva un saldo negativo di fr. 1'638.--. Nella medesima occasione la __________ ha chiesto al __________ di produrre tutta la documentazione inerente alle transazioni operate sul conto pignorato negli ultimi 5 anni.

                                          G.    Il 14 settembre 1999 il __________ si è rifiutato di produrre la documentazione richiesta e ha giustificato le operazioni avvenute sul conto dal sequestro al pignoramento con un difetto del sistema interno informatico, riconoscendosi responsabile del danno.

                                          H.    Con ricorso 20 settembre 1999 la __________ ha chiesto che il __________ sia obbligato a produrre tutta la documentazione degli ultimi 5 anni relativa al conto pignorato.

                                          I.      Con osservazioni 1° ottobre 1999, il __________ ha chiesto la reiezione del gravame, sostenendo che il ricorso della __________ tenderebbe ad eludere l'istituto procedurale dell'edizione di documenti da parte di terzi.

                                          J.     Non essendo giunte osservazioni da parte __________, l'UEF ha presentato le osservazioni 7 ottobre 1999 confermando il proprio operato.

                                          K.    In data 17 gennaio 2000, l'avv. __________ ha comunicato al rappresentate in Ticino della __________ di rappresentare __________ in un procedimento giudiziario avviato dalla __________ nei confronti di __________; in questo scritto ha comunicato che le richieste della creditrice sarebbero state respinte con decisione del 5 gennaio 2000 dal Landgericht di __________; parimenti ha ammesso di essere stata informata dal __________ che contro il suo cliente erano pendenti delle procedure esecutive ("Vollstreckungsmassnahmen"), di cui ha chiesto espressamente la cessazione.

                                          L.     Con telefax 2 febbraio 2000 __________ ha comunicato all'UEF di Mendrisio di opporsi al precetto esecutivo n. __________, poiché avrebbe preso visione del contenuto dello stesso unicamente il giorno precedente presso la propria legale in Germania, dopo che quest'ultima l'avrebbe a sua volta ricevuto in copia dal legale della __________ in Ticino. Con telefax 7 febbraio 2000 __________ ha precisato di non essere domiciliato a __________, bensì nel __________, dove si sarebbe dovuto procedere alla notifica degli atti esecutivi.

                                          M.    Con ricorso 11 febbraio 2000 __________ chiede che il precetto esecutivo n. __________ gli venga rinotificato e che gli atti successivi (in particolare il pignoramento 10 settembre 1999) vengano annullati, a motivo che il precetto esecutivo non gli sarebbe mai stato notificato di persona e che il suo domicilio si trova nel __________.

                                                  Con istanza separata 11 febbraio __________ chiede che gli venga restituito il termine per formulare opposizione giusta l'art. 33 cpv. 4 LEF.

                                          N.    Con osservazioni 2 marzo 2000 la __________ chiede che il ricorso 11 febbraio venga respinto poiché tardivo e infondato; in particolare essa sostiene che __________ avrebbe avuto conoscenza delle procedure esecutive già nell'estate del 1999, e sicuramente il 17 gennaio 2000, come si rivelerebbe dalle affermazioni in tale senso della legale in Germania del ricorrente. Essa sostiene pure che il ricorso è infondato poiché il vero domicilio del ricorrente sarebbe proprio __________.

                                                  Con separate osservazioni 2 marzo 2000 la __________ chiede pure la reiezione dell'istanza di restituzione del termine per formulare opposizione, poiché l'istante avrebbe preso conoscenza delle procedure esecutive al più tardi il 17 gennaio 2000 e si sarebbe opposto al più presto il 2 febbraio 2000: il termine di opposizione sarebbe pertanto già trascorso.

                                          O.    Con osservazioni 10 marzo 2000 l'UEF di Mendrisio si è rimesso al giudizio di questa Camera.

Considerando

in diritto:                     

                                          1.     Il ricorso 20 settembre 1999 di __________, nonché il ricorso 11 febbraio 2000 e l'istanza 11 febbraio 2000 __________ in restituzione del termine di opposizione sono tutti diretti contro l'operato dell'UEF di Mendrisio nell'ambito dell'esecuzione promossa da __________. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.1999.170 e 15.2000.34. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).

                                          2.     Giusta l'art. 64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi si notificano di persona al debitore nella sua abitazione o nel luogo dove esercita la sua professione; se egli non è presente in uno di questi luoghi, ma sono presenti dei familiari o degli impiegati, la notificazione può essere fatta a quest'ultimi. Se nessuna di queste persone è presente, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia (art. 64 cpv. 2 LEF). Se anche in questo modo non è possibile la notificazione personale, essa si fa mediamente pubblicazione (art. 66 cpv. 4 LEF).

                                                  In ogni caso, l'invio postale in busta chiusa sul territorio svizzero di un precetto esecutivo - anche se per raccomandata - non è ammesso (Paul Angst , in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 10 ad art. 64).

                                          3.     Quando il debitore ha il proprio domicilio all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti estere, o - in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta - per posta (art. 66 cpv. 3 LEF).

                                                  La fonte giuridica più importante in tema di rogatorie in materia civile sono le Convenzioni dell'Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12) e del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131). In particolare occorre segnalare che in virtù dell'art. 5 della Convenzione 15 novembre 1965, l’Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto "a) o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio, b) o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto".

                                                  La notifica qualificata di un precetto esecutivo attraverso la posta estera è esclusa, a meno che la Svizzera abbia concluso con il paese estero una convenzione su questo punto (Paul Angst, in: op. cit., vol. I, n. 17 ad art. 66).

                                          4.     Per quanto riguarda la notificazione di atti esecutivi in Italia, essa deve avvenire per il tramite del competente Tribunale italiano (DTF 94 III 35). Nonostante questa autorità non sia tenuta a notificare l'atto nelle forme previste dall'ordinamento elvetico e che pertanto la notificazione di atti esecutivi può anche avvenire tramite invio raccomandato, sarebbe auspicabile che l'Ufficio inviti l'autorità competente a voler notificare l'atto esecutivo con invio raccomandato con ricevuta di ritorno, affinché si possa stabilire con certezza da quando cominciano a decorrere i termini connessi con l'atto notificato e da chi esso sia stato ricevuto (Paul Angst, in: op. cit., vol. I, n. 17 ad art. 66).

                                          5.     Nel caso in esame l'UEF di Mendrisio ha correttamente provveduto a trasmettere il decreto e il verbale di sequestro, nonché il precetto esecutivo n. __________ alla Pretura (recte: Tribunale) di __________, la quale - tramite il suo Ufficio unico notificazioni ed esecuzioni - ha inviato per lettera raccomandata questi documenti. Dal momento che la raccomandata non è stata ritirata, l'intero plico è stato retrocesso all'UEF di Mendrisio. Nell'incarto dell'UEF si trova ancora l'originale della copia per il debitore del PE n. __________.

                                                  Occorre pertanto riconoscere che il PE qui in esame non è stato validamente notificato a __________. L'UEF avrebbe pertanto dovuto procedere alla pubblicazione dello stesso, così come impone l'art. 66 cpv. 4 LEF.

                                          6.     Contrariamente a quanto sostenuto dalla __________, nessun elemento oggettivo permette di concludere __________ sia venuto a conoscenza del sequestro e dell'esecuzione a convalida dello stesso prima del 17 gennaio 2000, data in cui la patrocinatrice in Germania dell'escusso ha dichiarato di essere a conoscenza di procedure esecutive in Svizzera, così come comunicato dal __________.

                                                  In effetti, la banca ha informato __________ unicamente dell'avviso di pignoramento 20 luglio 1999 dato che le era stato inviato in copia; la banca sapeva pertanto dell'esistenza dell'esecuzione, ma non avendo la possibilità di ricevere una copia del PE, non ha evidentemente potuto trasmetterla al suo cliente.

                                                  Giocoforza è pertanto di costatare che il 17 gennaio 2000, il PE non era ancora stato notificato all'escusso.

                                          7.     Per esplicita ammissione di __________, egli ha preso conoscenza del contenuto del PE n. __________ solo il 1° febbraio 2000, dopo che questo atto è stato trasmesso dal patrocinatore in Svizzera della __________ al patrocinatore dell'escusso in Germania.

                                                  Le conseguenze giuridiche di questa presa di conoscenza decorrono pertanto da questa data.

                                          8.     In virtù dell'art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza la restituzione del termine; egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto omesso.

                                                  L'escusso, che chiede la restituzione di un termine, deve pertanto provare che un ostacolo indipendente da sua colpa è all'origine del non rispetto di questo termine. Quali motivi di restituzione si contano in particolare l'impossibilità oggettiva, la forza maggiore, impossibilità soggettiva esente da colpa o la scusabile inosservanza del termine. L'autorità di sorveglianza apprezza liberamente le prove, attenendosi alla semplice verosimiglianza (Francis Nordmann, in:op. cit., vol. I, n. 10 s. ad art. 33; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire del la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ss. ad art. 33; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1992, art. 35 n. 2.3).

                                          9.     Come detto __________ è venuto a completa conoscenza del PE n. __________ il 1° febbraio 2000; il giorno successivo si è formalmente opposto a questo precetto e l'11 febbraio 2000 ha presentato ricorso e istanza di restituzione del termine di opposizione. Tali atti sono pertanto tempestivi.

                                                  A titolo abbondanziale si rileva che il termine per contestare tali atti non era quello ordinario di 10 giorni, bensì quello di 20 giorni, così come rettamente indicato sul PE qui in esame dall'UEF di Mendrisio in virtù dell'art. 33 cpv. 2 LEF.

                                          10.   In casu occorre ammettere che __________ ha provato le circostanze in cui è venuto a conoscenza del PE qui in esame e l'assenza di sua colpa. In effetti, nonostante possano sorgere legittimi dubbi sul suo domicilio, nulla prova che egli si sia intenzionalmente sottratto alla notifica degli atti esecutivi nei suoi confronti. Inoltre, occorre ripetere che l'UEF di Mendrisio avrebbe dovuto pubblicare sul Foglio ufficiale tali atti, subito dopo aver ricevuto dal Tribunale di Como il plico rimasto in giacenza presso gli uffici postali di __________.

                                                  Di conseguenza l'istanza di restituzione del termine per formulare opposizione deve essere accolta; pertanto l'UEF iscriverà nei propri registri l'opposizione al PE n. __________ in data 2 febbraio 2000; il pignoramento 10 settembre 1999 viene quindi annullato e cancellato dai registri dell'UEF.

                                                  I ricorsi 20 settembre 1999 di __________ e 11 febbraio 2000 di __________, divenuti privi d'oggetto, vengono stralciati dai ruoli.

                                          11.   Per quanto riguarda da ultimo la questione del domicilio di __________, occorre rilevare che quest'ultimo ha certamente contribuito a creare confusione; dagli atti non è possibile stabilire con certezza se il domicilio sia nel __________, a __________ o a __________.

                                                  Tali indizi permettono di concludere che __________ non ha un domicilio certo e stabile; torna pertanto applicabile l'art. 48 LEF che supplisce a tale mancanza istituendo un foro speciale esecutivo al luogo di dimora.

                                                  L'esecuzione n. __________ può pertanto essere continuata presso tale foro. L'UEF di Mendrisio - con il consenso dell'escusso - potrà iscrivere il legale ticinese quale rappresentante abilitato a ricevere gli atti esecutivi a lui destinati.

                                          12.   Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 5 Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), art. 17, 33, 35, 48, 64, 66 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:                 

                                          1.     Le procedure di cui agli inc. 15.1999.170 e 15.2000.34 sono dichiarate congiunte.

                                          2.     L'istanza 11 febbraio di restituzione del termine per l'opposizione di __________ è accolta.

                                                  2.1.   Di conseguenza la notifica del precetto esecutivo __________, emesso il 19 maggio 1999, è dichiarata avvenuta il 1° febbraio 2000.

                                                  2.2.   L'UEF di Mendrisio iscriverà l'opposizione al PE __________, avvenuta il 2 febbraio 2000.

                                                  2.3.   Il pignoramento 10 settembre 1999 è dichiarato nullo.

                                          3.     Il ricorso 20 settembre 1999 della __________, è stralciato dai ruoli.

                                          4.     Il ricorso 11 febbraio 2000 di __________, è stralciato dai ruoli.

                                          5.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          6.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

7.    Intimazione a:       - __________

                                                  Comunicazione all'UEF di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

15.1999.170 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.08.2000 15.1999.170 — Swissrulings