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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.2000 15.1999.119

20 avril 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,257 mots·~6 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.1999.00119

Lugano 20 aprile 2000/FP/fc/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 giugno 1999 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro l’operato dell’UEF di Locarno nell’ambito della procedura di ritenzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

__________ patr. dall'avv. __________  

richiamata l’ordinanza presidenziale 13 luglio 1999, con la quale al ricorso non è stato

concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 16 agosto 1999 dell’UEF di Locarno

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                     A.   __________ è una società operante nel settore della vendita di abbigliamento e calzature. Essa svolge la propria attività ad __________ nei locali di proprietà di __________.

                                  B.   In data 18 maggio 1999 __________ ha fatto spiccare nei

        confronti della __________ il precetto esecutivo n. __________ di fr.45'780.- esercitando nel contempo il diritto di ritenzione ex art. 268 CO per le pigioni scadute relative al periodo febbraio-maggio 1999. L’UEF di Locarno ha allestito il 18 maggio 1999 un primo inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione.

C.    A seguito di contestazioni da parte della debitrice

        l’UEFdi Locarno, dopo averlo più volte modificato, procedeva in data 15 giugno 1999 alla notifica del verbale d’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione nell’esecuzione n. __________.

D.    Con ricorso 24 giugno la __________ si aggrava contro tale atto formulando il seguente petitum:

“Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, la procedura d’inventario di cui alla ritenzione __________ 1999 dell’UEF di Locarno, ed in particolare il verbale di tale Ufficio intimato alla __________ in data 15.06.1999 (nonché ogni altro) è riformato tenendo conto di quanto segue:

vanno inventariati unicamente gli oggetti facenti parte dell’arredamento mobiliare del negozio, ad esclusione delle posizioni di arredamento figuranti ai n. 11, 24, 26, 27 e 28 del verbale in oggetto e ad esclusione delle calzature di cui alle posizioni dal n. 29 al n. 36 del verbale in oggetto;

il totale esposto va rivalutato in almeno fr. 70'000.--;

va tenuto conto dell’ulteriore acconto pagato, pari a fr. 890.--, per cui il relativo credito si riduce a fr. 22'890.—e gli oggetti inventariati (arredamento mobiliare) vanno ulteriormente limitati sino a concorrenza di fr. 22'890.--;

solo in via subordinata e rimanendo contestata la pignorabilità delle calzature le stesse andrebbero, se del caso, valutate in almeno fr. 90.— il paio.”

E.     Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se necessario, in seguito. 

Considerando

in diritto:

1.Giusta l’art. 283 cpv. 1 LEF anche prima di iniziare l’esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione. L’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore (cfr. art. 268 cpv. 3 CO; Anton K. Schnyder/M. Andreas Wiede, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.26 ad art. 283 LEF). La dottrina e la giurisprudenza hanno negato la qualifica di strumenti di lavoro di un commerciante ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n.3 LEF alle merci destinate alla vendita e agli oggetti offerti in locazione (DTF 113 III 77; Georges Vonder Mühll; Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.13 ad art. 92 LEF).

Di conseguenza la richiesta della ricorrente d’inventariare unicamente gli oggetti facenti parte dell’arredamento del negozio, tralasciando le calzature destinate alla vendita, non può essere accolta, poiché non si tratta di beni impignorabili ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF.

                                   2.   __________ sostiene che l’UEF di Locarno avrebbe dovuto limitare l’inventario agli oggetti dell’arredamento meno necessari.

                                         L’art. 95 cpv. 1 LEF stabilisce che, si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili. I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito (art. 95 cpv. 2 LEF).Tali indicazioni non sono in alcun modo vincolanti. L’ufficiale può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997,,§ 22 n. 41, p. 157). L’Ufficio può inoltre derogare a tale regola nel caso in cui la richiesta di una parte appaia giustificata ( cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 23 ad art. 95). La soluzione prospettata dall’ufficio di esecuzione deve permettere di tutelare sufficientemente gli interessi dei creditori (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). Infatti nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore collidano, prevalgono questi ultimi (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 24 ad art. 95).

                                         Orbene, l’UEF di Locarno ha agito correttamente inventariando tutti gli oggetti facenti parte  dell’arredamento del negozio locato, in quanto solo in tal modo è possibile garantire la copertura del credito, così come sancito dall’art. 97 cpv. 2 LEF e quindi tutelare gli interessi del creditore.

                                   3.   Secondo la ricorrente l’Ufficio sarebbe incorso in un errore di apprezzamento nell’ambito della valutazione dell’arredamento, il quale andrebbe stimato almeno in fr. 70'000.—. La debitrice chiede quindi una nuova valutazione ai sensi dell’art.97 cpv. 1 LEF. La dottrina ritiene applicabile per analogia anche agli oggetti mobili l’art. 9 cpv. 2 RFF secondo cui ogni parte interessata può entro il termine di ricorso contro il pignoramento e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti (Bénédict Foex, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.16-19 ad art. 97 LEF; Amonn/Gasser, op. cit. § 22 n.50, p. 158). Di conseguenza l’UEF di Locarno dovrà procedere ad una nuova stima dei beni pignorati con l’ausilio di un perito, previo versamento delle spese da parte della __________. Si ricorda tuttavia che l’assenza della stima peritale non inficia il pignoramento che resta operante.

                                   4.   Per quanto concerne l’acconto di fr. 890.-- pagato dalla __________, con lettera 10 agosto 1999 il legale di __________ ha confermato che la procedura esecutiva resta in vigore per l’importo di fr. 22'900.--. Il ricorso si rivela quindi, su tale punto, superato

                                5. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.   

                                         Sulle tasse e le ripetibili, protestate dalle ricorrente, occorre ricordare a futura memoria che - benché la

                                         gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto

                                         amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF

                                         (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,

                                         Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,

                                         Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato

                                         codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1

                                         primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383     

                                         cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.

                                         62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 92, 95 e 97 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 24 giugno 1999 di __________, è parzialmente accolto.

                               2.       E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di determinarsi come al considerando 3 di questa sentenza.

                                   3.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all'UEF di Locarno

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria

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