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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.09.2000 15.1999.112

8 septembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·614 mots·~3 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.1999.00112

Lugano 8 settembre 2000 /FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla segnalazione / denuncia 5 luglio 1999 della

                                          __________

nell’ambito del fallimento della società

                                          __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          -     che in data 3 marzo 1999 il Pretore del distretto di Leventina dichiarava il fallimento della società __________ con sede a __________ ;

                                          -     che l’8 marzo 1999 veniva interrogato __________, amministratore unico della fallita;

                                          -     che nel corso di tale interrogatorio l’amministratore unico ha dichiarato che la fallita non possiede beni mobili o immobili, eccetto il magazzino di generi alimentari;

                                          -     che tali beni sono stati realizzati a trattative private per l’importo di fr. 1'000.--;

                                          -     che in data 9 aprile 1999 veniva decretata la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento della società __________;

                                          -     che il 15 giugno 1999 il Pretore del distretto di Leventina segnalava a questa Camera la possibile violazione, nell’ambito del fallimento __________, degli art. 165,166 e 325 CP;

                                          -     che per l’art. 230 cpv. 1 LEF se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell’ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento;

                                          -     che l’ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento avvertendo che la procedura sarà chiusa se entro dieci giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia per la quota di spese non coperte dalla massa (art. 230 cpv. 2 LEF);

                                          -     che in presenza di una sospensione per mancanza di attivi vengono a mancare gli elementi necessari per formulare valutazioni affidabili su ipotesi di reati fallimentari;

                                          -     che i creditori devono farsi parte diligente a tutela dei propri interessi, attivandosi nei casi in cui ritengano siano state commesse a loro danno violazioni di diritto penale;

                                          -     che detto altrimenti i creditori devono di regola anticipare le spese per la liquidazione fallimentare in via sommaria, di importi ridotti in casi come quello di specie, se vogliono ottenere i vantaggi procedurali che la liquidazione in via sommaria loro concede, segnatamente con le cessioni ex art. 260 LEF ed in ogni caso con il rilascio degli attestati di carenza di beni;

                                          -     che in casu l’UEF di Leventina ha agito correttamente formulando istanza di sospensione della procedura di liquidazione del fallimento __________ al Pretore, non avendo rinvenuto beni atti a coprire le spese di procedura;

                                          -     che spettava ai creditori anticipare l’importo di fr. 3'000.--, richiesto dall’Ufficio per continuare la procedura, in modo da ottenere i benefici di cui agli art. 260 e 265 LEF;

                                          -     che dall’esame dell’incarto fallimentare non sono emersi indizi tali da ipotizzare violazioni di norme LEF;

                                          -     che essendo la procedura in oggetto stata sospesa per mancanza di attivi, mancano gli elementi necessari per formulare valutazioni su ipotesi di reati fallimentari;

                                          -     che di conseguenza la procedura deve essere stralciata dai ruoli senza la necessità di ulteriori atti istruttori;

Richiamato l’art. 14 cpv. 2 LEF

pronuncia:                    

                                          1.   La segnalazione / denuncia 5 luglio 1999 del Pretore del Distretto di Leventina, __________, è stralciata dai ruoli.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:  - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            La segretaria

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