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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.2000 15.1999.00100

18 avril 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,623 mots·~8 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.1999.00100

Lugano 18 aprile 2000/CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 giugno 1999 dell'

                                         __________

                                         contro

                                         __________

e meglio contro la decisione 11 giugno 1999 di non differire l'incanto nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa contro il ricorrente dal

                                         __________

visti:                             -   l'incarto completo relativo alla procedura ricorsuale (inc. __________)

                                     -   il decreto di stralcio 27 luglio 1999 del Pretore di Locarno-Città, le decisioni 11 ottobre 1999 del Pretore di Bellinzona e 26 ottobre 1999 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello e la dichiarazione 29 marzo 2000 dell’UEF di Bellinzona,

richiamata l'ordinanza presidenziale 22 giugno 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo,

ritenuto

in fatto:                    A.   Il __________ (PE __________) ha escusso in via di realizzazione di pegno immobiliare, presso l'UEF di Bellinzona, l'ing. __________ __________, per l’incasso di fr. 3'201'970.--, con interesse, in rimborso di crediti in conto corrente e di un mutuo fisso garantiti da tre cedole ipotecarie di, risp., primo, secondo e terzo rango gravanti tutte le particelle n. __________ RFD nonché __________ e __________ RFP di __________, appartenenti al ricorrente.

                                  B.   Il 12 maggio 1999 è stato depositato l'elenco oneri. Con scritto 28 maggio 1999, il ricorrente ha chiesto il rinvio dell'incanto dei fondi gravati da pegno, fissata per il 1. luglio 1999, fino al completo chiarimento delle posizioni dell'elenco oneri contenziose da parte del Pretore di Bellinzona, ha contestato diversi crediti iscritti nell'elenco oneri ed osservato che gli eventuali aggiudicatari andrebbero edotti che la parte elettromeccanica (motori, macchinari, frantoi, ecc.) non era di proprietà del debitore. Con atto 4 giugno 1999, l'UEF di Bellinzona ha fissato al ricorrente un termine di 20 giorni per promuovere azione di contestazione dell'elenco oneri.

                                         Mediante decisione formale 11 giugno 1999, qui impugnata, l'UEF di Bellinzona ha inoltre respinto la richiesta 28 maggio 1999 del ricorrente, riferendosi all'art. 141 cpv. 1 LEF e argomentando che l'eventuale modifica del piede d'asta in seguito alla contestazione dell'elenco oneri che il ricorrente intendeva inoltrare e che verteva su una somma di fr. 18'000.--, era ininfluente di fronte ad una stima peritale complessiva di fr. 3'200'000.--.

                                  C.   Con il ricorso in esame, __________ contesta che l'importo oggetto di contestazione ammonti solo a fr. 18'000.--, bensì a circa fr. 719'590.--, aggiungendo alle 5 posizioni contestate con lo scritto 28 maggio 1999 (per un importo di circa fr. 18'000.--), una pretesa di fr. 68'025.20 a suo favore nei confronti della ____________________ iscritta all'elenco oneri per un credito di fr. 99'846,50 garantita da ipoteca legale provvisoria, nonché una contestazione dell'importo di fr. 643'590,20, secondo lui iscritto nell'elenco oneri a titolo di interessi sui crediti garantiti da ipoteche convenzionali. Inoltre, il ricorrente ribadisce che gli eventuali aggiudicatari vanno edotti che la parte elettromeccanica (motori, macchinari, frantoi, ecc.) non è di proprietà del debitore.

                                  D.   Nelle sue osservazioni 23 agosto 1999, la ditta __________, di __________, cessionaria del credito del __________ ‑ cessione peraltro debitamente notificata al ricorrente dall'UEF di Bellinzona con scritto 28 giugno 1999 ‑ ha chiesto la reiezione del ricorso, osservando in particolare che il diritto di pegno si estende alle parti costitutive ed agli accessori. In replica (del 9 settembre 1999) ed in duplica (del 27 settembre 1999), il ricorrente, pur non contestando la legittimazione della ditta __________, e quest'ultima sono rimasti sulle loro posizioni. Nelle sue osservazioni 25 agosto 1999, l'UEF di Bellinzona ha dichiarato di condividere le osservazioni della ditta __________

                                  E.   Con decreto 27 luglio 1999, il Pretore di Locarno-Città ha stralciato dai ruoli la domanda di moratoria a scopo di concordato presentata dal ricorrente il 25 giugno 1999 e dal medesimo ritirata il 26 luglio 1999.

                                         Con decisione 11 ottobre 1999, il Pretore di Bellinzona ha respinto l'azione di contestazione dell'elenco oneri inoltrata dal ricorrente, decisione confermata dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza 26 ottobre 1999 (inc. 12.1999.00208).

                                         Con dichiarazione 29 marzo 2000, l’UEF di Bellinzona ha confermato l’assenza di altre contestazioni dell’elenco oneri oltre quella inoltrata dal ricorrente.

Considerato

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 141 cpv. 1 LEF, "se un diritto iscritto nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi". Il secondo capoverso della stessa disposizione recita: "Tuttavia, se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio o sulla determinazione dei creditori pignoratizi garantiti da un accessorio, si può procedere all'incanto del fondo e dell'accessorio". Presupposto indispensabile del differimento dell'incanto è quindi l'esistenza di una lite relativa all'elenco oneri.

                                   2.   Orbene, nella fattispecie, la decisione impugnata (datata 11 giugno 1999) è stata presa prima che il ricorrente inoltrasse l'azione di contestazione dell'elenco oneri (datata 24 giugno 1999), il quale non è stato impugnato da altri né prima né dopo. La decisione 11 giugno 1999 dell'UEF di Bellinzona si rivela pertanto conforme alla legge.

                                   3.   In sede di ricorso, __________ ha tuttavia sostenuto che l'inoltro (futuro) dell'azione di contestazione dell'elenco oneri fosse da considerare come un novum, non essendo ancora stato fissato, al momento del ricorso, il termine di contestazione.

                                  a)   L'ammissibilità di nova nella procedura di ricorso ex art. 17 LEF davanti all'Autorità di vigilanza - di primo grado, nei Cantoni con doppio grado di giurisdizione, rispettivamente di grado unico come nel Cantone Ticino - è immanente all'istituto e discende ora, dopo l'entrata in vigore il 1° gennaio 1997 della revisione della LEF, direttamente dall'art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF (Karl Spühler/Susanne Pfister, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht I, p. 32, n. 4; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 26 s. e 48 i.f.; Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 6 n. 55-58, p. 46). In precedenza i nova in prima sede già erano comunque ritenuti ammissibili, e anzi doverosi in specie nei casi in cui l'accertamento dell'organo d'esecuzione forzata fosse stato carente dal profilo dell'accertamento dei fatti (Peter Nötzli, Die analoge Anwendung zivilprozessualer Normen auf das Beschwerdeverfahren nach SchKG, tesi Zurigo 1980, p. 80 s.; Antoine Favre, Droit des poursuites, 3. ediz., Friborgo 1974, p. 71, n. 4; Hans Sorg, Das Beschwerdeverfahren in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Kanton Zürich, tesi Zurigo 1954, p. 81).

                                         Nel Cantone Ticino la liceità dei nova, tanto quelli in senso proprio che gli pseudonova, risulta espressamente anche dal diritto processuale cantonale. Per l'art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l'atto di ricorso deve infatti indicare i mezzi di prova. Benché l'autorità di vigilanza debba constatare i fatti d'ufficio, essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni. Va tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ad esempio del rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti (art. 19 cpv. 4 LPR). Il ricorrente deve produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR), nell'ossequio del suo dovere di collaborazione dedotto dall'art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF. Se vengono indicati testi o altri mezzi di prova dovrà essere precisato il fatto che si intende provare, ritenuto che l'assunzione dei mezzi di prova è subordinata alla rilevanza degli stessi ai fini della decisione della disputa di diritto esecutivo: il principio di celerità impone infatti massimo rigore nel non accedere a richieste istruttorie a meri fini dilatori (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.3.a, 5.3.a e 5.3.c all'art. 7). Anche l'istruttoria preliminare prevista dall'art. 9 LPR è volta a consentire la raccolta, sollecita e mirata, del materiale probatorio utile per il giudizio, a cura dell'organo d'esecuzione forzata già a conoscenza della fattispecie. Sulla lista degli adempimenti istruttori preliminari, cfr. Cometta, op. cit., n. 6 all'art. 9, p. 189, con il rilievo che siffatta fase procedurale può successivamente essere seguita anche dall'istruttoria integrativa a cura dell'Autorità cantonale di vigilanza (art. 12 LPR), oltre che dall'istruttoria in senso stretto pure ad opera della stessa Autorità (art. 19 e 20 LPR), cfr. Cometta, op. cit., n. 1-2 all'art. 12, p. 207-211.

                                  b)   Il ricorso non può pertanto essere respinto perché prematuro.

                                  c)   La decisione dell’ufficio va tuttavia confermata, poiché nel frattempo è cresciuta in giudicato la sentenza 26 ottobre 1999 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello che respinge definitivamente l'unica azione promossa (dal ricorrente) contro l'elenco oneri. Quest’ultimo è quindi definitivo e non vi sono più ostacoli alla realizzazione.

                                   4.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a e 141 LEF nonché 62 OTLEF,

pronuncia:              1.   Il ricorso 21 giugno 1999 __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         _________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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