Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.09.2000 15.1998.169

22 septembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·5,641 mots·~28 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.1998.00169

Lugano 22 settembre 2000 /FA/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nel procedimento disciplinare promosso d’ufficio sulla base del dispositivo n. 2 della sentenza 14 settembre 1998 di questa Camera (15.98.11/12/22/35/41)

nei confronti di               __________

                                         (patr. dall'avv. __________, __________)

in relazione all’esecuzione in via di realizzazione del pegno n. __________ promossa da __________ contro __________ e alla liquidazione fallimentare in via sommaria di __________, __________;

richiamati                    -   gli incarti 15.98.11/15.98.12/15.98.22/15.98.35/15.98.41 di questa Camera;

                                     -   l’incarto completo dell’UEF di Mendrisio relativo al fallimento __________;

                                     -   l’incarto completo dell’UEF di Mendrisio relativo alla procedura esecutiva n. __________;

                                     -   l’incarto penale __________ del Ministero pubblico concernente __________ e __________

visto                                 il verbale d’udienza 20 gennaio 2000;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Contro __________ erano pendenti, il 7 maggio 1998, 24 esecuzioni per complessivi fr. 214'860'585.—(cfr. estratto UEF 7 maggio 1998). L'escusso è oggetto di un procedimento penale per truffa e falsità in documenti, che ha portato - su istanza 27/28 marzo 1995 della parte lesa, __________, costituitasi parte civile - al blocco del registro fondiario per la particella n. __________, foglio __________, __________, con ordine del Ministero pubblico del 30 marzo 1995.

                                  B.   A seguito di domanda di vendita formulata dal __________ nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, l'UEF di Mendrisio ha chiesto con lettera 5 febbraio 1997 al Ministero pubblico "richiamata l'annotazione restrizione facoltà di disporre doc. 2597 del 30.3.1995, ai sensi dell'art. 120 cpv.3 CPP, annotata presso l'Ufficio registri di Mendrisio, l'autorizzazione di poter procedere alla realizzazione del sopraccitato fondo a pubblico incanto" e meglio come da avviso allegato, comunicandogli inoltre che, "in caso di eccedenza a vostro favore, la stessa sarà trattenuta presso i nostri uffici a vostra completa disposizione".

                                  C.   Il Ministero pubblico ha disposto con atto 17 febbraio 1997 "la revoca della limitazione della facoltà di disporre, ordinata il 30 marzo 1995", con l'avvertenza che "l'eventuale importo eccedente, derivante da tale vendita, deve essere trattenuto sotto sequestro e versato al Ministero pubblico".

                                         È provato che l'atto 17 febbraio 1997 - indirizzato all'Ufficio registri di Mendrisio, con copia all'UEF di Mendrisio, a __________ per il tramite dello Studio legale __________ e alla parte civile __________ per il tramite dell'avv. __________ è giunto all'Ufficio registri al più tardi il 10 aprile 1997 (cfr. timbro d'entrata, sub n. 2288), mentre analoga certezza non vi è sul momento in cui deve essere pervenuto all'UEF di Mendrisio. L'Ufficiale __________ ha dichiarato il 16 febbraio 1998 quale autorità informata sui fatti (cfr. verbale, pag. 4, incarti 15.98.11/12/22/35/41) di non averlo ricevuto ma di averne avuto notizia solo il 26 gennaio 1998.

                                  D.   La particella n. __________, foglio __________, __________, indicata a registro fondiario con una stima fiscale di fr. 1'424'700.--, con il rilievo che "i valori di stima sono da ridurre del 20% (art. 47/48 L. Stima 13.11.1996)", è stata acquistata in comproprietà dagli avv. __________ e __________ per fr. 400'000.-- il 29 maggio 1991. Il 5 dicembre 1994 gli avv. __________ e __________ l'hanno venduta, dopo averla riattata, per fr. 1'493'000.-- a __________. Il 23 gennaio 1998 __________ l'ha venduta a __________, moglie dell'avv. __________, per fr. 550'000.--.

                                  E.   L'atto di compravendita immobiliare __________ è stato rogato al n. __________ del 23 gennaio 1998 dal notaio __________, dello Studio legale __________. Dal rogito n. __________ a pag. 3 emerge che "il prezzo della compravendita viene dalle parti stabilito a corpo in fr. 550'000.-- per il bene libero da qualsivoglia onere e viene soluto mediante versamento del citato importo sul conto n. __________ intestato a __________ presso il __________, __________, con il ricavo di corrispondente mutuo ipotecario che __________ medesimo concede all'acquirente. Il __________ ha già consegnato al sottoscritto notaio, in via fiduciaria, la cartella ipotecaria di fr. 1'000'000.-- gravante in I grado la particella oggetto del presente atto. Il titolo verrà consegnato all'acquirente, e per esso al __________ quale creditore ipotecario, dopo che lo scrivente notaio avrà accertato l'avvenuto integrale pagamento del prezzo di compravendita".

                                         Dall'inserto B al rogito n. __________ risulta che con lettera 30 ottobre 1997 il __________ ha confermato all'avv. __________ che "contro versamento di fr. 550'000.--, da farci pervenire entro il 30 novembre 1997, provvederemo alla consegna della cartella ipotecaria di fr. 1'000'000.-- al notaio rogante e al ritiro della domanda di vendita da noi inoltrata all'UEF di Mendrisio". Il 28 novembre 1997 il __________ ha poi prorogato fino al 31 gennaio 1998 il termine per il versamento di fr. 550'000.--.

                                         Il rogito n. __________ è poi pervenuto all'Ufficio registri di Mendrisio, con la corrispondente istanza di iscrizione a registro fondiario, attorno alle 08.00 di lunedì 26 gennaio 1998, con contestuale messa a giornale, contemporaneamente alla "richiesta di cancellazione dal registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre" del 26 gennaio 1998, redatta dall'UEF di Mendrisio e immediatamente portata all'Ufficio registri. Il provvedimento esecutivo è stato reso sulla base del ritiro della domanda di vendita formulato dal __________ e pervenuto sempre il 26 gennaio all'UEF. Lo stesso giorno l'UEF postulava presso il FUC e il FUSC la pubblicazione dell’annullamento dell'incanto della part. n. __________, già fissato per il __________.

                                  F.   Quella stessa mattina l’Ufficiale dei registri __________ ha avvertito il PP __________ della situazione venutasi a creare (__________sostiene prima delle 9.00 e di sua iniziativa, cfr. verbale 16 febbraio 1998, p. 5; secondo la versione di __________, confermata da __________, cfr. verbale 20 gennaio 2000, p. 2 e 4, la comunicazione al PP è avvenuta dopo le 9.15 e su consiglio dell’Ufficiale UEF). Il Procuratore pubblico, alle 11.25, ha ordinato per fax all’UR di Mendrisio il sequestro e blocco del fondo n. __________ di __________. Siffatto provvedimento è poi stato annullato con decreto 12 marzo 1998 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

                                  G.   Il contratto di locazione riferito allo stabile part. n. __________ in Corso __________ 36 a __________ è agli atti del fallimento __________ (cfr. cartella n. 1 e n. 6 [12/15]) e a tale contratto si riferisce espressamente l'avv. __________ nel suo scritto 11 marzo 1998 all'UEF di Mendrisio in re "__________" così formulato (cfr. cartella n. 6 [13]):

                                         "Notifico una pretesa di fr. 12'000.-- mensili a partire dal 26.01.1998 a nome e per conto di mia moglie, proprietaria della casa al mapp. __________ di __________, per l'intera occupazione della casa medesima sino alla completa liberazione che mi auguro sollecita. La pretesa è suffragata dal precedente contratto di affitto. Attiro la vostra attenzione sulla necessità di rimuovere con la massima cautela l'inventario e in particolare i grossi e pesanti ripiani di marmo, onde evitare danni alla casa".

                                         Il contratto di locazione verte per quanto qui di rilievo sui seguenti punti:

                                         Locatore

                                         Avv. __________ e avv. __________ (proprietari)

                                         Conduttore

                                         __________, __________ (__________) / __________, __________, __________ (__________), solidalmente

                                         Oggetto della locazione

                                         tutto lo stabile da adibire liberamente

                                         Durata della locazione. Disdetta.

                                         La locazione ha inizio il 01.11.1992 e ha durata indeterminata, potendo essere disdetta con un preavviso di quattro mesi alle scadenze del 30 settembre e la prima volta per il 30 settembre 1995

                                         Pigione

                                         Pigione annua fr. 132'000.-- per il 1. anno, fr. 138'000.-- per il 2. anno e fr. 144'000.-- per il 3. anno.

                                         Spese accessorie

                                         Assunte direttamente dai conduttori

                                         Osservazioni

                                         Ai conduttori è locato l'intero stabile. Essi possono disporre tutti quei lavori interni che ritenessero opportuni, previo consenso scritto dei proprietari. Le tre società conduttrici sono libere di utilizzare lo stabile secondo un riparto che loro conviene ma rispondono solidalmente del presente contratto.

                                  H.   Nell’ambito del fallimento __________ [in seguito: __________], dichiarata fallita il 23 settembre 1997 su propria istanza di autofallimento, l’UEF di Mendrisio ha postulato, con fax __________, presso le redazioni di FUC e FUSC la pubblicazione della dichiarazione di fallimento indicando che si sarebbe proceduto alla liquidazione sommaria ex art. 231 LEF e che “i beni mobili di spettanza della massa fallimentare saranno realizzati, a giudizio dell’Ufficio, il più presto possibile, sia ad incanto pubblico come a trattative private, se la maggioranza dei creditori noti non inoltrerà allo scrivente Ufficio la sua opposizione scritta entro il termine del 14 dicembre 1997”. Identico termine è stato fissato per la notifica dei crediti (cfr. cartella n. 5, fallimento __________). La pubblicazione sul FUSC è avvenuta regolarmente, sul FUC è stata invece omessa.

                                    I.   Dal riepilogo della graduatoria del fallimento della __________ risultano i seguenti dati (cfr. cartella n. 9, pag. 6):

                                                   Crediti                                                   insinuati          ammessi

                                         A.   Crediti garantiti da pegno mobiliare      fr. 228'000.--        fr. 228'000.--

                                         B.  Crediti non garantiti

                                              Classe I e II                                           fr. 0.00                 fr. 0.00

                                              Classe V (recte: III)                               fr. 31'994'337.05  fr. 141'371.50

                                         L'UEF di Mendrisio ha riconosciuto integralmente, nella sua qualità di Amministrazione fallimentare ordinaria, i crediti garantiti da pegno mobiliare di __________ per fr. 36'000.-- (canoni di locazione per il periodo dal 1. febbraio 1998 al 30 aprile 1998: fr. 12'000.-- x 3 mesi) e da __________ per fr. 192'000.-- (canoni di locazione per il periodo dal 1. ottobre 1996 al 31 gennaio 1998: fr. 12'000.-x 16 mesi). Per entrambi i crediti, il giustificativo è sempre il contratto di cui alla narrativa sub G.

                                         Diversa è invece stata la sorte per il credito di fr. 31'852'965.55 vantato da __________, contestato integralmente dall'UEF di Mendrisio quale Amministrazione fallimentare ordinaria "in quanto non suffragato da pertinenti giustificativi". La deliberazione è stata condivisa da __________, ex procuratore con firma individuale della fallita, e dall'avv. __________, curatore della fallita: d'interesse può essere il rilievo che quest'ultimo ha dichiarato in sede di interrogatorio fallimentare 6 ottobre 1997 (cfr. cartella n. 1) che "dalla corrispondenza in mio possesso [il nome dell'azionista] potrebbe essere __________ " e che l'ultimo bilancio con data e saldi risale al "18.07.1997 con una perdita d'esercizio di fr. 33'871'129.11". Il credito vantato da __________ trae origine dalla concessione in data 12 agosto 1994 di un limite di credito di fr. 33'000'000.-in sostanza a società di __________ per il tramite di __________, __________ e conto __________ (cfr. cartella n. __________, insinuazione di credito 22 dicembre 1997 di __________, con giustificativi annessi).

                                  L.   I beni di spettanza della fallita sono stati venduti a trattative private, in cinque lotti (cfr. FUC n. 5 del 16 gennaio 1998, pag. 247 s., con visione degli stessi il 23 gennaio 1998 nella proprietà __________, part. n. ____________________) con il seguente risultato (cfr. i vari verbali di vendita a trattative private del 26 marzo 1998):

      lotto                                              valore di stima      prezzo di aggiudicazione

                                         1.   diversi oggetti in argento     fr. 547'880.30         fr. 136'500.--

                                         2.   diversi mobili antichi            fr.   51'760.--           fr.   26'500.--

                                         3.   diversi quadri                        fr. 114'860.--           fr.     4'000.--

                                         4.   diversi piani per tavoli,

                                              intarsiati                                 fr.   66'000.--           fr.     1'850.--

                                         5.   mobili e macchine d'ufficio  fr.     3'483.--            fr.        510.--.

                                         I lotti n. 2, 4 e 5 sono stati aggiudicati a __________.

                                  M.   Con segnalazione/denuncia 27 gennaio 1998 il Ministero Pubblico ha postulato la verifica della correttezza dell’operato dell’UEF. Lo stesso Ministero pubblico e __________ si sono poi tempestivamente aggravati contro la richiesta 26 gennaio 1998 dell’UEF di Mendrisio di cancellazione dal registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre sul fondo part. n. __________. Il ricorso 2 marzo 1998 del __________, divenuto privo d’oggetto, non interessa la presente procedura.

                                  N.   Con sentenza 14 settembre 1998, questa Camera ha dichiarato caduco il provvedimento dell’UEF impugnato e ha pronunciato l’apertura di una procedura disciplinare contro l’ufficio. A seguito del ricorso 23 settembre 1998 di __________, il Tribunale federale, con sentenza 4 novembre 1998, ha annullato il punto 3.1 del dispositivo, relativo alla caducità del provvedimento.

                                  O.   Con ordinanza 16 ottobre 1998 il Presidente di questa Camera ha citato l’Ufficiale __________, __________, __________ e __________ per la loro audizione. I quattro funzionari, tramite il loro legale, hanno presentato il 26 ottobre 1998 istanza di ricusa nei confronti di tutti i giudici che compongono la CEF. Una CEF ad hoc, composta dei giudici __________, __________ e __________, ha respinto con sentenza 18 gennaio 1999 l’istanza di ricusa. Il Tribunale federale, adito con ricorso di diritto pubblico 25 febbraio 1999 da __________, __________, __________ e __________ ha confermato la sentenza dei giudici cantonali.

                                  P.   Nell’ambito dell’istruttoria relativa alla procedura disciplinare sono stati interrogati, il 20 gennaio 2000, __________ (Ufficiale), __________ (Supplente ufficiale), __________ (Capo servizio) e __________ (funzionario), tutti attivi presso l’UEF di Mendrisio. Delle loro deposizioni si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                 1.     La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. La misura disciplinare implica criteri di opportunità e proporzionalità e presuppone l'esistenza di una colpa a carico dell'organo esecutivo (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n. 14 e 17 ad art. 14 LEF; Frank Emmel, op. cit. n. 8 ss. ad art. 14 LEF). Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR, con il rilievo che il denunciante non assume qualità di parte.

                                   2.   In concreto l’agire dei funzionari dell’UEF di Mendrisio merita di essere analizzato dal punto di vista disciplinare con riferimento a due distinte fasi procedurali: la procedura esecutiva relativa alla realizzazione del fondo part. n. __________ di __________ e la procedura di liquidazione del fallimento __________ __________.

                                   3.   Procedura di realizzazione del fondo part. n. __________ di __________

                                         Dall’esame di tutta la documentazione agli atti emergono due aspetti dell’agire dell’UEF che possono dare adito a perplessità: la trattazione della risposta 17 febbraio 1997 del PP __________ alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione del citato fondo a pubblico incanto e la rapida redazione e trasmissione all’UR della "richiesta di cancellazione dal registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre", avvenuta il 26 gennaio 1998 sulla base del ritiro della domanda di vendita formulato dal __________ e pervenuto lo stesso 26 gennaio all'UEF, con la posta del mattino.

                                  a)   Dalle audizioni di __________, __________ e __________ (cfr. verbale 20 gennaio 2000) e dall’esame degli atti è emerso che lo scritto 17 febbraio 1997 indirizzato e spedito in busta semplice all’UR di Mendrisio, con il quale il PP __________ aveva disposto la revoca della limitazione della facoltà di disporre, ordinata il 30 marzo 1995, non risulta essere giunto all’UEF di Mendrisio. In fondo al documento si legge: ”allegato citato: Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio […]”. Visto che quell’allegato citato voleva verosimilmente essere una copia per conoscenza, si deve ritenere che vi sia stato un disguido (postale, presso il Ministero pubblico o l’UEF) che ha impedito la ricezione da parte dell’ufficio. Per la verità vi è un’altra stranezza nella missiva: è datata 17 febbraio 1997 ma è stata timbrata dall’UR solo il successivo 10 aprile alle ore 8.00, con l’indicazione del numero progressivo (2288) del giornale. Considerato che l’Ufficio dei registri è tenuto a iscrivere nel giornale le richieste non appena giunte (art. 14 Regolamento per il registro fondiario) e che la prassi adottata dall’UR di Mendrisio è sempre e solo quella, appare verosimile che lo scritto sia giunto all’UR solo il 10 aprile 1997. Da ultimo è stato spedito all’UR un bollettino di versamento che sarebbe dovuto servire a trasferire un’eventuale eccedenza derivante dall’incanto e che quindi sarebbe dovuto giungere all’UEF di Mendrisio. Questa serie di inesattezze pare addebitabile più al Ministero pubblico che ai due uffici mendrisiensi. Si deve quindi ritenere che l’UEF non ha effettivamente ricevuto la revoca della limitazione della facoltà di disporre datata 17 febbraio 1997: in questo senso non sono ravvisabili violazioni dei doveri di servizio.

                                         Il Capo servizio __________ è però venuto a conoscenza della revoca sicuramente prima del 26 gennaio 1998. In occasione di un aggiornamento dell’estratto relativo al mapp__________ ha rinvenuto presso l’Ufficio registri la lettera del PP, ne ha fatto una copia, inserendola nell’incarto esecutivo senza avvisare i superiori (cfr. audizioni __________, __________ e __________ 20 gennaio 2000; interrogatorio __________ presso il MP 5 maggio 1999, p. 2). Uno scambio di corrispondenza tra l’UEF, che chiedeva l’autorizzazione ad effettuare un sopralluogo (lettera 6 giugno 1997), e il PP __________, che la concedeva (lettera 11 giugno 1997), non ha oggettivamente fornito ulteriori elementi a __________ per ravvisare l’esistenza di potenziali rischi in assenza del blocco penale. Motivi di prudenza avrebbero suggerito un coinvolgimento dei superiori o, perlomeno, di tenere presente l’anomalo agire dell’autorità penale (revoca del blocco invece di semplice autorizzazione a realizzare l’immobile, come era successo in precedenza con le part. n. __________ e __________ di __________, entrambe intestate a __________, cfr. doc. da W23 a W28, inc. 15.98.11). Sarebbe sicuramente stato possibile prevedere il rischio di trapasso in caso di ritiro della domanda di vendita da parte del creditore pignoratizio, visto poi che la decisione di revoca del PP presupponeva espressamente la realizzazione forzata. Va detto che risulta ovviamente agevole, a posteriori, valutare la situazione in un certo modo. In quel momento il rischio di considerare l’atto del PP come uno dei tanti era oggettivamente elevato e comunque comprensibile, se non del tutto scusabile. Certo, la negligenza del funzionario ha favorito una situazione per alcuni versi urtante, essa non si distingue però per gravità da quelle commesse da altri attori nella vicenda in oggetto. Tutto sommato, non si giustifica quindi di sanzionare l’agire del Capo servizio __________ con un provvedimento disciplinare, pur dovendosi rilevare che attitudini siffatte non potranno essere tollerate ove fossero per reiterarsi.

                                  b)   Venerdì 23 gennaio 1998, alle ore 17.25 (stando a quanto risulta sul fax), l’avv. __________ dello Studio legale __________ ha inviato per fax all’UEF di Mendrisio la lettera 22 gennaio del __________, con la quale veniva ritirata l’esecuzione n. 471095 nei confronti di __________. Il fax non è stato trattato dai funzionari presenti a quell’ora. L’ha infatti trovato __________, funzionario UEF, il successivo lunedì mattina. La stessa lettera 22 gennaio 1998 è giunta in ufficio per posta quel lunedì 26 gennaio 1998. L’Ufficiale __________ l’ha girata senza commento a __________, che ha fatto altrettanto con __________, visto che __________, che di solito si occupava di queste cose, era assente. __________ ha redatto, tra le 8.00.00 e le 8.13.00 (cfr. mascherina del computer), la richiesta di cancellazione della restrizione che poi ha sottoscritto e subito consegnato a un funzionario dell’Ufficio dei registri, situato al piano superiore. L’UR ha registrato la richiesta a giornale come entrata alle ore 8.00, contemporaneamente a tutte le comunicazioni giunte quel giorno con la posta del mattino (cfr. estratto giornale del 26 gennaio 1998, prodotto da __________ presso il MP).

                                         La comunicazione del __________ è stata evasa, a non averne dubbio, con estrema celerità. L’Ufficiale __________ ha affermato che questa era comunque la prassi. Nel corso dell’interrogatorio davanti al PP, ha prodotto documentazione relativa a tre casi di ritiro dell’esecuzione da parte del debitore, precedenti alla procedura qui in esame. Nel primo caso, ritiro dell’esecuzione giunta all’ufficio il 20 dicembre 1996, la richiesta di cancellazione di una restrizione della facoltà di disporre è stata stampata (a detta dell’Ufficiale __________, cfr. verbale interrogatorio MP, p. 4) alle 8.36 dello stesso giorno, l’UR l’ha comunque registrata a giornale con indicazione delle ore 8.00. Un ritiro dell’esecuzione 31 gennaio 1997 è giunto all’ufficio il 5 febbraio e lo stesso giorno alle 8.12 è stata stampata la richiesta di cancellazione, che l’UR ha registrato a giornale per le 8.00. Da ultimo, un ulteriore ritiro di due esecuzioni è arrivato all’ufficio il 30 settembre 1997, la richiesta all’UR è stata stampata alle 9.32, l’UR l’ha registrata per le 8.00 (sic). L’indicazione dell’orario di registrazione a giornale è stato fornito a questa Camera per telefono dal Sostituto ufficiale dell’UR di Mendrisio, __________.

                                         A mente di __________ (cfr. verbale di interrogatorio 5 maggio 1999 MP, p. 4) la sollecita evasione dei ritiri delle esecuzioni si giustifica con l’esigenza di aggiornare immediatamente la situazione esecutiva per evitare di rilasciare estratti non più attuali e riportanti esecuzioni ormai estinte. L’argomentazione appare ragionevole; si aggiunga poi che in uffici con elevati carichi di lavoro è diffusa la tendenza di privilegiare l’evasione di pratiche semplici e circoscritte a scapito di quelle più laboriose, anche se magari da più tempo pendenti. L’unico funzionario a cui si sarebbe potuta accendere quella lampadina cui fa riferimento l’Ufficiale dell’UR, __________, nel verbale 16 febbraio 1998, p. 5 (poiché al corrente della revoca ordinata dal PP), __________, era quel giorno assente, il lavoro è quindi proseguito in modo spedito e senza che si palesassero motivi di particolare attenzione.

                                         Visto quanto sopra e alla luce delle emergenze istruttorie, in particolare dei chiarimenti in un primo tempo procrastinati dall’atteggiamento ostruzionistico dell’Ufficiale __________ (cfr. verbale di audizione 16 febbraio 1998), si deve ritenere che la celerità nella trattazione della missiva __________ non rivestisse carattere eccezionale e che la stessa era tutto sommato comprensibile e comunque non atta a giustificare provvedimenti disciplinari.

                                   4.   Liquidazione del fallimento __________                  Nella sentenza 14 settembre 1998 di questa Camera sono stati segnalati alcuni punti della procedura fallimentare che necessitano di chiarimento: la mancata pubblicazione sul FUC della dichiarazione di fallimento, l’allestimento della graduatoria e le modalità di realizzazione dei beni della fallita.

                                         L’esame puntuale dell’incarto ha permesso di riscontrare un’ulteriore questione degna di approfondimento: il riconoscimento a tale __________, patrocinato dall’avv. __________, della proprietà di un quadro.

                                  a)   L’UEF di Mendrisio ha postulato, con fax __________, presso le redazioni di FUC e FUSC la pubblicazione della dichiarazione di fallimento indicando che si sarebbe proceduto alla liquidazione sommaria ex art. 231 LEF e che “i beni mobili di spettanza della massa fallimentare saranno realizzati, a giudizio dell’Ufficio, il più presto possibile, sia ad incanto pubblico come a trattative private, se la maggioranza dei creditori noti non inoltrerà allo scrivente Ufficio la sua opposizione scritta entro il termine del 14 dicembre 1997”. Identico termine è stato fissato per la notifica dei crediti (cfr. cartella n. __________, fallimento __________). La pubblicazione sul FUSC è avvenuta regolarmente (cfr. FUSC n. __________), sul FUC è stata invece omessa. Le richieste di pubblicazione 10 novembre 1997, comprendenti il testo da pubblicare, sono state firmate dall’Ufficiale __________. Le lettere accompagnatorie di pari data indicano “__________ ” quale funzionario incaricato ma sono sottoscritte da qualcun altro. Entrambe le richieste sono munite di rapporto di trasmissione fax. Su quello indirizzato alla redazione del FUC si legge, evidenziato, RAPPORTO DI TRASMISSIONE ERRATA; sull’ultima riga compare poi “Risultato: ng”, che sta per negativo. Non vi è quindi dubbio che il funzionario che ha inviato il fax al FUC, un minuto prima di inviarlo regolarmente al FUSC, non si è accorto che la trasmissione via fax non era avvenuta ed ha archiviato il documento, come se fosse stato inviato correttamente. La mancata pubblicazione è quindi da addebitare, contrariamente a quanto affermato dall’Ufficiale __________ (cfr. verbale 5 maggio 1999 presso il MP, p. 5), all’UEF di Mendrisio. Sul FUC e sul FUSC sono stati comunque regolarmente pubblicati l’avviso di vendita a trattative private (__________) e l’avviso di deposito della graduatoria (__________), i creditori sono potuti venire a conoscenza del fallimento della __________ ed hanno avuto la possibilità di insinuare comunque i propri crediti. Dall’incarto non risultano prese di posizione di creditori in merito alla mancata pubblicazione.

                                  b)   Con lettera 21 novembre 1997 l’avv. __________, patrocinatore di __________, ha notificato un credito di quest’ultima per fr. 31'857'000.— nel fallimento __________ risultante “dal limite di apertura di credito del 12.8.1994, dal quale deve essere dedotto l’importo di realizzo del pegno dato dal conto __________ (__________) a favore di __________ per fr. 1'143'000.—“. Nessun documento è stato allegato. L’UEF di Mendrisio, con lettera 24 novembre 1997 ha sollecitato la produzione dei documenti giustificativi ex art. 59 cpv. 1 RUF. Con invio 22 dicembre 1997 l’avv. __________ ha prodotto una lettera di concessione di una linea di credito della banca a __________ __________, __________, con un limite di fr. 33'000'000.--. Dal documento risulta che il limite di credito era utilizzabile anche da __________. __________ ha pure prodotto una serie di atti di pegno incrociati dai quali si evince l’impegno __________, __________ e titolare del conto __________ di garantire con i propri beni per i debiti propri e degli altri due nei confronti della banca (cfr. cartella n. __________ fall. __________, insinuazione n. 11). Non risulta invece il minimo elemento circa l’effettivo utilizzo del limite di credito. Non è dato di sapere se e in che misura le società hanno effettivamente beneficiato di prestiti dalla banca. Va poi aggiunto che dalla lettera 12 agosto 1994 di __________ non si evince chiaramente la qualità di debitrice di __________, anzi in tutta apparenza debitrice era unicamente __________. Il curatore della fallita, avv. __________ (16 marzo 1998), e l’ex procuratore con firma individuale, __________ (13 marzo 1998), hanno poi contestato ex art. 244 LEF l’esistenza del credito nella sua totalità. Va comunque rilevato che il curatore, in un primo tempo aveva riconosciuto il credito per "fr. 17'035'035.40 + int. al 5% dal 22.03.1995" e successivamente (11 marzo 1998) lo aveva quantificato in fr. 19'168'679.75, sulla base del PE n. __________ spiccato da __________ nei confronti di __________ e della relativa sentenza di rigetto dell’opposizione. Dai due documenti, non prodotti dalla banca con l’insinuazione ma già presenti presso l’UEF, non era comunque desumibile l’esistenza di un analogo debito a carico della fallita.

                                         Nel verbale di interrogatorio 6 ottobre 1997, l’avv. __________ ha dichiarato che l’ultimo bilancio della __________ era quello del 18 luglio 1997 con una perdita di esercizio di fr. 33'871'129.11 (cfr. cartella n. 1, fall. __________). Nell’istanza di autofallimento 28 agosto 1997 (cfr. cartella n. 1, fall. __________), presentata a nome di __________, si legge, a p. 5, che il bilancio 18 luglio 1997 è stato allestito dal contabile della Delegazione tutoria di __________, signor __________, sulla base dei dati a disposizione. Il credito di fr. 33'000'908.—di __________ è stato contabilizzato e risulta nella lista dei creditori (doc. P dell’istanza di autofallimento, mappetta n. 1 fall. __________) semplicemente poiché la banca aveva fatto spiccare il 19 luglio 1995 per quell’importo un PE, contro il quale è stata interposta opposizione il 26 luglio 1995. Il contabile ha allestito un bilancio “parallelo” al 31 luglio 1997, senza tener conto di quel credito (cfr. doc. S dell’istanza di autofallimento, mappetta. n.__________ fall. __________), verosimilmente poiché la procedura esecutiva era rimasta ferma per due anni dall’opposizione. L’agire dell’avv. __________ che ha prima considerato a titolo prudenziale il credito __________ per poi contestarlo al momento della verificazione dei crediti in modo parziale ed infine nella sua totalità, pur se non troppo deciso, non è stato comunque contraddittorio in considerazione degli elementi fattuali disponibili. Vista la documentazione agli atti e le prese di posizione dell’avv. __________ e di __________, l’UEF di Mendrisio si è rettamente determinato non riconoscendo il credito di __________ Nulla gli si può rimproverare sotto questo aspetto.

                                   c)   Lo Studio commerciale __________, incaricato dall’UEF di Mendrisio dell’amministrazione della part. __________ di __________ di proprietà di __________ (cfr. decisione 3 maggio 1996, inc. 1795 UEF Mendrisio), ha insinuato nel fallimento __________, con scritto 10 dicembre 1997, un credito di fr. 60'000.--. Il credito deriva dal contratto di locazione descritto al punto G e si riferisce al periodo 1. maggio 1996 – 31 dicembre 1997 (20 mesi). __________ ha pure insinuato un proprio credito per pigioni l’11 marzo 1998 (per i dettagli dell’insinuazione si rimanda al punto G). Nessuno dei due creditori ha fatto valere un diritto di ritenzione.

                                         Ora, se il titolo di credito deve essere considerato valido, visto anche l’art. 261 CO, qualche perplessità suscita il riconoscimento di un pegno non vantato e l’aumento della somma notificata a nome di __________ da fr. 60'000.—a fr. 192'000.—, oltre a ulteriori fr. 60'000.—non garantiti da pegno. Nel prendere la decisione sull’ammissione dei singoli crediti a norma dell’art. 245 LEF, l’ufficio non può andare oltre - relativamente all’importo, al diritto di pegno e alla classe – quanto insinuato dal creditore. Va detto che, da un punto di vista materiale, i crediti riconosciuti sembrano corrispondere a quelli effettivamente esistenti: il diritto di ritenzione è riconosciuto nei limiti dell’art. 268 CO e si tiene conto del fatto che la fallita risulta debitrice solidale nel contratto e quindi tenuta a corrispondere l’intera pigione mensile. Solo il credito da pigione per il mese di aprile 1998 non era in realtà garantito da pegno, poiché sorto più di sei mesi dopo la dichiarazione di fallimento (cfr. art. 268 CO, DTF 124 III 41 ss.). Vi è stato quindi un grave errore dell’UEF nella collocazione dei crediti in graduatoria, che è però rimasta inimpugnata.

                                  d)   La decisione dell’UEF di Mendrisio di realizzare i beni della fallita a trattative private suscita non poche perplessità. Gli oggetti da realizzare potevano interessare un’ampia cerchia di persone e il risultato della vendita (invero piuttosto deludente) avrebbe forse potuto essere migliore in caso di realizzazione ai pubblici incanti con formazione di un maggior numero di lotti, ciò che avrebbe facilitato di molto i rilanci. La scelta dell’ufficio è stata inopportuna, ma non è suscettibile di giustificare una misura disciplinare. La tutela dei creditori sarebbe stata data in sede di ricorso ex art. 17 LEF, che però non vi è stato. La procedura di realizzazione si è poi svolta in maniera del tutto regolare. Vi è stata una chiara pubblicazione su FUC e FUSC del __________ e un sopralluogo il __________ (cfr. cartella n. __________, fall. __________), si sono considerate le maggiori offerte, che sono state sottoposte ai creditori ai sensi dell’art. 256 cpv. 3 LEF (cfr. lettera raccomandata 12 marzo 1998, cartella __________, fall. __________). Nella maggior parte dei casi i creditori hanno rilanciato e si sono aggiudicati gli oggetti.

                                  e)   Con lettera 14 gennaio 1998 l’avv. __________ ha rivendicato, a nome di __________, il quadro di __________ che l’UEF intendeva realizzare nel fallimento __________. Così richiesto dall’ufficio, l’avv. __________ ha prodotto con lettera 15 gennaio 1997 [recte: 1998], i giustificativi dell’asserito diritto di proprietà che consisterebbero nella “copia della consegna a me del quadro il 5.3.93 da parte di __________ e copia della consegna da me al negozio __________ del 9.2.93” (cfr. cartella __________ fall. __________). Non si capisce però come l’avv. __________ avrebbe potuto consegnare un quadro un mese prima di riceverlo. Sulla base del tenore dei documenti lo svolgimento dei fatti potrebbe essere un altro: dopo la pattuizione del prezzo in fr. 60'000.—__________ può aver acconsentito alla vendita a soli fr. 30'000.--, che sarebbe avvenuta subito e il quadro sarebbe quindi passato in proprietà a __________. La possibile costellazione è stata ben descritta nella lettera del PP __________ 23 febbraio 1998, a cui si rimanda (cartella __________, mappetta azzurra, fall. __________) e di cui si dirà in seguito.

                                         L’Ufficiale __________ ha informato, con scritto 17 febbraio 1998, il PP __________ dei provvedimenti che intendeva prendere nel fallimento __________, tra i quali il riconoscimento della proprietà di __________ sul quadro di __________. Il PP, nella citata lettera 23 febbraio 1998, ha esplicitato le sue legittime perplessità, cui ha risposto l’Ufficiale __________ con la lettera 4 marzo 1998, inutilmente polemica (cfr. cartella __________, mappetta azzurra, fall. __________).

                                         Nella pubblicazione del deposito della graduatoria 20 marzo 1998 l’ufficio ha correttamente comunicato ai creditori che, se non si fossero opposti, la proprietà del terzo sul quadro sarebbe stata riconosciuta ex art. 242 cpv. 1 LEF e che vi era la possibilità di farsi cedere il diritto contestato sulla scorta dell’art. 260 LEF. La procedura stabilita dagli art. 47 ss. RUF, in particolare dall’art. 49, è stata rispettata.

                                         Nel decidere di riconoscere la pretesa di __________, l’UEF di Mendrisio ha fatto uso del suo potere di apprezzamento, ancorchè discutibile avuto riguardo ad ingerenze personali su cui sarebbe stato oppportuno essere maggiormente critici. Innegabile e, almeno in parte giustificata ove ne ricorrano i presupposti soprattutto in una procedura fallimentare sommaria, la tendenza degli uffici di evitare di farsi coinvolgere in vertenze giudiziarie e di lasciare ai creditori la possibilità di farsi parte attiva, se lo desiderano. Nemmeno per questo provvedimento si ravvisano gli estremi di una misura disciplinare, il dubbio profittando agli indagati.

                                    5.    Conclusioni

                                         In definitiva l’esame dell’attività dell’UEF di Mendrisio nell’ambito della procedura esecutiva relativa alla realizzazione del fondo part. n. __________ di __________ e di quella di liquidazione del fallimento __________, ha permesso di rilevare l’esistenza, a carico dell’ufficio, di alcuni errori e di alcune decisioni imprudenti e inopportune. Tali aritmie procedurali restano sotto il limite che segna il livello sanzionabile con misure disciplinari. Il rischio di commettere degli errori è immanente alle variegate e impegnative competenze degli UEF. Non si può comunque passare sotto silenzio l’onnipresenza, nelle varie fasi della procedura, di taluno persone e il fatto che nessuno degli errori o delle scelte discutibili dell’ufficio (in alcuni casi molto rigorose verso certi creditori, in altri molto flessibile e accondiscendenti verso altri interessati) sarebbero stati di pregiudizio agli interessi dei creditori, che avrebbero potuto ottenere la tutela dei loro diritti facendo capo al ricorso ex art. 17 LEF. Tali coincidenze non dimostrano un coinvolgimento doloso da parte di uno o più funzionari dell’UEF ma evidenziano solo disfunzioni al massimo riconducibili a negligenze di portata tutto sommato ridotta - trattandosi della prima volta per i funzionari coinvolti -, che non giustificano provvedimenti disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF.

Richiamati                       gli art. 14 cpv. 2, 231, 242, 245, 256 e 260 LEF, 261 e 268 CO, 59 RUF e 11 LALEF;

pronuncia:            1.     Il procedimento disciplinare promosso d’ufficio nei confronti dell’UEF di Mendrisio è evaso nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti di funzionari dell’UEF di Mendrisio.

                                 2.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                 3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                 5.     Intimazione a:

                                       __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

15.1998.169 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.09.2000 15.1998.169 — Swissrulings