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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.11.2025 14.2025.209

4 novembre 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·919 mots·~5 min·3

Résumé

Opposizione al sequestro. Motivazione del reclamo. Interesse degno di protezione. Sequestro infruttuoso

Texte intégral

Incarto n. 14.2025.209

Lugano 4 novembre 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

  composta della giudice:

    Bellotti, presidente  

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.60 (opposizione al sequestro) della Giudicatura di pace del Circolo di Sant’Sant’Antonino promossa con istanza 3 ottobre 2025 da

AP1, C______  

contro

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

giudicando sul reclamo del 24 ottobre 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 21 ottobre 2025 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                  che con decreto di sequestro 4 settembre 2025 (inc. SO.2025.56), in accoglimento dell’istanza 1° settembre 2025 dello Stato del Cantone Ticino, il Giudice di pace del Circolo di Sant’Antonino ha decretato nei confronti di AP1 il sequestro presso R______ G______, di “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo, che si trovino sui conti, relazioni bancarie, dei quali il debitore sia titolare, comunque nulla escluso a lui intestato e/o appartenente. Sostanzialmente tutto quanto la banca sa, deve o possa sapere, appartenente al debitore sequestrato. In particolare la relazione C______ ____ ____ ____ ____ _”, il tutto fino a concorrenza di fr. 2'558.80 complessivi, indicando quale causa di sequestro il possesso di un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF);

                                  che il 16 settembre 2025 il decreto di sequestro è pervenuto alla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), che vi ha dato seguito lo stesso giorno inviando la notifica di sequestro alla Banca R______, P______ M______, T______ T______, la quale in data 25 settembre 2025 ha comunicato che il conto intestato al sequestrato presentava un saldo di soli fr. 156.49;

                                  che il 1° ottobre 2025 l’UE ha emesso il verbale di sequestro (n. _______), accertando che lo stesso, a fronte dell’esiguità degli averi sul conto, era risultato infruttuoso;

                                  che avuta conoscenza del provvedimento, con istanza 3/9 ottobre 2025 AP1 ha inoltrato la sua opposizione al sequestro (art. 278 LEF), chiedendo al Giudice di pace la revoca del sequestro, in quanto privo d’oggetto e contrario agli art. 92 e 275 LEF;

                                  che con scritto 17 ottobre 2025 il sequestrante ha indicato di non avere particolari osservazioni, non avanzando la controparte “alcuna contestazione di competenza del Giudice del rigetto”;

                                  che con decisione 21 ottobre 2025 (inc. SO.2025.60) il Giudice di pace ha respinto l’istanza e mantenuto il sequestro, ritenendo sussistenti i relativi presupposti legali e fattuali, senza prelevare una tassa di giustizia;

                                  che contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 24 ottobre 2025, chiedendo in via preliminare la sospensione immediata del sequestro (limitatamente alla rendita AVS), e nel merito di “revocare la decisone n. _______”, lamentando una violazione dell’art. 271 LEF (poiché non sussisterebbe “patrimonio tutelabile”), del principio della proporzionalità (poiché la misura sarebbe priva di utilità effettiva e per lui pregiudizievole) nonché del suo minimo vitale (giacché il sequestro impedirebbe l’accesso alla rendita AVS, versata sul conto in questione);

                                  che stante il suo prevedibile esito, l’impugnativa non è stata notificata alla controparte per osservazioni;

                                  che il reclamante, pur aggravandosi contro la decisione su opposizione 21 ottobre 2025 del Giudice di pace, non mette in discussione l’adempimento dei presupposti per ordinare un sequestro ex art. 271 seg. LEF, ma piuttosto la sua esecuzione, lamentando una lesione del suo minimo vitale, rispettivamente l’inammissibile sequestro di un bene impignorabile (la rendita AVS, art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF, applicabile per il rinvio dell’art. 275 LEF);

                                  che tali censure sarebbero state casomai da sollevare nell’ambito di un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF contro l’esecuzione del sequestro da parte dell’UE, entro il termine di 10 giorni, che tuttavia l’insorgente non ha presentato;

                                  che comunque sia il ricorrente non si avvede che l’UE, nel giudicare il sequestro infruttuoso, ha pertanto rinunciato alla sua attuazione e al sequestro del conto in questione, annullandolo;

                                  che la rendita AVS non è mai stata sequestrata;

                                  che il gravame è pertanto privo di un interesse degno di protezione, attuale e concreto all’annullamento del citato giudizio 21 ottobre 2025 (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC);

                                  che l’impugnativa è pertanto irricevibile, e la richiesta di sospensione urgente del sequestro priva d’oggetto;

                                  che per la presente decisione, stante le particolarità del caso, non si prelevano spese processuali, mentre non si pone nemmeno il tema di ripetibili o indennità, non avendo la resistente dovuto presentare osservazioni;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'558.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

                                  1.   Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Per la presente decisione non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

- AP1, A______ B______ _, C______; - Ufficio esazione e condoni, D______ c______, Viale S______ F______ _ , B______.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sant’Antonino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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