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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.10.2025 14.2025.177

15 octobre 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,425 mots·~7 min·6

Résumé

Fallimento. Estinzione del credito dell'istante prima e dopo il fallimento. Solvibilità resa verosimile per l'esecuzione con pagamento dopo il fallimento

Texte intégral

Incarto n. 14.2025.177

Lugano 15 ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della giudice:

  Bellotti, presidente  

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2025.4381/4389 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con due istanze 6 agosto 2025 dalla

AO2 (AO1, Z_____  

contro

AP1, La______

giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2025 presentato dall’AP1 contro la decisione emessa il 2 ottobre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. _____19 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 6 agosto 2025 la AO2 (AO1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’AP1 per il mancato pagamento di fr. 15'332.64 (fr. 34'332.64 – fr. 15'000.– – fr. 4'000.–) oltre a interessi e spese (inc. SO.2025.4381).

                                  Con una separata istanza di pari data, la medesima ha chiesto alla stessa Pretura di decretare il fallimento dell’AP1 nell’ambito dell’esecuzione n. _____83 (pure della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione) per il mancato pagamento di fr. 16'940.80 oltre a interessi e spese (inc. SO.2025.4389).

                                  Con ordinanza 8 agosto 2025, il Pretore ha congiunto le due cause.

                            B.  Il 18 agosto 2025 la convenuta ha trasmesso alla Pretura delle “conferme di pagamento” (recte: ordini di pagamento in favore della creditrice con data di esecuzione 12 agosto 2025) relativi all’esecuzione n. ____19. Il 5 settembre 2025 ha poi trasmesso alla Pretura altri due ordini di pagamento in favore della creditrice con data di esecuzione 6 ottobre 2025.

                            C.  All’udienza di discussione del 2 ottobre 2025 nessuno è comparso.

                            D.  Statuendo con decisione del 2 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della medesima la tassa di giustizia di fr. 150.– e girando all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 1'000.– versato dall’istante.

                            E.  Contro la sentenza appena citata l’AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato i crediti posti in esecuzione. Lo stesso giorno la presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi crediti.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’AP1 il 6 ottobre 2025, il termine d’impu­gnazione è scaduto giovedì 16 ottobre. Presentato brevi manu l’8 ottobre 2025, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                             2.  Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF), senza necessità di verificare la sua solvibilità.

                             3.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può invece annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                           3.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                           3.2  Nel caso in esame la reclamante ha prodotto un ordine di pagamento in favore dell’UE di fr. 31'297.35 con data di esecuzione prevista per il 6 ottobre 2025. Nondimeno, questa Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che già prima della pronuncia del fallimento del 3 ottobre 2025 (ore 10:00), e meglio in data 4 settembre 2025, l’istante aveva già saldato il debito di cui all’ese­cuzione n. ____19 (inc. SO.2025.4381) mediante pagamento diretto al creditore (sicché relativamente a tale debito il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza di fallimento ex art. 172 n. 3 LEF), e che dopo la pronuncia del fallimento, e meglio con valuta 7 ottobre 2025, ha pagato al creditore pure il debito residuo di cui all’esecuzione n. 3775283 (inc. SO.2025.4389), per cui relativamente a tale procedura, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                           3.3  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata in relazione all’inc. SO.2025.4389 poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – questa Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’importo di fr. 31'297.35 è stato effettivamente depositato presso l’UE con valuta 7 ottobre 2025 e ha permesso di saldare integralmente (in data 10 ottobre 2025), così come indicato dall’escussa nel suo ordine di pagamento, altre due esecuzioni allo stadio preliminare (la n. ____14 e la n. _____35). Tenuto conto che a carico della reclamante permangono pertanto solamente due esecuzioni che, pur vertendo su importi molto ingenti, sono ferme allo stadio preliminare dell’op­posizione e riguardano contenziosi in materia di risarcimento danni, e che la medesima non è gravata da attestati di carenza di beni, nel caso che ci occupa si può affermare che la sua capacità di pagamento appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’AP1 va annullato anche con riferimento all’inc. SO.2025.4389.

                             4.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:            I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                  1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 2 ottobre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti dell’AP1 è annullata.

                                  2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’AP1.

                                  3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’AP1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’AP1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 150.–, è versata alla AO2 (AO1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                            III.  Notificazione a:

–  AP1, Via I______ __, La______; –  AO2 (AO1, S______ F______, O______ __, Z______; –  Ufficio d’esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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