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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.09.2025 14.2025.158

24 septembre 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,104 mots·~6 min·3

Résumé

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Texte intégral

Incarto n. 14.2025.158

Lugano 24 settembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della giudice:

  Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.2540 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 aprile 2025 dalla

CO1, B____  

contro

RE1, L____

giudicando sul reclamo del 15 settembre 2025 presentato dalla RE1 contro la decisione emessa l’11 settembre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. ___23 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 23 aprile 2025 CO1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE1 per il mancato pagamento di fr. 1'273.65.

                            B.  All’udienza di discussione del 4 settembre 2025 nessuno è comparso.

                            C.  Statuendo con decisione dell’11 settembre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.– versato dall’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 settembre 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annul­­lamento del fallimento, asserendo di avere provveduto al pagamento di fr. 1'162.90 relativi alle esecuzioni n. ____20 e ____72 e di non avere più esecuzioni in corso a suo carico. L’indomani la Presidente della Camera ha concesso all’impugnazione l’effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Nel caso concreto il reclamo, presentato il 15 settembre 2025 (data del timbro postale) avverso la decisione 11 settembre 2025, è senz’altro tempestivo.

                             2.  Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF), senza necessità di esaminare la sua solvibilità.

                                  Altrimenti, in virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichia-razione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denomi-nati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sem-pre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso vero-simile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                  Nel caso in esame, da una verifica effettuata d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) risulta che già prima della pronuncia del fallimento, e meglio in data 15 luglio 2025, la reclamante aveva pagato il credito di cui all’esecuzione n. ___23, ovvero quella che ha condotto al suo fallimento. In ogni caso, entro il termine di reclamo, la ricorrente ha dimostrato di avere pagato, in data 15 settembre 2025 mediante deposito presso l’UE, fr. 1'162.90 a saldo delle due rimanenti esecuzioni pendenti nei suoi confronti (la n. ____20 e la n. ____72), e che a suo carico non vi sono ulteriori esecuzioni (ciò che questa Camera ha pure verificato d’ufficio). Ne discende che il fallimento pronunciato nei suoi confronti va annullato.

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo (neppure comunicato alla Pretura) ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’an­ticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:            I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                  1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata l’11 settembre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE1 è annullata.

                                  2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE1.

                                  3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                            III.  Notificazione a:

–  RE1; –  CO1 –  Ufficio d’esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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