Incarto n. 14.2025.104
Lugano 6 novembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta della giudice:
Bellotti, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.418 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 14 maggio 2025 da
AO1, O______ (IM) (patrocinato dall’avv. PA1, L______)
contro
AP1, P______
giudicando sul reclamo del 20 giugno 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 10 giugno 2025 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. _____09 emesso il 19 giugno 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, AO1 ha escusso AP1 per l’incasso di complessivi fr. 33'646.– oltre a interessi e spese, e meglio complessivi fr. 33'516.50 derivanti da varie sentenze italiane (emanate dal Tribunale di Genova, dalla Corte di Appello di Genova e dalla Corte di Cassazione) e fr. 129.50 a titolo di “Imposta di registro giudizio 2° grado-2/3”.
B. Avendo AP1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 maggio 2025 AO1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 27 maggio 2025, integrate con successivo scritto 10 giugno 2025.
C. Statuendo con decisione del 10 giugno 2025, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 660.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 giugno 2025 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
E. Stante il suo presumibile esito, l’impugnativa non è stata notificata alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad AP1 il 12 giugno 2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 22 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 23 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato brevi manu tre giorni prima, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha in sintesi rilevato che l’istante ha fondato la propria domanda sulla Sentenza n. 511/2015 del Tribunale di Genova, Sezione seconda, dell’11 febbraio 2015, sulla Sentenza n. 210/2020 della Corte di appello di Genova, Sezione II civile, del 28 gennaio 2020 e sull’Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, prima Sezione civile, dell’8 marzo 2023, debitamente notificate ed esecutive nello Stato d’origine nonché riconoscibili in Svizzera in applicazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug), e che tali decisioni costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in questione. Ha poi aggiunto che il convenuto non aveva sollevato alcuna valida eccezione nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF (attestante, con il supporto di documenti, che dopo l’emanazione delle decisioni il debito era stato estinto o il termine per il pagamento era stato prorogato oppure che era intervenuta la prescrizione), ma solo eccezioni che riguardavano il merito della vicenda e la fondatezza della pretesa (nel concreto: una pretesa di risarcimento danni cagionati dall’illegittima pubblicazione, esposizione e divulgazione di una fotografia che ritraeva l’istante completamente nudo, in piedi su una piccola imbarcazione) e come tali esulanti dalla competenza del giudice del rigetto (che non può verificare fatti o motivi di estinzione verificatisi prima dell’emanazione della sentenza prodotta quale titolo di rigetto e che avrebbero potuto essere sollevati già nella procedura che ha condotto a tale sentenza).
4. Nel reclamo, AP1 non si confronta con questi accertamenti, e in particolare non contesta la riconoscibilità in Svizzera delle summenzionate decisioni italiane in applicazione della CLug, la loro valenza quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e l’assenza di sue valide eccezioni nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF. Egli piuttosto si limita ad affermare (genericamente) che dovrebbe esservi un “sistema che permetta di avere un minimo controllo…prima di avviare al macello un artista svizzero a causa di una sua opera esposta per ben due volte, a distanza di 5 anni, in un Museo d’A______ A______ e in una Galleria d’A______ A______” in Italia, e pure diffusa nell’ambito di servizi giornalistici ticinesi che narravano la controversia, come pure che il suo ritratto fotografico è un’opera d’arte che non poteva causare un danno d’immagine alla controparte e anzi avrebbe prodotto una grande pubblicità in suo favore e che i giudici italiani si sarebbero basati su assunti falsi e/o illogici, nonché a sostenere di essere vittima di “folli pretese risarcitorie”. Egli chiede pertanto che “la cifra a cui sono condannato venga almeno corretta dai magistrati elvetici”.
Sennonché, come già a ragione evidenziato dal giudice di prima sede, tali censure riguardano il merito del credito posto in esecuzione ed argomenti che avrebbero potuto essere sollevati già nella procedura che ha condotto all’emanazione delle decisioni italiane qui in esame (cfr. DTF 143 III 564 consid. 4.3.1; 138 III 583 consid. 6.1.2, pag. 586; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Esse esulano pertanto dal potere di cognizione della scrivente Camera, che nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione non può esaminare e rimettere in discussione il contenuto del titolo di rigetto, e nel caso specifico il contenuto di sentenze estere esecutive e riconoscibili in Svizzera (tra tante: sentenze della CEF 14.2019.94 del 17 settembre 2019, consid. 6, 14.2018.17 del 12 aprile 2018 consid. 5.2/b e 14.2013.138 del 29 novembre 2013 consid. 6 e 6.2). Ne deriva che il reclamo, carente nella motivazione, non può trovare accoglimento e dev’essere dichiarato irricevibile, e che la decisione impugnata dev’essere confermata.
5. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece il problema di ripetibili o indennità, non essendo il gravame stato notificato alla controparte per osservazioni e non essendo pertanto la medesima occorsa in spese in questa sede.
6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 33'646.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ________ .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).