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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.07.2020 14.2020.93

22 juillet 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·943 mots·~5 min·4

Résumé

Fallimento. Ritiro dell’esecuzione all’origine del fallimento prima della pronuncia

Texte intégral

Incarto n. 14.2020.93

Lugano 22 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.974 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 20 febbraio 2020 dalla

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 10 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 luglio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 20 febbraio 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'692.05 più spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 24 giugno 2020 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 9 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impu­­gnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al ritiro dell’esecuzione all’origine del fallimento, avvenuto l’8 maggio 2020 prima della pronuncia.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato in concreto allo sportello del Tribunale d’appello lo stesso giorno in cui la sentenza impugnata è stata notificata alla RE 1, ossia il 10 luglio 2020, il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                   2.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

                                         Nel caso in esame, a dimostrazione dell’estinzione del credito van­tato dall’istante la reclamante ha prodotto un estratto relativo al proprio conto corrente bancario relativo a un ordine di pagamento di fr. 1'329.90 effettuato il 2 luglio 2020 a favore dell’Ufficio d’ese­cuzione di Lugano. Sennonché l’Ufficio, fondandosi sull’ indicazio­ne imprecisa figurante sull’ordine di pagamento (“RE 1) ha imputato l’im-porto su un’altra esecuzione (n. __________) in cui la domanda di proseguimento era stata formulata l’11 maggio 2020 (mentre quel­la dell’istante era già pervenuta allo stadio della comminatoria di fallimento, notificata il 17 gennaio 2020). La Camera ha però appurato d’ufficio che l’istante aveva già in precedenza, o meglio l’8 mag­gio 2020, ritirato l’esecuzione all’origine del fallimento, facendo decadere in particolare la comminatoria di fallimento. Se l’avesse saputo per tempo il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza, difettando una condizione per l’apertura del fallimento (cfr. per analogia l’art. 172 n. 1 LEF). Il fallimento va di conseguenza annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui tardivo pagamento ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria e la cui mancata segnalazione al Pretore del­l’estinzione dell’esecuzione non ha permesso di evitare la pronuncia del fallimento e quindi la conseguente presentazione del reclamo (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 9 luglio 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

                                  III.   Notificazione a:

–  ; –  ; –  Ufficio d’esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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