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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.11.2020 14.2020.68

9 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,994 mots·~10 min·2

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Spese e anticipi condominiali. Verbale d’assemblea firmato dal solo presidente

Texte intégral

Incarto n. 14.2020.68

Lugano 9 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.58 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 12 febbraio 2020 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 28 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 maggio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Vezia;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 febbraio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’in­­casso di fr. 4'511.20 oltre agli interessi del 5% dal 4 febbraio 2020, indicando quale causa del credito le “Spese condominiali dal 1.1.2018 al 31.12.2019 [...]”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 febbraio 2020 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Entro il termine impartitole, il 25 febbraio 2020 RE 1 ha presentato brevi manu osservazioni scritte all’istanza, chieden­do la reiezione dell’istanza.

                                  C.   Statuendo con decisione del 18 maggio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Vezia ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 280.– senz’assegnare indennità.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento. Nelle sue osservazioni del 26 giugno 2020, la CO 1 ha concluso per la conferma del rigetto definitivo dell’opposizione, protestate tasse, spese e indennità.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 19 maggio 2020, il termine d’im­pugnazione è scaduto non prima di venerdì 29 maggio. Presentato quello stesso giorno brevi manu, il reclamo è dunque tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel caso in esame al reclamo sono annessi numerosi documenti, che a prima vista apparirebbero irricevibili dal momento che nella decisione impugnata il Giudice di pace ha scritto che la convenuta non aveva presentato osservazioni entro il termine impartitole. Sennonché RE 1 ha prodotto con il reclamo una copia delle sue osservazioni all’istanza, consegnate brevi manu alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia il 25 febbraio 2020, come risulta dal timbro della stessa Giudicatura apposto su quello scrit­to. Siccome non si trova traccia dell’originale né degli allegati nel­l’incarto trasmesso a questa Camera, è impossibile determinare esattamente quali documenti sono stati prodotti in prima sede. La decisione andrebbe quindi annullata e la causa rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio, dopo aver comunicato le osservazioni della convenuta all’istante, per garantirne il diritto di essere sentita. Stante il principio di celerità che informa il diritto esecutivo, e visto che i documenti prodotti dalle parti in questa sede sono comunque senza rilievo per l’esito del giudizio odierno, nulla osta a entrare senza indugio nel merito del reclamo in virtù dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC.

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Vezia ha considerato che il verbale dell’assemblea ordinaria dei condòmini del 14 giugno 2019, unitamente alle tabelle contabili acclusevi, da cui risulta che la convenuta è debitrice delle spese condominiali relative agli anni dal 2017 al 2019 per fr. 4'511.20, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione in quanto è sottoscritto dal suo rappresentante, tale PI 1. Non si è determinato, come visto per svista (sopra consid. 1.3), sulle osservazioni dell’escussa.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 rileva a ragione diversi errori nella sentenza impugnata. Il suo domicilio è a __________, l’aggiunta di “__________” essendo in tutta evidenza un refuso. Il riferimento alla giurisprudenza sul contratto di locazione non ha poi alcuna attinenza con la fattispecie, giacché l’istante non fonda la sua richiesta su un contratto di locazione bensì su un verbale dell’assem­blea ordinaria dei condòmini, di cui una è la convenuta, la quale è quindi proprietaria e non inquilina del proprio appartamento. Questi errori manifesti non hanno però alcun influsso sulla decisione, che il Giudice di pace ha basato sul verbale del 14 giugno 2019 (doc. A annesso all’istanza).

                                         Quanto alla criticata ordinanza del 25 febbraio 2020, la sua destinataria è l’istante – non la convenuta – alla quale è stato chiesto di produrre le (due) copie mancanti dell’istanza giusta l’art. 131 CPC. È invero singolare che tale richiesta sia stata formulata dopo l’invio dell’ordinanza del 17 febbraio, con cui il Giudice di pace aveva ordinato la notificazione dell’istanza con la relativa documentazione “alle parti” e fissato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni. La circostanza è però senza rilievo per il giudizio odierno.

                                         A scanso di equivoci, va infine rilevato l’uso improprio nell’ordi­nanza del 25 febbraio della parola “attrice”, terminologia da usare nelle procedure ordinarie – v. art. 222 CPC – e non in quelle sommarie, in cui si usa la parola “i[n]stante” (v. ad es. art. 261 cpv. 1 CPC). È inesatto anche il riferimento all’art. 245 cpv. 2 CPC nella decisione impugnata, perché concerne la procedura semplificata, mentre la procedura di rigetto dell’opposizione è di tipo sommario (sopra consid. 1.1), sicché il rinvio andava fatto all’art. 253 CPC.

                                   5.   La reclamante contesta anche il potere del condomino PI 2 e della RA 1 di rappresentare il condominio, senza apparentemente accorgersi che l’assemblea del 14 giugno 2019 ha accettato, da una parte, che il primo presiedesse l’assemblea e redigesse il verbale, e dall’altra ha confermato il mandato d’ammi­nistrazione alla seconda (doc. A, trattande 1 e 2). Su questo punto il reclamo cade nel vuoto.

                                   6.   Sebbene la reclamante non la sollevi direttamente, la vera questione è sapere se il verbale dell’assemblea del 14 giugno 2019 costituisce davvero un titolo di rigetto provvisorio per le pretese poste in esecuzione. Si tratta di una questione da esaminare d’uf­ficio (sentenze del Tribunale federale 5A_872/2012 del 22 febbraio 2013 consid. 1.2.4 e 5D_149/2008 del 9 gennaio 2009, consid. 2.2.1) anche in seconda sede (Staehelin in: Basler Kommen-tar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 90 ad art. 84 LEF).

                                6.1   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1).

                                6.2   Nel caso specifico, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, il verbale dell’assemblea del 14 giugno 2019 (doc. A) non può fungere da riconoscimento del debito posto in esecuzione – né quindi da titolo di rigetto giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF – già per la semplice e ovvia ragione che non è firmato né da RE 1 né dal suo preteso rappresentante PI 1 (e non __________), bensì unicamente dal presidente dell’assemblea, PI 2. Se ciò non bastasse, non vi è d’altronde alcuna corrispondenza chiara tra, da un canto, l’approvazione dei conti del­l’esercizio 2018 (che non figurano agli atti) e del preventivo del 2019, per totali fr. 70'000.– (trattande 4 e 11), e d’altro canto le schede contabili prodotte dall’istante, le quali peraltro riguardano anche anni precedenti e non indicano come sono state calcolate le richieste d’acconto trimestrali. In altre parole non è possibile giun­gere alla somma di fr. 4'511.20 posta in esecuzione sulla base del noto verbale. Anche sotto questo punto di vista la decisione impugnata risulta insostenibile.

                                         Il reclamo merita pertanto accoglimento, fermo restando che la decisione odierna non impedisce all’istante di far valere le sue pretese in procedura ordinaria (sopra consid. 2), in cui RE 1 potrà se del caso opporre le eccezioni di merito invocate con il reclamo.

                                   7.   A futura memoria va rammentato che il giudice del rigetto non deve statuire sulle spese esecutive. La decisione al riguardo spet­ta infatti esclusivamente all’ufficio d’esecuzione (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'511.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo della decisione impugnata è così riformato:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   Le spese processuali di fr. 280.–, da anticipare dall’istante, sono poste a suo carico.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste carico della CO 1.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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