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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.11.2020 14.2020.57

3 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,798 mots·~9 min·2

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Licenza edilizia. Contributo sostitutivo per compensare la mancanza di posteggi. Novazione. Buona fede

Texte intégral

RE 1

Incarto n. 14.2020.57

Lugano 3 novembre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.6280 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 dicembre 2019 dal

Comune RE 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 5 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 aprile 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con risoluzione municipale n. __________ del 24 giugno 2019, il Comune CO 1 ha rilasciato all’istante e proprietario RE 1 la licenza edilizia concernente la ristrutturazione (lavori interni, rifacimento facciata e cambio di destinazione d’uso da appartamento a uffici) degli stabili siti sui mappali n. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________. Il punto 4 della licenza edilizia prevede che i lavori non possono essere iniziati prima che la stessa sia passata in giudicato e il punto 10 obbliga il proprietario a versare prima dell’inizio dei lavori un contributo compensativo di fr. 28'000.– in ragione della mancanza dei posteggi necessari secondo l’art. 70 delle norme di attuazione del piano regolatore.

                                  B.   Il 25 giugno 2019 il Comune di CO 1 ha emesso nei confronti di RE 1 la fattura n. 615/2019 per la riscossione del contributo compensativo con scadenza del termine di pagamento al 25 luglio 2019. Non avendo RE 1 onorato tale pagamento, il Comune gli ha inoltrato prima un richiamo del 3 settembre 2019, e poi due diffide di pagamento dell’8 ottobre 2019 e del 25 novembre 2019.

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 dicembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 28'000.– oltre agli interessi del 2.5% dal 26 novembre 2019, indicando quale causa del credito le “tasse diverse 2019 + interessi al 2.50% Fattura 615/2019 del 25.06.2019”, di fr. 30.– per “Diffida del 08.10.2019” e di fr. 233.95 per “Interessi ritardo fino al 25.11.2019”.

                                  D.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 dicembre 2019 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 24 gennaio 2020.

                                  E.   Statuendo con decisione del 23 aprile 2020, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 28'000.– (senza la tassa di diffida né gli interessi di ritardo) oltre agli interessi del 2.5% dal 26 novembre 2019, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare indennità.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 25 aprile 2020, il termine d’impugnazione è scaduto martedì 5 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel reclamo RE 1 fa valere che il Comune avrebbe autorizzato l’inizio dei lavori il 26 giugno 2019, ossia il giorno dopo l’emissione della licenza edilizia e della fattura relativa al contributo sostitutivo, senz’aspettarne il passaggio in giudicato, contrariamente a quanto stabilito al punto 4 della licenza e nonostante il mancato pagamento del contributo sostitutivo, che secondo il pun­to 10 avrebbe dovuto essere versato prima dell’inizio dei lavori. A detta del reclamante, in tal modo il Comune avrebbe rinunciato alla riscossione del contributo sicché a nulla gli sarebbe servito impugnare la licenza edilizia. L’ente pubblico avrebbe infatti novato con un ulteriore atto amministrativo – l’autorizzazione d’inizio dei lavori – la statuizione precedente, ovvero la licenza edilizia, la quale avrebbe quindi perso ogni efficacia esecutiva. Il reclamante afferma di aver interpretato in buona fede l’autorizzazione d’inizio dei lavori “piena ed incondizionata” come una correzione dell’errore contenuto nella licenza edilizia.

                             1.3.1   L’allegazione secondo cui il Comune avrebbe autorizzato l’inizio dei lavori già il 26 giugno 2019 è nuova, come nuovo è il documento sul quale il reclamante la fonda. Non se ne può pertanto tenere conto ai fini dell’odierno giudizio (sopra consid. 1.2).

                             1.3.2   Del resto, la “notifica inizio lavori” da lui prodotta per la prima volta con il ricorso è solo una richiesta di autorizzazione – peraltro tardiva alla luce dell’art. 23 RALE indicato in ingresso dello stesso modulo – sulla quale non figura l’autorizzazione richiesta. La tesi della novazione risulta così senza fondamento, per tacere del fatto che si tratta di un istituto del diritto privato e non pubblico, che la novazione ad ogni modo non è presunta (art. 116 cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2016.283 del 7 marzo 2017, consid. 6.2) e che non si evince poi dagli atti la volontà del Comune di rinunciare alla riscossione del contributo sostitutivo; anzi l’emissione della rela-tiva fattura (cfr. doc. B) simultaneamente con la licenza il 25 giugno 2019 indizia proprio il contrario. Il richiamo del reclamante alla propria buona fede è al riguardo senza valore.

                                1.4   RE 1 invoca inoltre la tutela della sua buona fede ricordando che secondo l’avviso cantonale n. __________ del 18 giugno 2019 dei Servizi Generali del Dipartimento del territorio, annesso alla licenza edilizia quale parte integrante, non erano richiesti nuovi parcheggi. Evidenzia come solo successivamente all’ini­zio dei lavori, e anzi a lavori terminati, il Comune CO 1, con un “inedito voltafaccia”, gli ha inviato il 3 settembre 2019 un richiamo di pagamento per la fattura n. 615/19 del 25 giugno 2019.

                             1.4.1   Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato esulare dal suo potere cognitivo la questione di sapere se l’obbligo di pagare il contributo compensativo stabilito nella licenza edilizia è contrario a quanto rilevato nell’avviso cantonale. L’escusso non aveva che da interporre ricorso al Consiglio di Stato come indicato nella licenza edilizia.

                             1.4.2   Nell’eccepire la propria buona fede (e pure la novazione), il reclamante non si misura direttamente con l’argomentazione pretorile. Così facendo, egli tenta in realtà di rimettere in discussione la validità ed efficacia del punto 10 della licenza edilizia. Ciò non toglie che il giudice del rigetto non è abilitato a esaminare tali censure. Insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile anche sotto questo profilo.

                             1.4.3   Sia come sia, la decisione impugnata resiste alla critica. La procedura di rigetto è infatti una procedura documentale (Aktenpro­zess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escus­­so non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo solo ove provi con documenti che dopo la decisione il debito è stato estinto, sospeso o si è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF). Al Pretore non era quindi concesso di verificare la conformità della licenza edilizia con il preavviso cantonale, neppure pregiudizialmente alfine di determinare se il ricorrente poteva in buona fede rinunciare a ricorrere contro la licenza. Anche una decisione per ipotesi errata, se non è impugnata, passa in giudicato e diventa opponibile alle parti e al giudice dell’esecuzione. È fatto salvo solo il caso della nullità della decisione, che tuttavia entra in considerazione soprattutto per motivi di ordine formale (incompetenza funzionale o materiale dell’autorità giudicante, grave violazione del diritto di essere sentito di chi invoca la nullità (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti) estranei alla fattispecie in esame. Ad ogni modo, nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui (art. 3 cpv. 2 CC), segnatamente a fronte di una decisione, cui è allegata la relativa fattura, che indica chiaramente il contributo da pagare e la via di ricorso.

                                   2.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   3.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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