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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.10.2020 14.2020.50

22 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,987 mots·~15 min·4

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contravvenzione alla legge edilizia. Multa. Eccezione di nullità. Segnalazione all’autorità penale

Texte intégral

Incarto n. 14.2020.50

Lugano 22 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa S19-384 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 17 dicembre 2019 dal

Comune CO 1 (rappresentato dall’RA 1, )  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 6 aprile 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 marzo 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Paradiso;

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 26 febbraio 2019 il Comune CO 1 ha intimato a RE 1 un rapporto di contravvenzione, secondo cui “in corrispondenza” del mappale __________ RFD di __________ di sua proprietà è stato istallato un tubo d’espulsione presumibilmente proveniente dalla cappa della cucina dell’Osteria __________ e ciò senza l’inoltro di una domanda di costruzione e l’ottenimento di una licenza edilizia. Il Comune l’ha altresì informato che tale omissione è suscettibile di essere punita con una multa ai sensi dell’art. 46 della legge edilizia e gli ha assegnato un termine di quindici giorni per formulare eventuali giustificazioni circa il suo agire così come un termine di trenta giorni per presentare una domanda di costruzione in sanatoria. Con lettera del 12 marzo 2019 RE 1 ha sostenuto che l’istallazione del tubo non è una nuova costruzione ma una semplice sostituzione di quello preesistente che si è resa necessaria a seguito di un sinistro causato a suo dire da un operaio comunale durante un intervento sul mappale contiguo, fatto questo conosciuto dal Comune.

                                  B.   Premesso che “la presente procedura non affronta gli aspetti di natura materiale che saranno trattati separatamente”, con risoluzione municipale n. 302 del 25 marzo 2019 il Comune CO 1 ha significato a RE 1 di non accettare le sue osservazioni “accertato che il tubo d’espulsione della cappa risulta essere una nuova installazione”, che necessitava quindi di un permesso di costruzione. Il Comune gli ha pertanto inflitto una multa di fr. 1'000.– per violazione formale della legge edilizia. RE 1 non ha impugnato la decisione.

                                  C.   Dopo aver inviato a RE 1 una fattura del 23 maggio 2019 e un richiamo del 7 agosto 2019, il 17 settembre il Comune di CO 1 gli ha notificato una diffida di pagare entro trenta giorni la multa di fr. 1'000.– e la tassa di diffida fr. 30.–. Con lettera del 23 settembre 2019 RE 1 ha ritornato la diffida di pagamento al Comune “a motivo che nessuna legge è stata violata”, il quale con scritto del 26 settembre 2019 gli ha a sua volta rinviato la diffida facendo valere che la decisione di multa a monte era ormai passata in giudicato.

                                  D.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 dicembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 1'040.55 complessivi, composti di fr. 1'000.– oltre agli interessi del 2.5% dal 26 novembre 2019 per “Tasse diverse 2019 + interessi al 2.50% Fattura 572/2019 del 23.05.2019”, di fr. 30.– per “Diffida del 15.09.2019” e di fr. 10.55 per “interessi di ritardo fino al 25.11.2019”.

                                  E.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 dicembre 2019 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 6 febbraio 2020.

                                  F.   Statuendo con decisione del 12 marzo 2020, il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 60.– a favore dell’istante.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 aprile 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili, così come la trasmissione degli atti del procedimento al Ministero pubblico. Stante l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 13 marzo 2020, il termine d’im­pugnazione è scaduto non prima di lunedì 23 marzo. Sospeso dal 19 marzo al 4 aprile 2020 in ragione della pandemia causata dal coronavirus 2019 (ordinanza del Consiglio federale del 18 marzo 2020 sulla sospensione secondo l’articolo 62 LEF [RS 281.241, RU 2020 839]) e senza soluzione di continuità dalle ferie pasquali (dal 5 al 19 aprile, art. 56 n. 2 LEF), il termine di ricorso è quindi scaduto per legge il terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF, v. sentenza della CEF 14.2015.79 del 31 agosto 2015, consid. 2), ossia mercoledì 22 aprile. Presentato il 6 aprile 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha accordato il rigetto definitivo dell’opposizione ritenendo che la decisione di multa è passata in giudicato come risulta dalla documentazione trasmessa dallo stesso debitore, la quale costituirebbe inoltre un “valido riconoscimento di debito”.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 sostiene invece che la decisione di multa non è un valido titolo di rigetto poiché è secondo lui radicalmente nulla. Egli aggiunge che la qualità di titolo di rigetto va negata anche alla diffida di pagamento siccome è basata sulla decisione illegittima con cui il Comune gli ha inflitto la multa. Infine, egli chiede che gli atti del presente procedimento vengano trasmessi al Ministero pubblico.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (STAEHELIN in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia, i ricorsi al Consiglio di Stato contro le decisioni degli organi comunali ticinesi hanno di principio effetto sospensivo (art. 208 cpv. 2 della legge organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]) – ciò vale in particolare per i decreti di multa (art. 148 cpv. 2 LOC) –, sicché la decisione non diventa esecutiva prima della scadenza del termine di ricorso o prima della reiezione o del ritiro del ricorso. Le multe diventano poi esigibili entro un mese da quando sono “definitive” (art. 150 cpv. 1 LOC).

                             5.1.1   Nella fattispecie, il Comune ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione producendo a sostegno della propria istanza la diffida di pagamento del 17 dicembre 2019 (doc. B). Questo documento non può però fungere da titolo di rigetto per la multa, dal momento che la stessa è stata stabilita non con la diffida, bensì con la risoluzione municipale n. 302 del 25 marzo 2019 menzionata sulla diffida (ma non allegata).

                             5.1.2   Fatto sta, a ben vedere, che la risoluzione municipale in questione figura negli atti di prima sede. L’ha prodotta il convenuto con le osservazioni all’istanza quale doc. D. Vero è che, stante la massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), il titolo di rigetto deve di principio essere prodotto e precisamente indicato come tale dal­l’istante. Tale esigenza formale va tuttavia apprezzata alla luce del principio della buona fede sicché l’istanza non può essere dichiarata irricevibile o respinta qualora non sussista dubbio su quale sia tra i documenti prodotti quello o quelli che l’istante considera implicitamente rappresentare il titolo di rigetto (vedi sentenza della CEF 14.2020.34 del 4 settembre 2020, consid. 4.3.1). Nel caso in esame, il Giudice di pace ha fondato il rigetto dell’opposizione sulla “decisione di multa” prodotta dall’escusso, seppur senza identificar­la precisamente (“doc. D-P”). Era ad ogni modo chiaro per le parti che il titolo di rigetto per la multa è la risoluzione municipale (doc. D annesso alle osservazioni all’istanza e n. 1 e 2 delle stes­se) e quello per la tassa di diffida la diffida stessa (doc. B accluso all’istanza).

                             5.1.3   Ciò posto, la risoluzione municipale, il cui passaggio in giudicato è pacifico, giustifica senz’altro il rigetto definitivo dell’opposizione per la multa di fr. 1'000.– e per gli interessi di mora del 2.5% dal 26 novembre 2019 e per quelli di fr. 10.55 maturati dal 23 giugno 2019 (scadenza di pagamento della fattura del 23 maggio 2019, v. doc. B accluso all’istanza e doc. C annesso alle osservazioni) al 25 novembre 2019, ricordato che di principio le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 ad art. 80) e che secondo l’art. 7 dell’ordinanza municipale del Comune CO 1 concernente le tasse comunali e la relativa procedura d’incasso del 23 giugno 2014 gli interessi di ritardo, calcolati allo stesso saggio vigente per l’imposta cantonale (del 2.5% secondo l’art. 6 del decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2019 [RL 640.320]), incominciano a ma-turare a partire dal termine di pagamento della fattura o del conteggio.

                                5.2   La diffida di pagamento del 17 settembre 2019 (doc. B) riveste le caratteristiche di una decisione amministrativa anche se non menziona i rimedi giuridici a disposizione del destinatario (sentenza della CEF 14.2019.237 del 6 maggio 2020, consid. 2) e vale di con­seguenza come titolo di rigetto per le spese di diffida di fr. 30.– ivi menzionate. Risulta anch’essa passata in giudicato. Con la sua lettera al Municipio del 23 settembre 2019 (doc. O) RE 1 si limita a manifestare la sua contrarietà a pagare la fattura senza dichiarare la volontà di ricorrere contro la diffida.

                                        6.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi).

                                6.1   Nel caso specifico il reclamante sostiene che la decisione di multa è “un atto radicalmente nullo […], illegittimo, dolosamente falso e palesemente vessatorio”, ciò che dev’essere constatato da ogni giudice adito a prescindere dal decorso dei termini d’impugnazione. Egli fa valere infatti che con tale decisione gli è stata inflitta una multa “in astratto” e a “prescindere dai fatti” perché il Comune, pur premettendo d’intendere trattare separatamente gli aspetti di natura materiale della vertenza, in modo contradditorio ha ritenuto di non poter accogliere le sue osservazioni del 12 marzo 2019 per un motivo di natura materiale (“accertato che il tubo d’espulsione della cappa della cucina risulta essere una nuova installazione”, doc. doc. D). Secondo RE 1, ad ogni modo, l’istallazio­ne del tubo non è una nuova costruzione che necessita di una licenza edilizia ma una semplice sostituzione di un tubo preesistente. “Di certo non è riconoscimento di debito, ma di arbitrio del Comune”.

                                6.2   Ora, la cognizione del giudice del rigetto sia limita all’esame del­l’esistenza di un titolo di rigetto (sopra consid. 2), ovvero, quando l’istanza tende al rigetto definitivo dell’opposizione, alla verifica dell’esecutività della decisione invocata dall’istante quale titolo di ri-getto. Già si è detto che nel caso concreto tale esame ha dato esito positivo (sopra consid. 5). Il malaugurato (e immotivato) riferimento del Giudice di pace a un riconoscimento di debito è senza rilievo dal momento che ha rigettato l’opposizione in via definitiva (art. 80 LEF) e non provvisoria (art. 82 LEF). L’esame del giudice del rigetto non si estende invece al fondamento materiale del credito posto in esecuzione né al controllo della validità della decisione. Spetta in effetti all’escusso far valere i suoi motivi di contestazione nella procedura di accertamento del credito. Il passaggio in giudicato della decisione preclude poi la possibilità di contestazioni di merito in fase esecutiva (sopra consid. 6). In altri termini RE 1 avrebbe dovuto presentare le sue ragioni inoltrando un ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione di multa. Ora è troppo tardi.

                                6.3   Ricordato ciò, non si disconosce che la nullità di una decisione, a prescindere dalla sua natura, dev’essere rilevata d’ufficio da ogni autorità competente per l’applicazione del diritto, anche in sede di ricorso o di esecuzione (DTF 129 I 363 consid. 2, 136 III 571, 138 II 501; sentenza della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014, consid. 2.4). I casi di nullità sono però rari (Staehelin, op. cit., n. 128 ad art. 80).

                             6.3.1   In effetti, secondo la giurisprudenza le decisioni errate sono nulle quando sono affette da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, ove poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità giudicante così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti, sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014, consid. 6.2).

                             6.3.2   I citati motivi di nullità non ricorrono nella fattispecie: la decisione di multa (doc. D) è infatti stata emanata dall’autorità competente dopo l’emissione del rapporto di contravvenzione (doc. F), sul quale il convenuto ha potuto prendere posizione (doc. E), ed è stata notificata all’escusso, che avrebbe quindi potuto impugnarla al Consiglio di Stato per far valere il carattere a suo dire contraddittorio e arbitrario della decisione del Comune. L’eccezione di nullità, e con essa il reclamo, va dunque respinta.

                                   7.   Il reclamante chiede infine che gli atti vengano trasmessi al Mini-stero pubblico essendo a suo dire chiara “la falsità in atti e l’interesse privato persecutorio ai danni dello scrivente da parte dei funzionari pubblici”. Si tratta però di una valutazione soggettiva del reclamante, non corroborata da chiari indizi oggettivi di reati di azione pubblica ai sensi dell’art. 27a LOG. Non si giustifica quindi la trasmissione richiesta. Ciò non impedisce al reclamante di presentare personalmente una denuncia penale.

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, la controparte, a cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'030.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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