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Incarto n. 14.2020.48
Lugano 4 settembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.6278 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 dicembre 2019 dalla
Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’RA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 marzo 2020 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 17 dicembre 2019 della Confederazione Svizzera e di conseguenza ha rigettato in via definitiva l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante per l’incasso di fr. 8'446.55 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.–;
preso atto dello scritto del 1° settembre 2020 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo, avendo trovato un accordo con l’escutente;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
appurato che non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'446.55, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 50.– è restituita al reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).