Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.08.2020 14.2020.45

31 août 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,098 mots·~10 min·5

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contestazione della procura a favore del rappresentante dell’istante. Ratifica in sede di reclamo

Texte intégral

Incarto n. 14.2020.45

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.649 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 febbraio 2020 da

CO 1 (rappresentata da RA 1, __________)  

contro

RE 1 (patrocinato dal __________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 22 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 marzo 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   CO 1 (nata il __________ 1999) è figlia comune di RE 1 e RA 1. In vista del suo soggiorno all’estero per gli studi, il 9 gennaio 2019 CO 1 ha conferito alla madre procura “affinché si occupi in sua vece dei suoi affari cor­renti in Svizzera e firmi in suo nome e per suo conto ogni documento necessario all’ordinaria amministrazione, nonché possa avere accesso ai conti bancari intestati alla signora CO 1 per effettuare i pagamenti che dovessero rendersi necessari durante la sua assenza od ogni altra necessità. L’avente procura viene incaricato d’intraprendere tutte quelle disposizioni ed azioni necessarie che portano alla realizzazione di quanto sopra citato e che il medesimo reputa opportune. Il tutto con ogni e più ampia facoltà con promessa di rato e valido”.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° aprile 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, PA 1, rappresentata dal­la madre, ha escusso suo padre per l’incasso di nove contributi di mantenimento di fr. 1'555.– ciascuno per i mesi da febbraio ad aprile 2017, pari a complessivi fr. 13'995.– oltre agli interessi del 5% dal 6 del mese di riferimento, e di fr. 50.– per l’assegno di gennaio 2017, oltre agli interessi del 5% dal 6 gennaio 2017. Ha menzionato come titoli di credito le decisioni che obbligano RE 1 a versare i contributi in questione.

                                  C.   Avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 febbraio 2020 CO 1, sempre rappresentata dalla madre in forza della procura del 9 gennaio 2019, ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 6 marzo 2020 contestando la legittimazione della madre a rappresentare la figlia istante.

                                  D.   Statuendo con decisione del 12 marzo 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senza assegnare indennità.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 marzo 2020 per ottenere, protestate spese e ripetibili, che la causa venga rinviata alla giurisdizione inferiore affinché provveda a dichiarare irricevibile l’istanza di rigetto dell’opposizione o in via alternativa sani giusta l’art. 132 cpv. 1 CPC la procura alla base dell’istanza, precisando che “a ottenimento della sanatoria il convenuto entrerà nel merito”. Nelle sue osservazioni dell’8 giugno 2020, firmate anche dalla figlia, RA 1 ha concluso a nome di lei per la reiezione del reclamo. Mediante “osservazioni spontanee” del 22 giugno 2020 il reclamante ha confermato le proprie conclusioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 13 marzo 2020, il termine d’im­­pugnazione è scaduto lunedì 23 marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il decreto super cautelare del 14 febbraio 2011 debitamente passato in giudicato (doc. C) in relazione alla decisione super provvisionale del 10 maggio 2017 (doc. D) costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’assegno famigliare e i contributi reclamanti. Ha d’altronde respinto l’eccezione sollevata dal convenuto circa l’irricevibilità dell’istanza a motivo della carente procura conferita alla rappresentante dell’istante nonché della mancata prova della volontà di sua figlia di procedere contro di lui. A tal proposito il Pretore ha rilevato che la procura, nella misura in cui recita che viene conferita dalla figlia alla madre “affinché si occupi in sua vece dei suoi affari correnti in Svizzera e firmi in su nome e per suo conto ogni documento necessaria all’ordinaria amministrazione (…)”, è esauriente posto che l’incasso del contributo di mantenimento che il padre deve alla figlia costituisce evidentemente un atto di ordinaria amministrazione. Il Pretore ha poi definito “gratuita” e priva di riscontro oggettivo l’affermazione del convenuto secondo cui non sarebbe possibile stabilire se la presente procedura sia frutto della volontà della figlia o piuttosto il risultato di un eccesso di zelo della madre, rilevando come non vi è alcun motivo per cui la figlia ancora agli studi, e quindi verosimilmente priva di entrate proprie, avesse dovuto rinunciare al contributo per il suo sostentamento.

                                   3.   Nel reclamo, come già fatto in prima sede RE 1 ribadisce che la procura acclusa all’istanza di rigetto ha un carattere del tutto generico, vago e inattuale, siccome risale a oltre un anno prima e che la somiglianza tra la firma della madre e della figlia “potrebbe celare un elemento posticcio”. A sua mente, l’estrema vaghezza della procura fa emergere dubbi legittimi in merito alla volontà dell’istante di stare in causa e al fatto che la madre sia in realtà un “falsus procurator”. A sua mente, il giudice di prime cure avrebbe dovuto quindi sanare l’atto viziato. Egli cita poi alcune sentenze del Tribunale federale che indicano che se la procura è datata o imprecisa, il giudice può esigere in ogni momento la produzione di una procura attuale o che indica precisamente il procedimento oggetto del contendere, senza che ciò costituisca un formalismo eccessivo.

                                   4.   Ora, così argomentando il reclamante si limita a ribadire gli argomenti sostenuti in prima sede (carattere vago, generico e inattuale della procura, dubbi sulla firma della mandante) senza confrontarsi frontalmente con la motivazione del Pretore, secondo cui quell’atto è sufficiente, da un lato poiché il procedimento d’incasso dei contributi di mantenimento costituisce un atto d’ordinaria amministrazione e dall’altro perché non si può avere dubbi sulla volontà della figlia di procedere giudizialmente contro di lui in mancanza di motivi per cui la stessa avrebbe dovuto rinunciare al suo mantenimento, specie perché è ancora agli studi ed è quindi verosimilmente priva d’entrate proprie. Non basta certo scrivere che “sono d’altronde le affermazioni in sentenza a mostrare che la Pretura non si è occupata di sciogliere i dubbi relativamente alla possibilità di avere a che fare con un falsus procuratore” (reclamo ad 13) senza citare o indicare precisamente le affermazioni in questione. Dalla sentenza risulta invece chiaramente che il Pretore non ha avuto dubbi sulla validità della procura. Sarebbe spettato al reclamante spiegare perché il primo giudice avrebbe ecceduto il proprio potere d’apprezzamento nel rinunciare a richiedere una procura attuale e più circostanziata. Egli neppure indica d’altronde il motivo per cui il Pretore non avrebbe potuto emettere la sentenza nel giro di tre giorni dalla ricezione della risposta o avrebbe dovuto concedergli ulteriore tempo per entrare nel merito. Insufficientemente motivato, il reclamo si avvera irricevibile (sopra consid. 1.2).

                                   5.   La decisione impugnata, comunque sia, è condivisibile nel merito.

                                5.1   Tenuto conto delle circostanze risultanti dalla documentazione agli atti (esecuzione volta all’incasso di alimenti scaduti da tempo, accertati nella procedura di divorzio e confermati giudizialmente do­po la maggior età della figlia [doc. C], promossa meno di tre mesi dopo la concessione della procura generale conferita dalla figlia alla madre per l’amministrazione dei suoi affari correnti in Svizzera durante la sua assenza all’estero per studi) e dell’inconsistenza delle contestazioni meramente formaliste e speculative mosse dal convenuto, non si può seriamente rimproverare al Pretore di non avere avuto dubbi sulla validità della procura. Il reclamante non ha del resto indicato alcun motivo o indizio perché la figlia avrebbe dovuto rinunciare ad alimenti certi destinati al proprio mantenimento proprio quando era all’estero per studio. Come rilevato dal Pretore, le argomentazioni sollevate nelle osservazioni all’istanza appaiono “meramente defatigatorie” e rientrano nel quadro generale della vertenza tra i genitori che si trascina da quasi dieci anni e non ha risparmiato i figli (v. decreto supercautelare del 14 febbraio 2011 pagg. 1-2, doc. C), checché ne dica il reclamante, la cui critica (ad n. 11) è ancora una volta meramente formalista.

                                5.2   Se ciò non fosse bastato, l’istante ha accluso alle osservazioni al reclamo, anche sottoscritte da lei personalmente, una procura del­l’8 giugno 2020 munita della propria firma (doc. 3), con cui autorizza la madre a rappresentarla nella pratica “Domanda d’esecu­zione 27.03.2019, Domanda di rigetto dell’opposizione 05 febbraio 2020, PE 2743981; Osservazioni al Reclamo (Inc. n. 14.2020.45) avverso la Decisione di data 12 marzo 2020 della Pretura di Lugano, sezione 5 (inc. n. SO.2020.649) controparte RE 1”. RA 1 smentisce inoltre ogni accusa relativa al fatto che RA 1 avrebbe falsificato la sua firma e produce un’al­tra procura generale del 10 gennaio 2019 (doc. 4) munita di autentica a tergo del 28 maggio 2020. Orbene, sia la mancanza di una procura sia eventuali vizi formali della procura possono essere sanati non solo entro un termine fissato a tal fine dal giudice (art. 132 cpv. 1 CPC), bensì anche mediante ratifica – persino per atti concludenti (v. sentenza del Tribunale federale 4C.57/1999 del 15 maggio 2000, consid. 4 in fine) – a posteriori degli atti già intrapresi ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO (sentenza del Tribunale federale 5D_142/2017 del 24 aprile 2018, consid. 3.1 e 3.2; sentenza della CEF 14.2017.40 del 12 luglio 2017, consid. 4.1). La sanatoria è possibile anche in seconda sede. II divieto dei nova non è infatti assoluto, l’art. 326 cpv. 2 CPC facendo salve speciali disposizioni di legge, tra cui si annovera l’art. 132 cpv. 1 CPC. La procura dell’8 giugno 2020 (doc. 3) non è del resto, a ben vedere, un nuovo documento, ma la conferma della procura firmata nel gennaio del 2019 (v. nello stesso senso già citata sentenza della CEF 14.2017.40, consid. 4.5/f). Anche se non fosse inammissibi­le, il reclamo (compresa la replica spontanea) sarebbe da considerare infondato – se non temerario – pure su questo punto.

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano per contro indennità, non avendo CO 1 motivato la sua richiesta al riguardo con le osservazioni al reclamo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'045.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

––   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2020.45 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.08.2020 14.2020.45 — Swissrulings