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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.05.2020 14.2020.41

18 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,067 mots·~5 min·6

Résumé

Fallimento. Mancata citazione del convenuto. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Annullamento senza esame della solvibilità

Texte intégral

Incarto n. 14.2020.41

Lugano 18 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.70 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza inoltrata il 20 gennaio 2020 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (titolare della ditta individuale , )  

giudicando sul reclamo del 18 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 marzo 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il 20 gennaio 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'165.20 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 3 marzo 2020 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 13 marzo 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 16 marzo 2020 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo segnatamente di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’8 aprile 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stes­sa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che in concreto la decisione è stata intimata alle parti il 13 marzo 2020, il reclamo, inoltrato da RE 1 il 18 marzo (data del timbro postale) – ancorché la raccomandata non gli fosse ancora giunta –, è dunque senz’altro tempestivo.

                                   2.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Se invece il pagamento è successivo alla pronuncia del fallimento (ma comunque anteriore alla scadenza del termine di reclamo) per ottenerne l’annul­lamento il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF).

                                   3.   Nel caso in esame, RE 1 ha allegato nel reclamo di non aver potuto presenziare all’udienza a causa di “forte proble-matiche di salute”. In realtà, la Camera ha accertato che la raccomandata contenente la citazione all’udienza è ritornata alla Pretura con la menzione “la casella postale non viene più vuotata” e il Pretore aggiunto ha comunicato che per una disattenzione la citazione non è stata consegnata al convenuto tramite la polizia co­me di solito sistematicamente avviene. Ne segue che il diritto di essere sentito di RE 1 è stato violato, ciò che implicherebbe di principio l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a una nuova udienza.

                                   4.   Sennonché nel frattempo, o meglio il 18 marzo 2020, il convenuto ha pagato la pretesa dell’istante, sicché una retrocessione dell’in­carto al Pretore aggiunto si rivela inutile, dal momento ch’egli potrebbe solo respingere l’istanza, proprio a causa dell’intervenuto pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Per economia di procedura, e come implicitamente richiesto dallo stesso reclamante, occorre annullare il fallimento e riformare la decisione impugnata nel sen­so della reiezione dell’istanza (art. 174 cpv. 1 LEF e 327 cpv. 3 lett. b CPC) senza necessità di verificare la solvibilità del convenuto. Egli è tuttavia invitato ad adottare senza tardare misure di risanamento perché la sua situazione esecutiva appare preoccupante.

                                   5.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza indicata nella comminatoria di fallimento, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 13 marzo 2020 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città nei confronti di RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                                  III.   Notificazione a:

–   ; –  ; –  Ufficio d’esecuzione, Locarno; –  Ufficio dei fallimenti, Locarno; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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