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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.05.2020 14.2020.4

8 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,295 mots·~6 min·4

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Richiesta di sospensione della procedura di rigetto o di rateazione dei crediti posti in esecuzione

Texte intégral

CO 1

Incarti n. 14.2020.4 14.2020.44

Lugano 8 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause 132/2019/S e 02/2020/s (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promosse con istanze 17 ottobre 2019 e 8 gennaio 2020 dal

Comune CO 1 (rappresentato dal proprio Municipio, __________)  

contro

RE 1  

giudicando sui reclami del 23 gennaio e 23 marzo 2020 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 18 gennaio e l’11 marzo 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Agno;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con un primo precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'564.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 31 dicembre 2017 (indicando quale causa del credito l’“Imposta comunale 2016”), fr. 50.– (per “tassa diffida”) e fr. 74.80 (per “interessi aggiornati sino al 28.02.2019”).

                                  B.   Con ulteriore precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 ottobre 2019 sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'396.65 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2019 (indicando quale causa del credito l’“Imposta comunale 2017”), fr. 50.– (per “tassa diffida 31.03.2019”) e fr. 124.55 (per “interessi aggiornati sino al 30.09.2019”).

                                  C.   Avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze del 17 ottobre 2019 e dell’8 gennaio 2020 il Comune ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Entro il termine impartitogli per determinarsi sulla prima istanza il convenuto è rimasto silente mentre con osservazioni del 15 gennaio 2020 alla seconda egli ha comunicato al Giudice di pace di non essere in grado di far fronte al pagamento in ragione della propria situazione finanziaria.

                                  D.   Statuendo con decisioni del 18 gennaio e dell’11 marzo 2020, il Giudice di pace ha accolto ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico in ciascuna causa le spese processuali di fr. 200.– e un’in­­dennità di fr. 35.– a favore dell’istante.

                                  E.   Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 23 gennaio 2020 (il secondo in realtà è del 23 marzo) chiedendo di “sospendere i pagamenti” fino al 2 agosto 2020 o di accordargli un “pagamento rateale” come quello accettato dall’istante per le imposte del 2018.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati rispettivamente il 23 gen­naio e il 23 marzo 2020 (data dei timbri postali) contro le sentenze notificate a RE 1 il 22 gennaio e il 17 marzo, in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace del Circolo di Agno ha accertato che le bollette di pagamento delle imposte del 2016 e del 2017, debitamente munite del timbro di passaggio in giudicato, sono titoli di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF per gli importi passati in giudicato, tranne che per le spese esecutive, sulle quali decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva.

                                   4.   Nei reclami RE 1 rileva (ribadisce per quanto riguarda la seconda causa) di essere oggetto di un pignoramento e di essere rimasto in disoccupazione per alcuni mesi, motivo per cui afferma di non essere in grado di far fronte al pagamento delle imposte poste in esecuzione. Chiede di “sospendere i pagamenti” fino al 2 agosto 2020 o di concedergli un “pagamento rateale” come quello accettato dal Comune per le imposte del 2018.

                                   5.   Tali argomentazioni, tuttavia, non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai, l’escusso potrà chiedere al Comune istante una sospensione delle esecuzioni o una rateazione (anche) delle imposte 2016 e 2017 oppure far valere le proprie difficoltà economiche davanti al competente Ufficio d’esecuzione in sede di pignoramento, collaborando alla determinazione della parte impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93 LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati, postulando se del caso la rateazione del pagamento dei crediti posti in esecuzione (cfr. art. 123 LEF). Né il Giudice di pace né questa Camera, invece, sono abilitati a prendere in considerazione la sua situazione economica (v. sentenza della CEF 14.2014.173 del 10 settembre 2014 consid. 2.2). Donde la reiezione dei reclami.

                                   6.   Le spese processuali del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (oggetto di numerose esecuzioni) inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe peraltro di tradursi in oneri d’in­­casso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati intimati alla controparte per osservazioni.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 2'688.95 e fr. 3'571.20, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   I reclami sono respinti.

                                   2.   Non si prelevano oneri processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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