Incarto n. 14.2020.30
Lugano 24 agosto 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.195 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 8 novembre 2019 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’RA 1, __________)
contro
Comunione ereditaria CO 1 († 2011) (composta dai figli RA 2, __________ e CO 3, __________ rappresentati da RA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 5 marzo 2020 presentato dallo Stato del Cantone Ticino contro la decisione emessa il 24 febbraio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 19 aprile 1996 lo Stato del Canton Ticino ha accordato ad CO 1 un sussidio di fr. 82'000.– per il riattamento del rustico di sua proprietà sul fondo n. __________8 __________ (__________) vincolato alla sottoscrizione di una convenzione con l’Ente turistico di __________, poi avvenuta il 2 dicembre 1996, con cui essa si è impegnata a mettere a disposizione il suo rustico quale alloggio turistico durante almeno cinque mesi all’anno per la durata di quindici anni. Il 20 giugno 1997 è stata iscritta un’ipoteca legale di fr. 82'000.– gravante il fondo a garanzia del sussidio erogato.
B. Non avendo CO 1 dimostrato di aver messo gli alloggi a disposizione dei turisti come da convenzione, mediante risoluzione governativa del 4 febbraio 2009 il Consiglio di Stato le ha intimato la restituzione del sussidio. Con un’ulteriore risoluzione governativa le è stata richiesta pure la restituzione di un secondo sussidio, di fr. 50'800.–, concesso per la ristrutturazione di un suo altro rustico sul mappale n. __________3 RFD __________.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 giugno 2009 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Acquarossa, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di entrambi i sussidi, di complessivi fr. 132'800.–. Il 29 ottobre 2009 il Pretore della giurisdizione di Blenio ha rigettato in via definitiva l’opposizione da lei interposta. CO 1 è deceduta il 31 gennaio 2011 lasciando quali eredi i figli CO 2e CO 3. Al termine della realizzazione all’asta di otto fondi della defunta (tra cui i due già citati), il 17 agosto 2015 l’UE ha versato allo Stato del Canton Ticino i fr. 50'800.– garantiti dall’ipoteca iscritta sul fondo n. __________3 e gli ha rilasciato un atto d’insufficienza di pegno di fr. 82'000.– per quanto attiene a quella gravante il fondo n. __________8.
D. Con un nuovo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 2 luglio 2019 sempre dall’UE di Acquarossa, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso la “Comunione ereditaria” fu CO 1 per l’incasso di fr. 82'000.– indicando quale causa di credito la “Restituzione totale sussidio per la ristrutturazione rustico mapp. n. __________ __________ __________”.
E. Avendo RA 2 interposto opposizione al precetto esecutivo a nome degli eredi, con istanza dell’8 novembre 2019 lo Stato Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Blenio. Nel termine impartito, i convenuti si sono opposti all’istanza con osservazioni scritte del 7 dicembre 2019. Con replica del 18 dicembre 2019 e duplica del 9 gennaio 2020 le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni antitetiche. Il 14 gennaio 2020 lo Stato del Canton Ticino ha ribadito ulteriormente quanto esposto nella replica.
F. Statuendo con decisione del 24 febbraio 2020, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dello Stato del Cantone Ticino le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 40.– a favore dei convenuti.
G. Contro la sentenza appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 marzo 2020 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili, e in via subordinata la retrocessione della causa al Pretore per nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2020, RA 2 e CO 3 hanno concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto allo Stato del Cantone Ticino il 25 febbraio 2020, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 6 marzo. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecu-zione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione del 4 febbraio 2009 del Consiglio di Stato, siccome passata in giudicato, costituisce di principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Relativamente all’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, il primo giudice ha osservato che l’art. 137 cpv. 2 CO è applicabile, salvo disposizione particolare, anche a un credito di diritto pubblico, sicché ove lo stesso sia accertato in una decisione (in casu quella del 4 febbraio 2009) decorre un nuovo termine di prescrizione di dieci anni.
Tuttavia, il Pretore ha rilevato che il sussidio di fr. 82'000.– è stato accordato sulla base del Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici del 25 ottobre 1988 (DLRust [vRL 7.1.1.1.4], ora non più in vigore), il cui art. 9 cpv. 3 recita che “l’obbligo di restituzione si estingue dopo 15 anni dalla stipulazione della convenzione”. Orbene, a sua mente, la formulazione “si estingue”, nella misura in cui richiama l’estinzione di un diritto, porta a ritenere che il termine di quindici anni sia di perenzione, di modo che il termine non può essere né interrotto, né sospeso e nemmeno prolungato o restituito. Il giudice di prime cure ha quindi concluso che “i quindici anni dalla stipulazione della convenzione (2 dicembre 1996) sono oramai ampiamente trascorsi”, onde la reiezione dell’istanza per sopraggiunta perenzione della facoltà d’incassare il credito.
4. Nel reclamo lo Stato del Cantone Ticino sostiene che dalla lettura dei precedenti articoli e capoversi del decreto si evince che il termine di quindici anni indicato all’art. 9 cpv. 3 DLRust non è un termine di perenzione entro il quale la restituzione del sussidio può essere ottenuta come ritenuto dal Pretore, bensì il termine entro il quale il Consiglio di Stato può decidere di revocare il sussidio. Essendo la convenzione datata del 2 dicembre 1996, a suo parere la decisione di restituzione del 4 febbraio 2009 è tempestiva. Il reclamante evidenzia altresì come l’interpretazione del Pretore sia da un lato contraria allo scopo del decreto – poter decidere la restituzione di un sussidio (poi la sua riscossione) fino alla fine del periodo di osservanza dei vincoli – e dall’altro incentivi comportamenti ostruzionistici dei beneficiari irrispettosi dei vincoli, i quali, per evitare di rimborsare il sussidio, sono indotti a protrarre il più possibile il momento del pagamento del debito.
5. Con le osservazioni al reclamo i convenuti sostengono che l’art. 9 cpv. 3 DLRust dev’essere interpretato come indicato dal Pretore e non “a piacimento” secondo la logica professata della controparte.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
6.2 Nel caso di specie è pacifico che la decisione del 4 febbraio 2009 (doc. E) che condanna CO 1 alla restituzione del sussidio di fr. 82'000.–, siccome esecutiva e passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nei confronti degli eredi (sentenza della CEF 14.2018.52 del 10 ottobre 2018, consid. 5.2 con rinvii, Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 85 ad art. 80 LEF, Staehelin, op. cit., n. 131 ad art. 80).
7. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. La perenzione non è espressamente menzionata nella disposizione ma vi rientra, poiché costituisce un motivo di estinzione del credito. Tuttavia, come per la prescrizione, l’obiezione di perenzione è ricevibile solo se è intervenuta posteriormente alla sentenza (sentenza del Tribunale federale 5D_13/2016 del 18 maggio 2016, consid 2.3.1, Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81). In effetti, motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
7.1 Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A dif-ferenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 80 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addurre con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/ 2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).
7.2 Nel caso in esame la prescrizione o perenzione del credito posto in esecuzione è tutto tranne che evidente e dimostrata in modo rigoroso.
7.2.1 Intanto si potrebbe discutere se il termine di quindici anni stabilito dall’art. 9 cpv. 3 DLRust (doc. H accluso alla replica) sia davvero un termine di perenzione come ritenuto dal Pretore.
7.2.1.1 Il solo fatto che il testo della norma si riferisca all’estinzione dell’obbligo di restituzione del sussidio non è ancora in sé decisivo (cfr. sentenza del Tribunale federale 2D_46/2007 del 2 novembre 2007 consid. 4.1; DTF 111 V 136 consid. 3/b). Il decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici (DLRust) deve infatti essere letto in relazione con la legge sui sussidi cantonali (LSuss, RL 620.100) (sentenze del Tribunale amministrativo cantonale 52.2009.313 del 1° luglio 2011, consid. 5, e 52.2009.311 del 3 novembre 2011, consid. 3.2), il cui art. 20 cpv. 4 dispone che “la prescrizione del diritto alla restituzione è interrotta da qualsiasi diffida scritta” ed “è sospesa fintanto che il debitore non può essere escusso in Svizzera”. Interpretato alla luce di questa norma, che concretizza un principio generale del diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 2A.319/2002 del 6 dicembre 2002 consid. 2.3), il termine quindicennale sarebbe stato interrotto prima della sua scadenza, il 2 dicembre 2011 (15 anni dopo la stipulazione della convenzione del 2 dicembre 1996 [doc. G, pagg. 10 e 11]) dalla prima esecuzione del giugno 2009 (sopra ad C) e nuovamente dalla seconda del luglio 2019 (sopra ad D), ricominciando ogni volta a decorrere per ulteriori quindici anni (art. 137 cpv. 1 CO).
7.2.1.2 Si giungerebbe probabilmente alla stessa conclusione pur volendo ritenere che il termine dell’art. 9 cpv. 3 DLRust sia un termine di prescrizione “assoluto” rispetto al termine di prescrizione “relativo” di cinque anni (ora dieci) a decorrere dal giorno in cui l’istanza esecutiva competente ha avuto conoscenza del motivo della restituzione stabilito dall’art. 20 cpv. 1 e 3 LSuss. È infatti ammesso che anche un termine di prescrizione assoluto può essere interrotto (per gli art. 60, 67 e 127 CO: DTF 123 III 219 consid. 6/a; per l’art. 52 LAVS: DTF 141 V 489 consid. 2.3).
7.2.2 Anche se il termine dell’art. 9 cpv. 3 DLRust fosse di perenzione non va d’altronde misconosciuto che i termini di perenzione smettono definitivamente di decorrere se la procedura di accertamento o di riscossione della pretesa la cui esistenza è vincolata al rispetto del termine viene iniziata prima della sua scadenza (DTF 133 V 583 consid. 4.3.1; 119 II 432 consid. 3/b; sentenze del Tribunale federale 5D_13/2016 consid. 2.3.2 [già citata] e 5P.456/2004 del 15 giugno 2005, consid. 3 cfr. art. 10 cpv. 2 LRDP, RS 221. 112.944). Nel caso in esame sia la procedura di accertamento dell’obbligo di restituzione del sussidio che la riscossione della somma indebitamente percepita sono cominciate, nel 2009, prima della scadenza quindicennale del 2 dicembre 2011.
7.3 Certo, l’art. 9 cpv. 3 DLRust si riferisce all’estinzione dell’“obbligo di restituzione” e non della pretesa dello Stato. Non contiene alcuna riserva esplicita a favore dell’obbligo accertato in una decisione definitiva. Interpretata testualmente, la norma potrebbe dunque vietare, dopo il 2 dicembre 2011, la riscossione della pretesa posta in esecuzione pur accertata con la decisione del Consiglio di Stato del 4 febbraio 2009.
7.3.1 In diritto pubblico si distingue generalmente tra il termine entro il quale l’autorità amministrativa deve stabilire con una decisione la prestazione dovuta dall’amministrato (nel caso specifico la restituzione del sussidio) e il termine entro il quale tale decisione dev’essere eseguita. La distinzione è stata codificata nella legislazione in materia d’imposta diretta (art. 120-121 LIFD, [RS 642.11], 47 cpv. 1-2 LAID [RS 642.14] e 193-194 LT [RL 640.100]) e di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 16 cpv. 1-2 LAVS), ed estesa in via giurisprudenziale a tutto l’ambito delle assicurazioni sociale anche se l’art. 25 LPGA [RS 830.1] non opera una simile distinzione (già citate sentenze 5D_13/2016, consid. 2.3.2 e 5P.456/2004, consid. 3). Secondo un simile approccio l’art. 9 cpv. 3 DLRust riguarderebbe solo il termine per accertare l’obbligo di restituzione e, come sostenuto dall’istante, sarebbe stato rispettato con l’emanazione della decisione del Consiglio di Stato del 4 febbraio 2009.
7.3.2 Che siffatte disposizioni di legge e deduzioni giurisprudenziali siano l’espressione di un principio generale applicabile a tutte le pretese di diritto pubblico non è una questione che si possa esaminare e tanto meno risolvere nel quadro di una procedura di rigetto dell’opposizione.
7.4 Tutto sommato, il solo testo dell’art. 9 cpv. 3 DLRust non permette di concludere con certezza che il credito posto in esecuzione si è estinto già il 2 dicembre 2011. Per giungere a tale conclusione occorrerebbe anche esaminare gli altri elementi interpretativi (lavori preparatori, sistematica, ecc.). In presenza di dubbi sull’interpretazione della norma, l’eccezione dei convenuti non risulta atta a paralizzare l’esecuzione della pretesa dell’istante, accertata in modo incontrovertibile in una decisione passata in giudicato (v. sopra consid. 7.1). Errata dal profilo giuridico, la decisione impugnata va pertanto riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza, ferma restando la facoltà per i convenuti di far accertare nel merito la pretesa prescrizione o perenzione del credito posto in esecuzione con un’azione di annullamento dell’esecuzione (art. 85 LEF) o di ripetizione per indebito pagamento (art. 86 LEF).
8. I convenuti obiettano con le osservazioni al reclamo, come già fatto in prima sede, che il primo precetto esecutivo emesso il 25 giugno 2009 (notificato il 24 luglio 2009) e volto all’incasso di fr. 132'800.– si è estinto per perenzione il 27 febbraio 2013, che l’autorità competente, come emerge dalla decisione del 4 febbraio 2009, non ha adempiuto al proprio obbligo di controllo durante il periodo dal 2000 al 2007 e che per motivi a loro sconosciuti l’ipoteca legale a garanzia del credito di fr. 82'000.– è stata cancellata.
8.1 La prima obiezione è infondata perché l’eventuale perenzione dell’esecuzione promossa a scopo d’interruzione della prescrizione (giusta l’art. 135 n. 2 CO) non ha effetto su tale interruzione, come non lo ha un ritiro dell’esecuzione (DTF 114 II 262 consid. a; 104 II 22 consid. 2; sentenza della CEF 14.2014.88/89 del 16 ottobre 2014, RtiD 2015 II 891 n. 51c, consid. 10.2). Se il termine quindicennale dell’art. 9 cpv. 3 DLRust fosse di prescrizione, l’avvio della procedura lo avrebbe fatto ripartire (art. 137 cpv. 1 CO) almeno fino al 25 giugno 2024 (doc. O), senza contare che il termine sarebbe stato interrotto un’altra volta con il rilascio dell’atto d’insufficienza di pegno del 17 agosto 2015 (doc. R, allegato alla replica di prima sede) sempre in virtù dell’art. 135 n. 2 CO.
8.2 L’argomento relativo all’asserita passività dell’autorità tra il 2000 e il 2007 avrebbe dovuto essere proposto nella procedura di accertamento dell’obbligo di restituzione del sussidio o al più tardi con un ricorso contro la decisione del 4 febbraio 2009, ciò che in concreto non è avvenuto (v. sopra consid. 7.1).
8.3 Per quanto attiene infine all’ultima obiezione, occorre rilevare che la realizzazione del fondo n. __________8 RFD __________ ha permesso di soddisfare solo parzialmente la pretesa del creditore ipotecario di rango anteriore (__________), sicché per il suo credito lo Stato ha dovuto accontentarsi di un atto d’insufficienza di pegno per l’intero importo di fr. 82'000.– (sopra ad B e doc. Q pag. 4). I pegni, compresi quello dello Stato, sono stati cancellati dal registro fondiario (art. 68 cpv. 1 lett. b per il rinvio dell’art. 102 RFF).
9. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si può per contro assegnare un’indennità d’inconvenienza allo Stato del Cantone Ticino, non avendo lo stesso motivato la propria richiesta né con l’istanza di rigetto né con il reclamo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC); è del resto dubbio che enti agenti nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2019. 193 del 2 gennaio 2020, consid. 4).
10. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 82'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico dei convenuti in solido. Non si assegnano indennità”
2. Le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 2 e CO 3 in solido. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–__________ – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).