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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.05.2020 14.2020.25

8 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,175 mots·~6 min·4

Résumé

Autofallimento. Reiezione della domanda ritenuta manifestamente abusiva. Reclamo irricevibile (insufficientemente motivato)

Texte intégral

Incarto n. 14.2020.25

Lugano 8 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.28 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza presentata il 10 gennaio 2020 da

RE 1  

giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 febbraio 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 10 gennaio 2020 RE 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il proprio fallimen­to ai sensi dell’art. 191 LEF (autofallimento).

                                  B.   All’udienza di discussione del 30 gennaio 2020 l’istante ha confermato la propria domanda.

                                  C.   Statuendo con decisione del 12 febbraio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza e posto a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 40.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 febbraio 2020 per ottenere la dichiarazione del proprio fallimento.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1, per il rinvio dell’art. 194 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 febbraio 2020 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’appli­cazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

                             1.3.1   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che secondo la giurisprudenza la dichiarazione d’insolvenza può configurare un abuso di diritto quando il debitore chiede l’autofallimen­to consapevole di non disporre di alcun attivo patrimoniale da poter offrire ai propri creditori. Ora, ha continuato, l’istante non ha spiegato in quale modo la liquidazione del suo fallimento possa soddisfare in porzione anche minima i suoi creditori e ad ogni mo­do risulta dalla documentazione e dalle dichiarazioni da lui addotte che la procedura di fallimento dovrebbe essere immediatamente sospesa per mancanza di attivi, motivo per cui il primo giudice ha respinto l’istanza.

                             1.3.2   Con il reclamo RE 1 si limita a esporre in modo generico i presupposti necessari alla pronuncia di un autofallimen­to, compreso quello dell’assenza di un abuso di diritto manifesto, e a rinviare ad alcuni documenti (contratto di lavoro ed estratto del­l’ufficio d’esecuzione), in parte nuovi (ultimo conteggio di salario, elenco dei costi correnti mensili) a dimostrazione del proprio stato d’insolvibilità, per chiedere senz’altra spiegazione la dichiarazione del proprio fallimento.

                             1.3.3   Così facendo il reclamante non rispetta le esigenze di motivazione derivanti dall’art. 321 cpv.1 CPC. Egli non indica infatti per quale motivo la decisione impugnata violerebbe la legge o poggerebbe su accertamenti manifestamente errati. Non spiega in particolare perché la sua istanza non dovrebbe essere ritenuta manifestamente abusiva come statuito dal Pretore aggiunto né contesta di non disporre di attivi che possano servire a estinguere, seppur in minima parte, le pretese dei suoi creditori. Si limita a ribadire il proprio stato d’insolvibilità, peraltro non messo in dubbio dal primo giudice, senza confrontarsi con il motivo invocato da quest’ultimo per respingere l’istanza, ovvero il suo carattere manifestamente abusivo, pur citando tale circostanza quale condizione negativa di applicazione dell’art. 191 LEF. Il reclamo si rivela di conseguenza irricevibile.

                                   2.   Per abbondanza va inoltre osservato che secondo la giurisprudenza citata dal Pretore aggiunto (sentenza del Tribunale federale 5A_915/2014 del 14 gennaio 2015, consid. 5.1) la procedura d’in­solvibilità istituita dall’art. 191 LEF mira a ripartire in modo equo i beni del debitore tra i suoi creditori – e non a risanare la sua situazione debitoria – sicché presuppone ch’egli possa abbandonare ai suoi creditori alcuni attivi. La presentazione di una domanda di autofallimento in una situazione in cui il debitore sa che la massa fallimentare non disporrebbe di alcun attivo costituisce di conseguenza un abuso di diritto manifesto secondo l’art. 2 cpv. 2 CC, che il giudice deve accertare d’ufficio, respingendo l’istanza. Questa giurisprudenza è stata confermata ancora recentemente (sentenza del Tribunale federale 5A_433/2019 consid. 4.1 con numerosi rinvii). Ebbene il reclamante non contesta di non avere beni che potrebbero essere realizzati a favore dei suoi creditori nella procedura di fallimento di cui chiede l’apertura. Non è di rilievo al riguardo il suo salario, dal momento che non cadrebbe nella massa (art. 199 cpv. 2 LEF a contrario; sentenza del Tribunale federale 5A_78/2016 del 14 marzo 2015 consid. 3.2). Anche se non fosse irricevibile, il reclamo dovrebbe quindi essere respinto.

                                   3.   Le spese processuali relative al presente giudizio (calcolate secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) sono a carico del reclamante in conseguenza della sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione a __________

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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