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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.10.2020 14.2020.143

9 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,144 mots·~6 min·4

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro dell’esecuzione nel corso della procedura di reclamo. Spese e ripetibili

Texte intégral

Incarto n. 14.2020.143

Lugano 9 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 5/2020 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 20 aprile 2020 dalla

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )  

contro

 RE 1  

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'404.51 oltre agli accessori;

                                         che statuendo con decisione del 31 agosto 2020 il Giudice di pace del Circolo di Breno ha accolto l’istanza presentata dalla CO 1 il 20 aprile 2020 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 120.– a favore dell’istante;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2020 per ottenere in via principale la reiezione dell’istanza, in via subordinata l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio e in via ancora più subor-dinata l’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente a fr. 623.95 oltre agli interessi, in ogni ipotesi protestate spese e ripetibili (parzialmente quanto alla terza);

                                         che l’8 ottobre 2020 CO 1 ha ritirato l’esecuzione “stante i co­sti di recupero ampiamente superiori al credito posto in esecuzione”;

                                         che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla questione del rigetto definitivo dell’opposizio­ne, che ha senso solo per un’esecuzione in corso;

                                         che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

                                         che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse;

                                         che di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

                                         che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);

                                         che nel caso concreto l’istante avrebbe potuto evitare l’avvio della causa o perlomeno ritirarla già dopo essere venuto a conoscenza delle osservazioni del reclamante, siccome era verosimilmente già in grado di valutare che i costi di recupero del credito posto in esecuzione sarebbero stati ampiamente superiori all’importo dello stesso;

                                         che il reclamo pareva inoltre a prima vista provvisto di buone possibilità di successo, la causa dell’esecuzione essendo apparentemente una multa per infrazione al Codice della strada inflitta dalla Polizia municipale di __________, fondata cioè sul diritto pubblico estero (italiano), la cui natura pubblica e autoritativa non mu­ta per il fatto di essere stata ceduta a una società privata, ciò che, da una parte, esclude di primo acchito l’applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12), e dall’altra vieta pure la sua esecuzione coatta in Svizzera (sentenza della CEF 14.2014.32 del 3 dicembre 2014 consid. 6.2), la quale potreb­be persino essere sanzionata penalmente (art. 271 CP), fatti salvi eventuali accordi di assistenza internazionale, che al momento attuale non risultano esistere nelle relazioni italo-svizzere per quan­to riguarda le infrazioni alle regole della circolazione stradale;

                                         che di conseguenza, secondo equità le spese processuali di entrambe le sedi vanno poste a carico dell’istante;

                                         che per quanto riguarda la domanda di assegnazione di un’indennità d’inconvenienza (nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) in entrambi i gradi di giurisdizione, non risulta che la tutela degli interessi del convenuto, da lui valutato in un paio d’ore nella risposta all’istanza, abbia richiesto un dispendio di tempo superiore a quan­to normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento dei lavori amministrativi personali fuori dall’orario di lavoro (v. sentenza della CEF 14.2015.177 del 20 gennaio 2016 consid. 7 e i rinvii);

                                         che secondo la giurisprudenza di questa Camera per l’aiuto oneroso di un giurista la parte ha diritto a un’indennità d’inconvenienza solo se si tratta di una causa complessa con un valore litigioso elevato, che ha comportato un importante dispendio lavorativo, ragionevolmente sostenibile alla luce del risultato ottenuto (sentenza 14.2019.37 del 17 luglio 2019 consid. 8.2), presupposti che nella fattispecie manifestamente non ricorrono;

                                         che a titolo di "spese necessarie" giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC – che non devono invece essere motivate in modo particolare (sen­tenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2012) – appare sufficiente in concreto la rifusione al convenuto di fr. 20.– in ogni sede;

                                         che non si giustificava, in prima sede, d’infliggere all’istante una multa disciplinare giusta l’art. 128 cpv. 3 CPC, siccome la questione della possibilità di ricuperare in Svizzera multe per infrazioni al Codice della strada italiano non appare del tutto chiarita (v. al riguardo la pagina dell’Ufficio federale di polizia [fedpol] “Multe inflitte all’estero” all’indirizzo www.fedpol.admin.ch/ fedpol/it/home/polizei-zu­sammenarbeit/strassenverkehr.html);

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'404.51, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto per quanto attiene al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, mentre è parzialmente ac-colto relativamente al dispositivo n. 2, che di conseguenza è così riformato:

                                         2.   Le spese processuali di fr. 150.–, già anticipate dalla parte istante in ragione di fr. 130.–, sono poste a suo carico. Essa rifonderà al convenuto fr. 20.– a titolo d’indennizzo delle spese necessarie.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1 Essa rifonderà al reclamante fr. 20.– a titolo d’indennizzo delle spese necessarie.

                                   3.   Notificazione a:

–      ; –   avv.    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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