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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.10.2020 14.2020.136

5 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,323 mots·~7 min·3

Résumé

Fallimento. Richiesta del convenuto di concedergli tempo supplementare per pagare i suoi debiti. Certificati medici

Texte intégral

RE 1

Incarto n. 14.2020.136

Lugano 5 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.731 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 luglio 2020 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 4 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 9 luglio 2020 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 344.30.

                                  B.   Entro il termine impartito dal Pretore, il convenuto non ha presentato osservazioni scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.

                                  C.   Statuendo con decisione del 24 agosto 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo e del gratuito patrocinio, l’annullamento del fallimento, asserendo di necessitare di un periodo ulteriore di una decina di giorni per ristrutturare la propria situazione debitoria. Il 7 settembre 2020 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 25 agosto 2020 (reclamo ad I/2), il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 4 settembre. Presentato proprio l’ultimo giorno utile (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, con­sid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel caso in esame il reclamante ammette di non aver corrisposto la somma dovuta all’istante, ma espone di essersi trovato ad affrontare negli ultimi giorni il culmine di una fase di grande stress emotivo, dovuta alla recente morte del padre e alla grave situazione di salute della madre, da lui sostenuta nelle cure di chemioterapia. Con l’aiuto del suo patrocinatore, il reclamante confida di riuscire a ristrutturare la propria situazione debitoria, ma dice di necessitare di un periodo ulteriore di una decina giorni.

                                2.3   A ben vedere il reclamante è riuscito, con l’ausilio del proprio patrocinatore, a presentare tempestivamente il reclamo. Non è dato di capire perché, nello stesso frangente, egli non avrebbe anche potuto pagare almeno il credito dell’istante nonostante le meste circostanze che si trovava a dover affrontare. I certificati medici da lui prodotti dopo la scadenza del termine di reclamo l’8 e il 25 settembre 2020 – che sono quindi irricevibili – non attestano un’inca­pacità di predisporre, se necessario tramite il suo avvocato, uno o più pagamenti (il primo atto riferisce di “una deflessione dell’umore” e il secondo di una generica inabilità al lavoro). Il reclamante non ha del resto chiesto formalmente la restituzione del termine di reclamo, sicché l’ultimo momento per dimostrare l’adempimento dei presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF era il 4 settembre 2020 (sopra consid. 1) (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

                                2.4   Le difficoltà economiche del reclamante non sono poi improvvise, giacché l’esecuzione dell’istante è iniziata alla fine del 2019 e che nei suoi confronti sono stati rilasciati già sedici attestati di carenza di beni, i primi dei quali a metà del 2019. Egli avrebbe quindi dovuto iniziare il risanamento della sua ditta già da tempo. L’ultimo momento per farlo – la scadenza del termine di reclamo – è ormai passato. I presupposti dell’art. 174 LEF non essendo adempiuti, il reclamo va respinto. Non è necessario pronunciare nuovamente il fallimento, dal momento che non è stato concesso effetto sospensivo al reclamo.

                                   3.   Il reclamo era sin dall’inizio sprovvisto di possibilità di successo, tanto che la domanda di effetto sospensivo è stata respinta. La stessa sorte tocca alla richiesta di concessione del gratuito patrocinio (art. 117 lett. b CPC). La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                         Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata da RE 1, è posta a suo carico.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; –       ; –   Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; –   Ufficio dei fallimenti, Viganello; –   Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –   Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,      Bellinzona.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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