Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.08.2020 14.2020.116

31 août 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·564 mots·~3 min·4

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo

Texte intégral

Incarto n. 14.2020.116

Lugano 31 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.6034 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 dicembre 2019 dalla

CO 1  

contro

RE 1  

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ notificato il 20 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 18'619.10 oltre agli accessori;

                                         che statuendo con decisione del 27 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza presentata dalla CO 1 il 2 dicembre 2019 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–;

                                         che con scritto del 4 agosto 2020 l’RE 1 ha comunicato alla Pretura di non aver “mai” ricevuto la decisione appena menzionata e chiesto di essere ascoltata onde poter esternare il carattere a suo dire scorretto della fattura fatta valere dalla CO 1;

                                         che il Pretore ha trasmesso tale scritto alla Camera quale reclamo, con comunicazione all’RE 1;

                                         che la sentenza contestata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         ch’essendo la notifica avvenuta in concreto all’RE 1 il 28 aprile 2020 (tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 8 maggio;

                                         che presentata il 4 agosto 2020 (data del timbro postale), la contestazione dell’RE 1 è quindi ampiamente tardiva;

                                         che trattata come reclamo essa è pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 200.–, è posta a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2020.116 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.08.2020 14.2020.116 — Swissrulings