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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.07.2020 14.2020.11

20 juillet 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,341 mots·~12 min·3

Résumé

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione invocata quale titolo di rigetto notificata senza motivazione scritta. Tempestività della richiesta di motivazione. Prova della notificazione

Texte intégral

Incarto n. 14.2020.11

Lugano 20 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.68 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 27 luglio 2019 da

 CO 1 __________ (titolare del __________, __________)  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 29 gennaio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 gennaio 2020 dal Giudice di pace supplente del Circolo della Navegna;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 maggio 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'266.85 oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2017, indicando quale causa del credito la “Decisione Giudice di pace supplente del circolo della Vabegna [sic] Incarto No. CM.2017.21 del 07.03.2018”, e di fr. 175.– oltre agli interessi del 5% dal 7 marzo 2018 per “tasse e spese”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precet-to esecutivo, con istanza del 27 luglio 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna. Nel termine impartito RE 1 si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 30 settembre 2019.

                                  C.   Statuendo con decisione del 23 gennaio 2020, il Giudice di pace supplente del Circolo della Navegna ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta senza prelevare spe­se processuali.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 gennaio 2020 per ottenerne l’annullamento e la notifica della motivazione scritta del­la decisione invocata quale titolo di rigetto onde poterla impugnare. In subordine la reclamante chiede che la procedura di rigetto del­l’opposizione sia “vanificata” siccome il giudice di prime cure avreb­be omesso di convocare le parti a un’udienza di conciliazione.

                                  E.   Con ordinanza del 7 febbraio 2020 il Presidente di questa Camera ha accolto la richiesta 5 febbraio 2020 di RE 1 volta alla concessione dell’effetto sospensivo al reclamo e ha inoltre invitato il Giudice di pace supplente a produrre la prova della notifica della sentenza prodotta come titolo di rigetto. La risposta 22 febbraio 2018 (recte: 2020) di quest’ultimo è stata notificata unitamente al reclamo a entrambe le parti per osservazioni.

                                         Nel termine loro impartito, CO 1 è rimasto silente, mentre RE 1 ha ribadito il suo punto di vista con osservazioni del 4 marzo 2020.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 28 gennaio 2020, il termine d’impugna­­zione è scaduto venerdì 7 febbraio. Presentato già il 30 gennaio, il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate al­l’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha accordato il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base della sentenza del 7 marzo 2018 da lui stesso emessa e prodotta dall’istante. Ha d’altronde respinto l’obiezione della convenuta secondo cui tale sentenza non può costituire un valido titolo di rigetto poiché è priva di una motivazione scritta, la quale non le è stata trasmessa nemmeno a seguito della sua tempestiva richiesta ai sensi dell’art. 239 cpv. 2 CPC. Sennonché, a mente del primo giudice, la richiesta di motivazione di RE 1 sarebbe tardiva poiché l’ha inoltrata solo il 20 marzo 2018 mentre la sentenza priva di motivazione scritta, con cui le era stato assegnato un termine di dieci giorni per richiederla, le era stata “inviata” il 7 marzo 2018.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 ribadisce che la sentenza del 7 marzo 2018 non può costituire un valido titolo di rigetto. Rileva che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la richiesta di motivazione è stata da lei inoltrata il 20 marzo 2018 ma lo stesso avrebbe erroneamente considerato che la data della decisione (7 marzo 2018) corrisponda a quella della notificazione, avvenuta in realtà giorni dopo, o meglio il 14 marzo 2018, sicché essa afferma che la sua richiesta di motivazione era tempestiva.

                                   5.   Giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. In linea di massima è sufficiente che la decisione sia “esecutiva”, non occorre invece il suo passaggio in giudicato (STAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario (sentenza della CEF 14.2014.212 del 30 gennaio 2015, consid. 7; STAEHELIN, op. cit., n. 124 ad art. 80), la cui prova – in caso di contestazione – incombe all’autorità notifica­trice (DTF 141 I 102 consid. 7.1; sentenza della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018, consid. 5.3/a e i rinvii; in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5 ad art. 138 CPC).

                                5.1   La motivazione scritta di una sentenza può essere fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), fermo restando che l’omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della decisone mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC). Il dispositivo non motivato giusta l’art. 239 cpv. 1 CPC acquisisce carattere esecutivo al più presto il giorno che segue la scadenza del termine di dieci giorni per richiederne la motivazione scritta ai sen­si dell’art. 239 cpv. 2 CPC. Se tale motivazione è stata richiesta, la decisione non è esecutiva prima della notificazione della decisione motivata, sia essa suscettibile di appello o di reclamo (art. 112 cpv. 2 LTF per analogia: DTF 142 III 695 consid. 4.2.1; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 58 ad art. 80 LEF).

                                5.2   Nel caso in esame, RE 1 contesta che la decisione del 7 marzo 2018 le sia stata notificata quel medesimo giorno come ritenuto dal Giudice di pace supplente e che la sua richiesta di motivazione del 20 marzo 2018 fosse tardiva. Ciò stan­te, a suo parere la decisione non può costituire un valido titolo di rigetto definitivo. Da parte sua, il Giudice di pace supplente ha indicato nella sua risposta del 22 febbraio 2020 che la decisione in questione è stata notificata al domicilio di RE 1 dall’ex giudice di pace __________ in persona il giorno da lui specificato (il 7 marzo 2018), come confermerebbe un post-it scritto a mano rinvenuto nell’incarto. Nelle sue osservazioni del 4 marzo 2020 RE 1 afferma di non aver mai scritto alcun post-it, di non aver mai firmato un’attestazione di ricezione della sentenza presso la sua abitazione né tanto meno di aver mai incontrato l’ex giudice di pace __________.

                                5.3   Orbene, qualora la notificazione di una decisione, il momento in cui è avvenuta o la persona cui è stato consegnato l’atto siano contestati, incombe all’autorità notificatrice recarne la prova (v. sopra consid. 5). Sta di fatto, nel caso in esame, che nell’incarto figura un post-it scritto a mano apposto su una copia della decisione del 7 marzo 2018 con l’indicazione seguente: “alla signora RE 1 messa la decisione in bucalettere il 7 marzo 2018 (tel.”. Ciò non è evidentemente sufficiente a dimostrare che la sentenza è stata notificata alla convenuta il 7 marzo 2018 né quindi che la sua richiesta di motivazione inoltrata il 20 marzo 2018 sarebbe tardiva. La notificazione delle decisioni deve infatti avvenire mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Nella seconda forma, la ricevuta dev’essere firmata dal destinatario o da un suo rappresentante giusta gli art. 137 o 138 cpv. 2 CPC (Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 10 ad art. 138 CPC; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 11 ad art. 138 CPC; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 28 e 38 segg. ad art. 138 CPC), ciò che non è il caso del noto post-it. Il deposito della decisione nella buca delle lettere del destinatario non consente invece di provare il momento in cui egli ne ha preso conoscenza. Non vi è neppure spazio per la finzione di notifica dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, che secondo il suo stesso testo si applica solo agli invii postali raccomandati.

                                5.4   Siccome l’onere della prova grava sull’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica, se la notificazione, la data o l’identità del ricevente sono contestati e che sussiste effettivamente un dubbio al riguardo, occorre fondarsi sulle dichiarazioni del consegnatario (DTF 129 I 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2018.8 del 16 aprile 2018 consid. 2.3).

                                         Ne segue che, nel caso specifico, in assenza di prova del momento in cui il dispositivo non motivato del 7 marzo 2018 è stato notificato alla convenuta, ci si deve fondare sull’allegazione di lei secondo cui ha “appuntato il 14 marzo 2018” (osservazioni del 4 marzo 2020 e doc. 2 accluso al reclamo), di modo che la sua richiesta di motivazione del 19 marzo 2018, spedita il giorno successivo (doc. 4 annesso alle osservazioni di prima sede) dev’es­­sere considerata tempestiva, sicché la decisione non poteva e non può tuttora reputarsi esecutiva, in mancanza di notifica della motivazione, e non può così costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (v. sopra consid. 5.1). Il reclamo merita quindi accoglimento su questo punto.

                                   6.   È invece irricevibile la richiesta della reclamante volta a ottenere la motivazione della decisione del 7 marzo 2018. Competente per redigerla e trasmettergliela è infatti la Giudicatura di pace del circolo della Navegna che ha emesso la decisione. Stante l’accoglimento del re-clamo, non occorre neppure pronunciarsi sulla domanda subordinata con cui RE 1 chiede di “vanificare” la procedura di primo grado in quanto il giudice di pace supplente avreb­be emesso la sentenza di rigetto dopo le sue osservazioni scritte senz’aver tenuto un’udienza di conciliazione.

                                         Ad ogni modo tale richiesta sarebbe infondata poiché la procedura di rigetto dell’opposizione è sommaria (art. 251 lett. a CPC) e perciò non dev’essere preceduta da un’udienza di conciliazione (art. 198 lett. a CPC). Ove l’istanza non risulti manifestamente infondata il giudice del rigetto può scegliere se dar modo alla controparte di presentare le proprie osservazioni oralmente o per scritto (art. 253 CPC), ancorché potrebbe essere conforme allo spirito stesso dell’istituto della Giudicatura di pace privilegiare la procedura orale rispetto a quella scritta, perlomeno per le cause che oppongono due persone private (sentenza della CEF 14.2014.175 del 6 ottobre 2014 consid. 4).

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'441.85, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                          “1.  L’istanza è respinta.

                                          2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dell’istante.”

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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