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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.09.2020 14.2020.103

3 septembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,934 mots·~10 min·4

Résumé

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Pretesa insolvibilità temporanea dovuta alla pandemia causata dalla COVID-19

Texte intégral

Incarto n. 14.2020.103

Lugano 3 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.108 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 gennaio 2020 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (rappresentata dall’amministratore unico RA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 20 luglio 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 luglio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza dell’8 gennaio 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Luga­no, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 42'628.50 oltre a interessi e spese esecutive.

                                  B.   All’udienza di discussione del 17 giugno 2020 l’istante ha confermato le sue conclusioni mentre la convenuta vi si è opposta fa-cendo valere di essere intenzionata a pagare parte del credito a partire dal mese di settembre 2020.

                                  C.   Statuendo con decisione 6 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 luglio 2020 per ottenere l’annullamento del fallimento. Il 23 luglio essa ha presentato istanza di conferimento dell’effetto sospensivo alla sua impugnazione, che il presidente della Camera ha respinto con ordinanza del 28 luglio 2020. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 luglio 2020, il termine d’impugnazione è scaduto il 20 luglio 2020 duran­te le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 5 agosto 2020. Presentato il 20 luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempesti­vo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili con-clusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).

                                         Nel caso specifico, i nuovi documenti prodotti con il reclamo sono quindi in linea di principio ammissibili, anche se non sono di rilievo dato che non dimostrano l’estinzione delle pretese dell’istante né rendono verosimile che la reclamante non avrebbe sospeso i suoi pagamenti (v. sotto consid. 4).

                                   2.   In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti. La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

                                   3.   Nella sentenza impugnata, il Pretore ha rilevato che la convenuta non contestava di essere debitrice dell’istante, ch’essa si trovava in mora nei confronti di quest’ultima da oltre cinque anni, che il debito era andato via via crescendo e che nei suoi confronti altri creditori avevano avviato esecuzioni, il cui elenco contava ben 16 pagine. Tenuto conto che all’udienza la convenuta aveva dichiarato di volere far fronte al debito senza portare alcun elemento concreto circa i mezzi finanziari necessari e accennato a un primo pagamento di parte del credito non prima di settembre del 2020, il primo giudice ha considerato data la sospensione dei pagamenti ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF e ha di conseguenza decretato il fallimento della convenuta.

                                   4.   Con il reclamo la RE 1 precisa di aver chiesto il posticipo del pagamento dei contributi entro settembre del 2020 anche sulla base della comunicazione della CO 1 del 5 maggio 2020, con la quale si era detta disposta a valutare un’eventuale proposta di pagamento rateale, da presentare in forma scritta, nel caso in cui la convenuta non fosse stata in grado di far fronte al pagamento integrale del debito entro il 30 giugno 2020. La reclamante rimprovera al Pretore di non aver volutamente prendere in considerazione alcuna proposta alternativa al fallimento.

                                4.1   Così argomentando, la reclamante non contesta di aver sospeso i suoi pagamenti né contesta il credito dell’istante. Anzi, lo riconosce implicitamente nel dichiarare di volerlo estinguere, in parte, ancorché non prima di settembre. In queste circostanze, non si può rimproverare al Pretore di aver considerato adempiuto il presupposto dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF e di avere di conseguenza decretato il fallimento. La legge non gli lasciava alcuna alternativa.

                                4.2   Lo scritto 5 maggio 2020 dell’istante (doc. 2 accluso al reclamo) non viene in soccorso della reclamante. Soltanto il pagamento integrale del credito dell’istante o la concessione di una sua dilazione entro la pronuncia del fallimento (oppure, secondo la giurisprudenza di questa Camera, entro la scadenza del termine di reclamo) avrebbe consentito al Pretore di respingere l’istanza (già citata sentenza della CEF 14.2019.202, consid. 2.1).

                                         Sennonché, da una parte, la reclamante non ha provato di averlo estinto e, dall’altra, la CO 1 non le ha concesso alcuna dilazione. Con lo scritto del 5 maggio 2020 essa si è infatti limitata a dirsi disposta a valutare un’e­ventuale proposta scritta di pagamento rateale ove la reclamante non avesse pagato integralmente il debito entro il 30 giugno 2020. Orbene, la RE 1 non ha dimostrato di averle sottoposto una simile proposta scritta e quantificata (circa l’importo delle rate). L’istante non era quindi obbligata a valutare una proposta inesistente e men che meno a concederle una dilazione, per tacere del fatto che cio avrebbe presupposto il versamento immediato del primo acconto (art. 34b cpv. 1 OAVS [RS 831.101]).

                                   5.   La reclamante espone poi alcuni elementi a suo dire concreti circa i propri mezzi finanziari che, contrariamente a quanto rilevato dal Pretore, le permetterebbero di far fronte al primo (e indeterminato) pagamento di parte del debito entro settembre 2020. Fa d’altronde carico al primo giudice di aver ignorato che la sua illiquidità temporanea è solo dovuta all’epidemia dovuta alla Covid-19, che ha bloccato la vita normale in tutto il mondo.

                                5.1   La reclamante misconosce però che il Pretore è tenuto a valutare i presupposti del fallimento al momento dell’emanazione della sua decisione, che in linea di principio dovrebbe avvenire seduta stan­te (art. 171 LEF). Non è pertanto abilitato a concedere dilazioni o tenere conto di mere aspettative – per di più neppure allegate e rese verosimili durante l’udienza. Si fa del resto fatica a capire come a fronte di affermati introiti milionari la reclamante non sia riuscita a pagare la “somma infima” dovuta all’istante.

                                5.2   Anche l’allegazione secondo cui l’illiquidità sarebbe temporanea e figlia della recente epidemia non è stata resa verosimile e strida con i fatti accertati dal Pretore e risultanti dagli atti. Alcuni crediti posti in esecuzione risalgono infatti a più di cinque anni e al momento della presentazione dell’istanza nei confronti della reclamante erano pendenti quasi cento esecuzioni per poco meno di fr. 220'000.– complessivi, di cui ben 62 sfociate in attestati di carenza di beni emessi tra il 2015 e il 2019 anche per importi molto modesti (doc. E accluso all’istanza), 17 dei quali a favore del­l’i­stante (doc. D-D16), ciò che certifica in modo ufficiale la sua insolvibilità già prima dell’epidemia.

                                   6.   Non si disconosce infine che il fallimento potrebbe causare danni economici e morali notevoli, in particolare agli azionisti, ma costituisce solitamente la conseguenza naturale di un fallimento – destinato del resto anche a evitare un aumento delle perdite – e il rischio che viene assunto dagli azionisti quando acquisiscono azioni.

                                   7.   Stante quanto precede, il reclamo va respinto.

                                   8.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   ; –  Ufficio d’esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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