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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.06.2020 14.2020.10

5 juin 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,859 mots·~14 min·4

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro non citato nel precetto esecutivo. Conteggio di salario. Vacanze non godute. Assegni per figli. Rimborso spese. Ore supplementari

Texte intégral

Incarto n. 14.2020.10

Lugano 5 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.1186 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 7 ottobre 2019 da

 CO 1 ITcontro

RE 1 (rappresentata dalla RA 1 , )  

giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 23 gennaio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 agosto 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso la propria datrice di lavoro, la RE 1, per l’incasso di fr. 5'519.15, indicando quale causa del credito: “pagamento inferiore busta paga luglio 2019 con decurtazione spese non pattuite e decurtazione assegni famigliari riguardanti i miei figli”.

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 ottobre 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 dicembre 2019.

                                  C.   Statuendo con decisione del 23 gennaio 2020, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposi­zione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 4'056.95 (anziché fr. 5'519.15), ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 120.–. Non ha invece assegnato indennità.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2020 per ottenerne l’annullamento e la riforma, in via principale nel senso della reiezione dell’istanza, e in via subordinata nel senso del suo parziale accoglimento limitatamente a fr. 193.50. Nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2020, CO 1 ha dichiarato di condividere la decisione impugnata.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla rappresentante della RE 1 il 24 gennaio 2020, il termine di 10 giorni è scaduto lunedì 3 febbraio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tem­pestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato (implicitamen­te) che il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti l’11 febbraio 2019, unitamente al conteggio di stipendio di luglio 2019, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Ha d’al­tronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata dalla datrice di lavoro con tre sue pretese di fr. 500.– e due di fr. 1'000.– volte al risarcimento di danni che il dipendente le avrebbe causato nello svolgimento del suo lavoro, ritenendo che non le aveva rese verosimili, limitandosi a mere affermazioni. Il primo giudice ha per contro accolto la richiesta della convenuta di dedurre dalla somma posta in esecuzione la somma di fr. 1'662.50 da lei erroneamente conteggiata nello stipendio di luglio 2019, giacché il contratto ne prevedeva il versamento solo se il rapporto di lavoro fosse durato più di sei mesi, ciò che non si è verificato. Il Pretore ha così limitato il rigetto a fr. 4'056.95 (anziché fr. 5'519.15) e posto a carico del­l’istante un quarto delle spese processuali e a carico della convenuta i rimanenti tre quarti.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 censura anzitutto il fatto che il Pretore ha accolto l’istanza sulla base del contratto di lavoro concluso dalle parti malgrado esso non sia indicato né nel precetto esecutivo né nell’istanza.

                                4.1   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escu­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1). L’istanza dev’essere respinta ove il credito posto in esecuzione sia manifestamente fondato su un titolo diverso da quello menzionato nel precetto esecutivo (sentenze del Tribunale federale 5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.1.2 e 5A_1023/2018 dell’8 luglio 2019 consid. 6.2.4.2).

                                4.2   Nella fattispecie il contratto di lavoro dell’11 febbraio 2019 (doc. D) non è menzionato esplicitamente né nel precetto esecutivo né nell’istanza, ma non vi è alcun dubbio che il conteggio di salario indicato in questi atti si riferisca al contratto di lavoro, accluso al­l’istanza. La reclamante non pretende, comunque sia, di aver concluso un altro contratto di lavoro con l’istante. Pretestuosa e lesiva del precetto di buona fede, che dev’essere ossequiato anche nel diritto esecutivo (sentenze citate sopra, consid. 6.1.1 e 6.2.4.1), la censura non merita alcuna tutela.

                                4.3   La reclamante non contesta del resto che il contratto di lavoro costituisca un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario pattuito di fr. 3'500.– lordi, tolti gli oneri sociali, ma rimprovera al Pretore di aver basato la sua decisione su un conteggio di salario (quello di luglio 2019) di fr. 7'336.70 lordi, da lei non firmato, che riporta importi non riferibili al salario pattuito. Anche questa censura è per una parte pretestuosa e per l’altra infondata.

                             4.3.1   Per quanto attiene alla posta “salario mensile” va infatti rilevato da un canto che l’autore del conteggio è la stessa reclamante e dal­l’altro ch’essa allega di averlo allestito quale liquidazione dei rapporti di dare e avere con il proprio dipendente dopo averlo licenziato con effetto immediato il 16 luglio 2019. Essa ammette quindi – anche esplicitamente (ad n. 22) – che il salario è limitato ai 16 primi giorni di luglio, giacché l’istante si è presentato al lavoro il 16 luglio visto che ha firmato l’atto di fine del rapporto di lavoro (doc. E accluso all’istanza). Il contratto costituisce pertanto un riconoscimento – e pertanto un titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF – per i fr. 1'850.– lordi da lei computati nel conteggio sul quale il Pretore si è fondato. In realtà la somma esatta sarebbe di fr. 1'909.–, corrispondente a 13 giorni lavorativi (2 settimane di 5.5 giorni secondo il punto 2 del contratto di lavoro [doc. D accluso all’istanza] + i giorni 15 e 16 luglio] retribuiti con la tariffa di fr. 146.85 al giorno (fr. 3'500.– : 208 x 48 : 5.5), tenuto conto che in virtù del­l’art. 4.3 cpv. 2 del Contratto collettivo di lavoro degli autotrasportatori del Canton Ticino, cui il contratto di lavoro rinvia, il salario giornaliero – recte orario – si ottiene dividendo quello mensile per la media delle ore lavorative mensili, di 208, e considerato che l’orario giornaliero è di 48 ore settimanali suddivise su 5½ giorni (punto 2 del contratto di lavoro). L’istante non ha però chiesto più di quanto indicato nel conteggio (doc. B).

                             4.3.2   Parimenti anche il diritto del lavoratore all’indennizzo delle vacanze non godute risulta implicitamente dal contratto, il quale prevede al punto 5 che se il rapporto di lavoro cessa nel corso del­l’anno il diritto a 24 giorni di vacanze all’anno è proporzionato al lavoro prestato. Ne segue che il contratto costituisce di principio un riconoscimento – e pertanto un titolo di rigetto provvisorio – per al massimo il salario corrispondente ai giorni di vacanze non goduti dal 18 febbraio (data dell’inizio del rapporto di lavoro) al 16 lu­glio 2019 (data della fine del rapporto), ovvero 10 giorni (24 x 5 mesi /12), pari a fr. 1'468.50 (10 x fr. 146.85/giorno, v. sopra consid. 4.3.1). Anche in questo caso l’indennità va limitata ai fr. 1'400.– computati nel conteggio (doc. B), poiché l’istante non ha chiesto di più e la reclamante non ha contestato l’allegazione (implicita) secondo cui il lavoratore non ha preso vacanze nel periodo considerato.

                             4.3.3   D’altronde il contratto di lavoro, debitamente firmato dalla reclamante, rappresenta pure un titolo di rigetto dell’opposizione per gli assegni per i figli secondo la legislazione cantonale in materia (art. 7 del Contratto collettivo) per l’intera durata del rapporto di lavoro (da febbraio a luglio 2019). L’istante ha limitato la sua domanda alla somma di fr. 1'974.20 riportata nel conteggio (doc. B) con la causale “Correzione assegni (A.C.) 02-07.2019”. Spettava alla reclamante rendere verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) di averli pagati integralmente o perlomeno in una misura tale che il saldo scoperto fosse inferiore a fr. 1'974.20. Siccome essa non ha neppure contestato tale ammontare, la decisione del Pretore di estendervi il rigetto dell’opposizione non presta il fianco alla critica.

                             4.3.4   Un ragionamento analogo va fatto quanto agli altri elementi di salario contestati (“supplemento per sabato” e “trasferte di lunga distanza”), tra cui non figura più la “tredicesima”, l’istante avendone accettato lo stralcio operato dal Pretore (v. osservazioni al recla­mo). Sono infatti prestazioni di cui la datrice di lavoro ha riconosciuto il principio nel contratto di lavoro (v. art. 12.2, 16 e 17 del Contratto collettivo). Non si disconosce che, contrariamente al salario, all’indennità per vacanze non godute e agli assegni per i figli (sopra consid. 4.3.1-4.3.3), le prestazioni in questione non possono essere determinate riferendosi unicamente alla durata del rapporto di lavoro (per ipotesi non oggetto di contestazione), ma presuppongono di far capo a dati non pattuiti in anticipo, quale il numero di ore straordinarie, rispettivamente di pranzi, cena e pernottamenti in cabina in occasione di tratte semplici di oltre 100 km dalla sede dell’azienda.

                          4.3.4.1   È tuttavia ammesso che l’opposizione a un’esecuzione volta all’in­casso di salari a cottimo, di rimborsi spese o di pretese per ore supplementari pattuiti in un contratto di lavoro sottoscritto dalla datrice di lavoro possa essere rigettata in via provvisoria se il lavoratore produce un conteggio delle ore di lavoro o delle spese da rimborsare allestito o approvato dal datore di lavoro (Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 176 e 178 ad art. 82 LEF). Non è necessario che il conteggio sia firmato dal datore di lavoro (se lo fosse, costituirebbe esso stesso un riconoscimento di debito). Il titolo di rigetto è infatti il contratto di lavoro, non il conteggio, il quale funge solo da prova dell’importo della prestazione riconosciuta nel contratto di lavoro.

                                         Il meccanismo giuridico alla base del ragionamento è analogo a quello che conduce la giurisprudenza a considerare che un titolo di rigetto può essere dedotto anche da un riconoscimento di debito che non menziona esplicitamente l’importo riconosciuto o che è subordinato a una condizione sospensiva, purché l’escutente dimostri l’entità del debito o la realizzazione della condizione con altri documenti. Essi non devono necessariamente essere sottoscritti dall’escusso, ma il riconoscimento firmato vi si deve riferire o rinviare chiaramente e direttamente (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15, 26 e 36 ad art. 82 LEF), rispettivamente la prova documentale de­v’essere incontestabile (sentenza del Tribunale federale 5A_303/ 2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1 e 4.2; Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 82), ciò che in particolare è il caso quando l’escusso non contesta i fatti da cui dipende la quantificazione del debito o la realizzazione della condizione (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) e dagli atti di causa non emergono notevoli dubbi sulla loro esistenza ai sensi dell’art. 153 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2017.51 dell’11 settembre 2017 consid. 5, massimato in RtiD 2018 I 775 n. 49c).

                          4.3.4.2   Nel caso in esame la reclamante non ha contestato i dati contenuti nel conteggio da lei stessa allestito. Il contratto di lavoro unitamente al conteggio di luglio costituiscono pertanto un valido titolo di rigetto per il “supplemento per sabato” di fr. 50.– lordi e per l’in­dennità per “trasferte di lunga distanza” di fr. 400.–. La sentenza impugnata resiste pertanto alla critica anche su questo punto.

                                   5.   Lamenta la reclamante una carente motivazione della sentenza impugnata poiché il Pretore non avrebbe spiegato le modalità e le ragioni del calcolo che l’ha condotto a determinare il salario lordo di luglio 2019 in fr. 5'674.20. In realtà, il primo giudice si è chiaramente riferito al conteggio allestito dalla reclamante (doc. B), esclu­dendone solo la tredicesima nella misura in cui il termine di sei mesi pattuito dalle parti non era trascorso. In queste circostan­ze non pare difficile capire che i fr. 5'674.20 sono il risultato della differenza tra il salario lordo (voce 4000), di fr. 7'336.70, e la tredicesima (voce 2689), di fr. 1'662.50.

                                   6.   Da ultimo la reclamante rimprovera al Pretore di avere tenuto conto solo di alcune voci del conteggio, e non della deduzione di fr. 5'519.15 da lei operata, mentre avrebbe potuto considerare come riconoscimento di debito tutt’al più il saldo menzionato nel conteggio (posta 9000 “salario netto”), di fr. 300.85, l’ammissione o il rigetto delle singole voci spettando al giudice del merito.

                                6.1   È invero escluso considerare come un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF una determinata posizione a favore dell’escutente in un conteggio firmato dall’escusso disgiuntamente da quelle a favore di quest’ultimo (sentenza della CEF 14.2018.72 dell’11 ottobre 2018, consid. 5.3/b).

                                6.2   Occorre però ribadire che nel caso specifico il titolo di rigetto è il contratto di lavoro, non il conteggio, che serve solo a quantificare le prestazioni già riconosciute nel contratto (sopra consid. 4.3.4.1). La reclamante non ha contestato le cifre indicate nel conteggio, limitandosi a critiche di natura formale circa l’inidoneità del conteggio quale titolo di rigetto. Non avversa neppure le deduzioni sociali calcolate dal Pretore, che risulta del resto averle correttamente stabilite in base alle percentuali indicate nel conteggio, applicate alle voci di salario, dedotta la tredicesima, pari a fr. 3'300.– (fr. 4'962.50 ./. fr. 1'662.50), né censura la reiezione della propria eccezione di compensazione con la voce 8320 di fr. 5'519.15 (“altre spese effettive diversi danni 02-07-2019”). La decisione impugnata merita di conseguenza conferma, fermo restando che la decisione odierna non preclude alla reclamante la facoltà di adire il giudice del merito (sopra consid. 2) purché l’abbia fatto entro il termine stabilito dall’art. 83 cpv. 2 LEF.

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'519.15, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–       ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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